Requisito dimensionale

  • L'art. 24, 1° comma, L. 23/7/91 n. 223 a norma del quale la disciplina vigente in materia di licenziamenti collettivi si applica alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, deve essere interpretato nel senso che il requisito dimensionale, in presenza del quale sorge in capo all'imprenditore l'obbligo di applicare la procedura prevista dalla legge, deve essere riferito non all'impresa nel suo complesso ma all'unità produttiva interessata dai licenziamenti. (Trib. Milano 13/11/2003, Est. Di Ruocco, in D&L 2004, con nota di Andrea Bordone, Sul requisito numerico per l'applicabilità della L. 223/1991", 153)
  • Una dipendenza dell'impresa può essere considerata unità produttiva autonoma ai fini dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 SL solo allorchè sia stata connotata da un'organizzazione sufficiente ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni e di servizi dell'impresa. (Trib. Milano 20/12/2001, Est. Ianniello, in D&L 2002, 433, con nota di Andrea Bordone, " Unità produttiva e regime del licenziamento")
  • Il dato numerico sulla consistenza occupazionale dell'impresa, di cui all'art. 24 L. 23/7/91 n. 223, ai fini dell'esperimento della procedura di cui agli artt. 4 e 5, nell'ipotesi di licenziamenti per riduzione di personale, va stimato in relazione al periodo semestrale antecedente la data dei licenziamenti (Cass. sez. lav. 9 dicembre 1999 n. 13796, pres. Santojanni, est. Mazarella, in D&L 2000, 343, n. Muggia, Il requisito numerico per l'applicabilità della L. 223/91 ai licenziamenti collettivi va valutato nell'ambito dell'ultimo semestre)
  • In tema di licenziamenti collettivi l'art. 24 L. 223/91 che, al fine dell'applicabilità della relativa disciplina, richiede che le imprese "occupino più di quindici dipendenti" deve essere interpretato *- in armonia con i criteri ermeneutici affermatisi in materia di licenziamenti individuali con riferimento agli artt. 18 e 35 della L. 300/70 - nel senso che il predetto requisito dimensionale non deve essere determinato in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre in analogia con quanto espressamente stabilito dall'art. 1 della stessa L. 223/91 ai fini dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Infatti, la suddetta interpretazione, sistematicamente coordinata nell'ambito della legge considerata, è l'unica che consente di evitare applicazioni artificiose ed elusive delle disposizioni in argomento (Cass. 12/11/99, n. 12592, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 92, con nota di Stanchi, Il requisito dimensionale dell'impresa nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale: l'interpretazione della Corte di Cassazione)
  • E’ illegittimo il licenziamento collettivo intimato senza la procedura di cui alla L. 23/7/91 n. 223, qualora il datore di lavoro non provi di occupare alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a 15 (Trib. Milano 6/7/99 (ord.), est. Peragallo, in D&L 1999, 821)
  • La disciplina del licenziamento per riduzione di personale ex art. 24 L. 223/91 è applicabile, anche se al momento del licenziamento l'azienda occupa meno di 16 dipendenti, qualora la media ponderata dei dipendenti occupati nel semestre precedente fosse superiore a quindici (anche di una frazione tra quindici e sedici) e comunque tale soglia fosse superata con riferimento all'organico abitualmente utilizzato dall'azienda (Pret. Milano 14/1/95, est. Frattin, in D&L 1995, 585, nota SCARPELLI, Problemi applicativi della disciplina dei licenziamenti collettivi: criteri di computo dei dipendenti e reintegrazione nei confronti dell'impresa fallita)