Requisito temporale

  • In caso di licenziamento di un singolo lavoratore effettuato nell'arco di centoventi giorni dall'avvio di una procedura di mobilità, per motivazioni causalmente collegate alla riduzione o trasformazione di attività che aveva determinato il ricorso a quella procedura, ci si trova in presenza di un licenziamento qualificabile come collettivo, e devono quindi essere esperite le procedure ex art. 24, 4 e 5 L. 23/7/91 n. 223 a pena di illegittimità del licenziamento (Trib. Milano 29 settembre 1999, est. Curcio, in D&L 2000, 147)
  • E’ illegittimo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo sorretto da identica motivazione addotta nella parallela procedura per riduzione di personale e intimato nell’arco temporale previsto dall’art. 24 L. 23/7/91 n. 223 (Pret. Milano 30/1/99, est. Ianniello, in D&L 1999, 320)
  • Il licenziamento del dipendente, intimato dopo che sia trascorso il periodo di 120 giorni previsto dall'art. 24 L. 223/91 ma comunque causalmente riconducibile al motivo della riduzione di personale, è nullo (ai sensi dell'art. 1344 c.c.), in quanto mezzo per eludere l'applicazione di norma imperativa, quella appunto prevista dall'art. 24, legge citata, rientrante nell'ambito delle norme di ordine pubblico economico (Pret. Monza, sez. Desio, 7/11/94, est. Barberis, in D&L 1995, 321)