Condotta antisindacale

  • Il principio dell'estensione, al lavoro pubblico, delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa, stabilito dalla legge delega n. 421/92, determina l'applicabilità, anche al settore pubblico, della L. 300/70, e segnatamente dell'art. 19, nella parte in cui stabilisce il diritto a costituire rappresentanze aziendali, ad ogni ulteriore effetto, nell'ambito dei sindacati che abbiano firmato il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva; conseguentemente, la sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro si configura, anche nel settore pubblico, come condicio sine qua non per il godimento dei diritti, di cui agli artt. 23, 24 e 30 S.L., come adattati allo specifico settore, in proporzione alla rappresentatività sindacale, con la conseguenza che il dirigente sindacale di un sindacato rappresentativo che non abbia firmato l'accordo collettivo, applicato nell'unità produttiva, non può ottenere il riconoscimento del diritto ai permessi retribuiti (Trib. Palermo 14/2/00, est. Cavallaro, in Dir. lav. 2000, pag. 413, con nota di Di Stasi, I permessi e i diritti sindacali dopo la riforma della rappresentanza tra pubblico e privato)
  • Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31/3/98 è irrilevante che la controversia di un dipendente pubblico con l'amministrazione datrice di lavoro abbia a oggetto un atto di carattere organizzatorio (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 239, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte prima: la ripartizione della giurisdizione in base al D. Lgs. 80/98 con riferimento alla soglia temporale)
  • E' illegittima la formazione delle cattedre di educazione fisica presso l'Itcg Cattaneo operata dal Provveditore agli Studi di Milano, avendo leso il diritto della ricorrente senza perseguire il dichiarato obiettivo di assicurare l'unitarietà didattica (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 239, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte prima: la ripartizione della giurisdizione in base al D. Lgs. 80/98 con riferimento alla soglia temporale)
  • E’ antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine a provvedimenti che incidano sull’organizzazione del lavoro e sulla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti, in D&L 1999, 815)
  • La sospensione cautelare disposta dall'amministrazione pubblica nei confronti di dipendente con rapporto di lavoro "privatizzato" è atto amministrativo equiparato ad atto datoriale privatistico; il giudice ordinario può pertanto disapplicarlo, a norma dell'art. 68, d.lgs. 29/93, ove ne riscontri l'illegittimità secondo i parametri di giudizio propri degli atti privatistici (violazione dei principi di correttezza e buona fede, violazione di norme inderogabili di legge) (Pret. Genova 22/3/99, est. Ravera, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 651, con nota di Carinci, Gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono atti privatistici, non amministrativi)
  • E’ antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonché dell’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali, in D&L 1999, 289, n. SUMMA, Questioni di giurisdizione nei procedimenti ex art. 28 S.L. avverso la Pubblica Amministrazione )
  • È antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
  • Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento di un dirigente provinciale del sindacato senza il preventivo nulla osta dell’associazione sindacale, richiesto dall’art. 19 DPR 3/8/90 n. 333, anche se lo stesso non sia più dirigente sindacale aziendale, a seguito di mancata elezione nella nuova rappresentanza sindacale unitaria (TAR Veneto 5/10/96, pres. Puchetti, est. De Zotti, in D&L 1997, 275)