Casi particolari

  • L'art. 7, 2° comma, L. 23/7/91, n. 223, laddove prevede il prolungamento del trattamento di mobilità per le aree del Mezzogiorno, trova applicazione a tutti i lavoratori licenziati in dette aree da imprese ivi operanti, restando irrilevante che la sede legale delle stesse possa eventualmente trovarsi al Nord.(Cass. 27/11/2002 n. 16798, Pres. Trezza Est. Capitanio, in D&L 2003, 183)
  • Nella nozione di "fine lavoro nelle costruzioni edili" - per la quale l'art.24, l. 23/7/91, n. 223 esclude l'applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, dovendosi applicare invece la disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - rientra anche l'esaurimento di una fase dei lavori, in conseguenza del quale possono essere licenziati i dipendenti che siano stati addetti solo a tale fase, qualora sia impossibile il loro impiego in altre mansioni (Cass. 22/6/00, n. 8506, pres. Prestipino, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 377, con nota di Marinelli, Licenziamento per fine lavoro nell'edilizia)
  • E' infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dell'art. 3, comma 4bis, L. 23/7/91 n. 223 - così come novellato da ultimo dall'art. 7 DL 23/10/96 n. 542, convertito in L. 23/12/96 n. 649 - laddove per i dipendenti di imprese autoferrotranviarie parrebbe imporre l'adozione del procedimento di cui all'art. 24 L. 23/7/91 n. 223 solamente ai lavoratori licenziati da imprese dichiate fallite o poste in liquidità dopo la data del 1/1/93. Infatti tale disposizione deve essere interpretata nel senso che ha inteso estendere agli autoferrotranvieri con tale limitazione soltanto le norme concernenti l'istituto della mobilità, senza toccare la disciplina dei licenziamenti collettivi, che ha carattere e portata generale e che deve ritenersi applicabile anche a questa categoria di lavoratori senza limiti temporali (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 190, pres. Mirabelli, rel. Bile, in D&L 2000, 659)
  • Ai licenziamenti di lavoratori edili per chiusura del cantiere non si applica la disciplina dei licenziamenti collettivi bensì quella dell'art. 3 L. 15/7/66 n. 604, con conseguente onere per il datore di lavoro di fornire la prova di non potere impiegare i dipendenti licenziati in altra attività (c.d. onere di repêchage) (Cass. sez. lav. 1 febbraio 2000 n. 1117, pres. Lanni, est. Berni Canani, in D&L 2000, 454, n. Muggia, I licenziamenti collettivi nel settore edile)
  • Le imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto e che occupano più di quindici dipendenti sono soggette alla disciplina di cui all’art.24, L.23/7/91 n. 223, anche se la riduzione di lavoro derivi dalla cessazione di un appalto con o senza subentro di altra impresa nei lavori eseguiti dalla prima (Cass. 21/5/98 n. 5104, pres. Buccarelli, est. Celentano, in D&L 1998, 942. In senso conforme, v. Trib. Catania 10/6/99, pres. Pagano, est. Zappia, in D&L 1999, 819)
  • L'art. 24 c. 4 L. 223/91, che esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi nelle ipotesi di fine lavoro nelle costruzioni edili, si riferisce soltanto ai casi di scadenza fisiologica dei lavori, che non sia connessa a una situazione di crisi per riduzione di attività (Pret. Milano 7/8/96, est. Cincotti, in D&L 1996, 941; in senso conforme, v. Pret. Roma 2/6/97, est. Rossi, in D&L 1998, 377)
  • In caso di impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi dal lavoro ai sensi del DL 21/6/93 n.199, convertito in L.9/8/93 n.293, che ha esteso alle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali la possibilità di usufruire dei benefici della Cigs, il licenziamento deve essere effettuato secondo le procedure di cui all’art. 4 L. 23/7/91 n. 223, pena l’inefficacia dei singoli atti di recesso (Pret. Torino, sez. Moncalieri, 9/12/96, est. Giusta, in D&L 1997, 287, n. Borali, Licenziamento collettivo e imprese di spedizione internazionale
  • In caso di licenziamento collettivo, l'esonero dal rispetto della procedura ex artt. 4 e 23 L. 223/91, previsto dall'art. 24 c. 4 della stessa legge nel caso di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, non trova applicazione nell'ipotesi di perdita dell'appalto da parte di un'impresa di pulizie (Trib. Milano 16/12/95, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1996, 391. V. in senso conforme Pret. Milano 1/4/98, in D&L 1998, 664; Pret. Milano 27/12/95, est. Canosa, in D&L 1996, 396)
  • L'art. 24 c. 4 L. 223/91, che esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi nelle ipotesi di fine lavoro nelle costruzioni edili, si riferisce soltanto ai dipendenti assunti per una commessa determinata, che siano licenziati dopo l'ultimazione della stessa, indipendentemente dalla situazione in cui si trova l'impresa. al contrario, nei confronti dei lavoratori che fanno stabilmente parte dell'organico dell'impresa e vengono licenziati per contrazione dell'attività, pur se alt termine di una commessa, si applicano le procedure di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge (Pret. Milano 6/4/95, est. Curcio, in D&L 1996, 894)