Costituzione del rapporto

  • In tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la PA abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile (in virtù dell’art. 2077 cod. civ, comma 2) per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento. (Cass. 24/9/2013 n. 21810, Pres. Roselli Rel. Berrino, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Alessia Gabriele, “La natura giuridica del bando di concorso interno e l’illegittimità della modifica ex post della decorrenza dell’inquadramento”, 308)
  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) il quale dispone che il personale della società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal ccnl del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all’articolo 53, co. 1, alla Regione. In mancanza di un concorso pubblico, infatti, l’accesso all’impiego di ruolo presso l’amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (Corte Cost. 23/7/2013 n. 227, Pres. Gallo Rel. Mazzella, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Jessica Battaia, “L’indefettibilità del concorso pubblico nelle procedure di ‘reinternalizzazione’ di servizi”, 96)
  • Forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è la selezione tramite concorso pubblico, necessario non soltanto nelle ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio o di trasformazione di rapporti non di ruolo (e non instaurati ab origine mediante concorso) in rapporti di ruolo. La deroga a tale principio, legittima solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, non trova giustificazione nella semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione. (Trib. Milano 21/6/2013, n. 2581, Pres. Scarzella, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Alessandra Ingrao, “Il pubblico impiego privatizzato tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: un problema di tutela”, 115)
  • E' contraria alle disposizioni che vietano le discriminazioni di genere in fase di accesso al lavoro la previsione del bando di concorso e del regolamento generale di organizzazione del Comune, la quale disponga quale requisito di partecipazione al concorso il possesso della patente di guida di categoria A, quando risulti dimostrato, anche solo sulla base di dati statistici, che le donne posseggono tale titolo abilitativo in misura grandemente inferiore rispetto agli uomini. Per l'effetto deve essere ordinata la rimozione dell'anzidetta discriminazione attraverso un piano operativo, che preveda la sospensione della procedura concorsuale in corso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per un periodo analogo a quello originario, previa rimodulazione della clausola di partecipazione contestata nel senso di imporre ai vincitori della selezione di acquisire a loro cura, entro un congruo termine, la patente di guida di tipo A ai fini dell'assunzione definitiva. (TAR Sardegna 25/11/2008 n. 2025, Pres. Panunzio, in Lav. nelle P.A. 2008, con commento di Enrico Maria Mastinu, "Abilitazione alla guida, pubblico concorso e discriminazioni collettive in genere", 823)
  • L'art. 97 Cost. comma 3, sancisce che il sistema preferibile per la prima ammissione in carriera sia quelo del pubblico concorso, ma ciò non significa che il cennato sistema sia stato elevato dal legislatore costituente a regola assoluta, essendo libero il legislatore ordinario di adottare sistemi diversi, purché anch'essi congrui e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e all'interesse da soddisfare. (Cass. 7/10/2008 n. 24735, Pres. Ianniruberto Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 880)
  • Qualora si prospetti in giudizio il diritto all'assunzione in forza dello "scorrimento" di una graduatoria in corso di validità, si asserisce l'esistenza di tale diritto che necessariamente è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso. Si chiedequindi tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutela che deve essere accordata dal giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario in quanto tale disapplicazione presuppone che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo (oggetto quest'ultimo di cognizione incidenter tantum). Nel caso del c.d. diritto allo scorriment, il provvedimento amministrativo non viene in considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensì quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione. (Cass. 18/6/2008 n. 16527, Pres. Vittoria Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 646)
  • Le disposizioni normative che hanno sancito la conservazione dell'efficacia delle graduatorie (cfr. l. 24 dicembre 1993, n. 537, art.3, comma 22, e l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, comma 21) non obbligano l'amministrazione a assumere i candidati risultati idonei, ma precludono di bandire nuovi concorsi in presenza di una graduatoria ancora valida, qualora la stessa amministrazione decida di coprire i posti disponibili in organico. La decisione dell'amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida di un concorso già espletato resta un atto discrezionale a fronte del quale non è dato ravvisare un diritto dell'idoneo all'assunzione. (Cass. 7/5/2008 n. 11161, Pres. Mattone Rel. D'Agostino, in Lav. nelle P.A. 2008, 644)
  • In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del c.d. "scorrimento della graduatoria" - il quale, rispondendo a finalità ed esigenze correlate esclusivamente all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico, consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi concorsi - presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; una volta, però, che tale decisione sia stata assunta, essa risulta sostanzialmente equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l'utilizzazione dell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere. (Cass. 21/12/2007 n. 27126, Pres. Sciarelli Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2008, 419, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1876)
  • Nel blocco delle assunzioni previsto dall'art. 1, comma 95, l. n. 311 del 2004 rientrano anche le progressioni c.d. "verticali" dei pubblici dipendenti dall'area di appartenenza a quella superiore, che determinano una novazione del rapporto in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, quale che sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto. (Cons. St. 9/11/2005 n. 3556/05, Pres. Ruoppolo Est. Carbone, in Giust. civ. 2006, 1623)
  • Nel blocco delle assunzioni previsto dall'art. 1, comma 95, l. n. 311 del 2004 non rientrano le progressioni c.d. "verticali" dei pubblici dipendenti all'interno dell'area di appartenenza, che non rientrano nelle assunzioni. (Cons. St. 9/11/2005 n. 3556/05, Pres. Ruoppolo Est. Carbone, in Giust. civ. 2006, 1623)
  • Nel lavoro con le pubbliche amministrazioni, per il conferimento delle posizioni organizzative - che avviene mediante atti di gestione del rapporto di lavoro aventi natura privatistica - il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali 31 marzo 1999 obbliga l'ente pubblico a procedere all'individuazione dell'ente sulla base di criteri predeterminati e a motivare l'atto con il quale attribuisce al lavoratore prescelto la posizione organizzativa. (Corte app. L'Aquila 30/6/2005, Pres. Jacovacci Est. Sordi, in Giust. civ. 2006, 1621)
  • In tema di conferimento di posizioni organizzative a pubblici dipendenti, secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione, il lavoratore può chiedere la condanna all'adempimento (ossia alla ripetizione della scelta nel rispetto dei vincoli di fonte contrattuale), ovvero al risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente (consistenti nei pregiudizi derivanti dalla perdita della possibilità di essere investito dell'incarico), ma non può ottenere dal giudice il conferimento dell'auspicata posizione organizzativa. (Corte app. L'Aquila 30/6/2005, Pres. Jacovacci Est. Sordi, in Giust. civ. 2006, 1621)
  • Qualora il contratto collettivo preveda non l'obbligo di procedere a valutazioni comparative degli aspiranti a determinate posizioni organizzative, ma l'individuazione del dipendente sulla base di criteri predeterminati, non costituisce ex se vizio dell'atto la mancata o incompleta esibizione nella motivazione dell'atto datoriale della comparazione tra i vari aspiranti; il giudice, tuttavia, può verificare se, sulla base dei titoli vantati dal soggetto prescelto e dall'aspirante, la scelta operata dall'amministrazione possa essere considerata rispettosa delle previsioni contrattuali (fattispecie in tema di conferimento di posizioni organizzative disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali 31 marzo 1999). (Corte app. L'Aquila 30/6/2005, Pres. Jacovacci Est. Sordi, in Giust. civ. 2006, 1621)
  • Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione dei candidati esterni. Il 4° comma dell'art. 63 D. Lgs. 30/3/01 n. 165, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le "controversie in materia di procedure concorsuali" per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore. Il termine "assunzione" d'altra parte deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale dal momento che, oltretutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. (Cass. 15/10/2003 n. 15403, Pres. Carbone Est. Prestipino, in D&L 2003, 1027, con nota di Patrizia Montagna e Stefano Nespor, "Cambia la giurisdizione sui concorsi interni nel pubblico impiego privatizzato: è finito l'assalto alla diligenza?")
  • Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego il bando di concorso non costituisce atto negoziale, ma dichiarazione unilaterale di volontà e deve pertanto essere interpretato non in base al comportamento dell'autore o all'intenzione delle parti, ma secondo il criterio letterale (nella specie il giudice ha ritenuto illegittima l'introduzione, ad opera del Comitato di valutazione, di una modalità di computo del requisito dell'anzianità che, in base ad un'interpretazione letterale, non era prevista nel bando originario). (Trib. Milano 31/12/2002, Est. Peragallo, in D&L 2003, 452, con nota di Vincenza Palmieri, "La giurisdizione in materia di procedure selettive interne indette dalle pubbliche amministrazioni per la progressione verticale dei dipendenti: una questione ancora irrisolta")
  • I requisiti per partecipare ad un pubblico concorso, ivi compreso il requisito dell'anzianità di servizio, devono sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e non prima. In materia di requisiti per il passaggio d'area il bando di concorso non può legittimamente derogare alle disposizioni del Ccnl. (Trib. Milano 25/9/2002, ord., Est. Frattin, in D&L 2003, 133)
  • La L. 13/5/85 n. 190, che ha introdotto la categoria dei quadri nella classificazione dei prestatori di lavoro subordinato di cui all'art. 2095 c.c., non ha carattere immediatamente precettivo e non si estende, comunque, ai rapporti di lavoro del pubblico impiego. Il diritto al riconoscimento della categoria di quadro, pertanto non è configurabile in mancanza di una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva di comparto. (Corte d'Appello Trieste 25/2/2002, Pres. Tammaro Est. Pellegrini, in D&L 2002, 928, con nota di Giuseppe Bulgarini d'Elci, "Categoria di quadro e pubblico impiego")
  • 1. Il provvedimento di mancata conferma e di nomina del Segretario Comunale emesso dal sindaco esige un'adeguata motivazione (Tar Lazio sez. I-ter 10/7/00, n. 5511, pres. Mastrocola, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1134, con nota di Matteucci, Questioni in materia di nomina e di revoca dei segretari comunali)
  • Il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 15, comma 6, del D.P.R. n. 465/97, entro cui nominare un nuovo Segretario Comunale, è perentorio (Tar Lazio sez. I-ter 10/7/00, n. 5511, pres. Mastrocola, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1134, con nota di Matteucci, Questioni in materia di nomina e di revoca dei segretari comunali)
  • L'art.37 dello Statuto dei lavoratori consente l'applicazione immediata delle norme statutarie agli enti pubblici economici (con l'abrogazione delle precedenti contrarie norme speciali e la salvaguardia dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori ex art. 40), riguardo allo svolgimento dei singoli rapporti lavorativi dei dipendenti, in conseguenza della completa privatizzazione ormai da tempo realizzatasi per tali rapporti; di contro, il disposto dell'art.13 S.L. e di altre norme della stessa legge nessuna efficacia abrogativa possono avere in relazione alle norme speciali destinate a garantire procedure selettive e concorsuali di assunzione del personale ed altri momenti organizzativi dell'ente, operando in questa sfera l'ente medesimo con poteri che assumono, per gli obiettivi perseguiti, rilevanza pubblica, sicché le norme statutarie in questa sfera finiscono per avere una mera efficacia integrativa proprio come avviene - per effetto dell'ultima parte dell'art. 37, l. n. 300/70 - per gli altri enti pubblici. Pertanto, con riferimento alla nomina dei direttori di aziende municipali di gestione di farmacie comunali, deve escludersi che l'art. 4, 2° e 3° comma, del R.D. 15/10/25, n. 2578, che per tale nomina prevede il pubblico concorso, sia rimasto abrogato dall'art.13, L. n. 300/70, e che l'esercizio di fatto protratto per un certo tempo delle relative mansioni possa comportare ai sensi di tale ultima disposizione la promozione automatica alla qualifica di direttore. ( Cass. 3/6/00, n. 7439, pres. Dell'Anno, in Orient. giur. lav.2000, pag. 677)
  • Ove il datore di lavoro, inadempiente rispetto all'obbligo di valutare comparativamente, secondo i criteri del bando di concorso e comunque alla stregua del canone di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., tutti gli aspiranti alla promozione per concorso alla qualifica superiore, abbia riconosciuto l'illegittimità della graduatoria e l'abbia annullata, o abbia preso atto dell'annullamento giudiziale, e abbia quindi bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l'integrale ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l'interesse procedimentale originariamente leso, sicché non residua più alcuna ragione di danno per perdita di chance (altrimenti determinabile equitativamente ex art. 1226 c.c.) in favore del candidato illegittimamente pretermesso, sempre che, a causa del comportamento illecito del datore di lavoro, non si siano determinati effetti negativi non eliminabili o non riparabili con la sola rinnovazione delle operazioni concorsuali (Cass. 14/6/00, n. 8132, pres. D'Angelo, est. Roselli, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 463, con nota di Bonardi, Concorsi invalidi: risarcimento della perdita di chance o ripetizione del concorso ora per allora?)
  • Il bando con cui un ente pubblico indica una selezione per l’assunzione di un determinato numero di lavoratori costituisce una promessa al pubblico quando il richiamo a precise norme contrattuali in esso contenuto (ad es. l’espresso riferimento al Ccnl di settore, al livello di inquadramento, alle mansioni, al tipo di contratto) dimostri che la selezione era finalizzata non solo alla formazione di una graduatoria ma alla costituzione (in mancanza di condizioni oggettive ostative) del rapporto lavorativo di cui sono stati indicati i dati fondamentali. In tal caso il candidato illegittimamente escluso in sede di assunzione può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. con le eventuali conseguenze risarcitorie per il ritardo (Pret. Milano 28/5/98, est. Curcio, in D&L 1998, 947)
  • L’ente pubblico che indica una selezione esterna di candidati conformandosi alle regole del Ccnl di settore che disciplinano l’assunzione di personale e prevedono a tale scopo un vero e proprio concorso privato con esclusione di qualsiasi discrezionalità dell’ente, è obbligato ad assumere i soggetti che si siano collocati in graduatoria (Trib. Milano 8/5/98, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 947)