Requisito numerico

  • Le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per il configurarsi del licenziamento collettivo di cui all'art. 24 della l. n. 223/1991. (Cass. 17/10/2002, n. 14736, Pres. Senese, Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2003, 133, con nota di Pietro Ichino, Due questioni in materia d'estensione del campo di applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi).
  • In materia di licenziamenti collettivi, l'art.24, l. n. 223/91 deve essere interpretato - anche alla luce del d.lgs. n. 151/97 che, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 56/92, ha apportato una serie di modifiche al citato art. 24 - nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti ivi considerato come già sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro. Tali diverse ipotesi, pertanto, restano assoggettate alle procedure di mobilità e ai criteri di scelta stabiliti dagli artt. 4 e 5, l. n. 223/91 solo una volta raggiunto il suddetto numero di cinque licenziamenti (Cass. 6/11/01, n. 13714, pres. Trezza, est. Filadoro, in Lavoro giur. 2002, pag. 759, con nota di Ghera, Riduzioni di personale e ruolo della giurisprudenza)
  • Nel numero minimo dei licenziamenti di cui alla prima parte del 1° comma dell’art. 24 L. 23/7/91 n. 223, non possono computarsi tutti i tipi di cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, come le dimissioni incentivate, che hanno una causa diversa dal licenziamento (Cass. 7/11/98 n. 11251, pres. Lanni, est. Vidiri, in D&L 1999, 82, n. Muggia; in senso conforme, v. Corte Appello Milano 14/4/01, pres. e est. Mannaccio, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 127)
  • Ai fini dell'obbligatorietà della procedura di cui all'art. 24 L. 223/91, devono computarsi, nella valutazione del numero di licenziamenti effettuati, tutti gli atti risolutivi del rapporto che non siano imputabili alla libera determinazione del lavoratore (Pret. Verona 26/1/95, est. Mancini, in D&L 1995, 879)
  • Se il processo di riduzione, nonché la procedura di cui all'art. 24 L. 223/91, sfociano nel licenziamento di un solo dipendente, il licenziamento, ab origine collettivo, non si trasforma in individuale (Trib. Milano 31/3/95, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1995, 882, nota NICCOLAI, Licenziamenti individuali e collettivi: lo spazio di scelta dell'imprenditore)