Lavoro all'estero

  • Poichè la legge dello Stato di New York - applicabile nella fattispecie di lavoro sorto e svoltosi in detto stato in virtù dell'art. 6 della Convenzione di Roma del 19/6/80 - non prevede tutela contro il licenziamento ingiustificato, detta legge deve essere ritenuta contraria al principio di ordine pubblico italiano che prevede la necessaria giustificazione dell'esercizio della facoltà di recesso datoriale. Ne consegue l'applicazione al regime del recesso della normativa italiana, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione di Roma, con le conseguenze concrete dalla stessa previste in relazione alla fattispecie (tutela reale od obbligatoria). (Cass. 9/5/2007 n. 10549, Pres. Mattone Est. Miani Canevari, in D&L 2007, "con nota di Maddalena Russo, "Rapporto di lavoro all'estero e legge applicabile in caso di licenziamento", 891)
  • L'art. 18 SL, come modificato dalla L. 11/5/90 n. 108, nel riferirsi alla complessiva dimensione organizzativa dell'azienda non pone alcuna restrizione di ambito territoriale e pertanto i requisiti di legittimità della scelta imprenditoriale e i requisiti numerici per l'applicazione della tutela reale non possono essere valutati alla stregua della sola situazione italiana, ma dell'impresa nella sua interezza. (Corte App. Roma 29/3/2007, Pres. Cataldi Est. Cocchia, in D&L 2007, con nota di Emanuela Fiorini, "Società con sede all'estero, numero dei dipendenti e tutela reale", 905) 
  • Ai fini del diritto privato internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore italiano chiede la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, in relazione ad un rapporto di lavoro sorto all'estero con datore di lavoro italiano, ivi eseguito e poi risolto a seguito di recesso datoriale, introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 57 l. n. 218 del 1995, cui pertanto si applica la normativa individuata ai sensi della l. n. 975 del 1984, che ha ratificato la convenzione di Roma del 19 giugno 1980. In particolare, ai sensi dell'art. 6, 2° comma, lett. a), della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata con l. n. 975 del 1984, il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro italiani sorto, eseguito e risolto negli Stati Uniti d'America è regolato dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, salvo che questa non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano. Pertanto, in ipotesi di controversia relativa al licenziamento di lavoratore italiano svolgente attività di lavoro negli Stati Uniti d'America, va ritenuta inapplicabile la legge staunitense che non appresti tutela contro il licenziamento ingiustificato, in quanto disciplina manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano. (Cass. 11/11/2002, n. 15822, Pres. Senese, Est. Cuoco, in Foro it. 2003, parte prima, 484; in Giur. italiana 2003, 1117, con nota di Lina Del Vecchio, La legge regolatrice del rapporto di lavoro all'estero ed il limite dell'ordine pubblico internazionale)