Condotta antisindacale

  • In tema di violazione dell'obbligo preventivo di informazione di cui all'art. 34 del c.c.n.l. per i giornalisti, deve essere offerto qualche indizio del fatto che il comitato di redazione si ritenga effettivamente interessato alla formulazione dei pareri preventivi e si dimostri leso nelle proprie prerogative a seguito di tali omissioni. (Cass. 6/6/2005 n. 11741, Pres. Mileo Est. Toffoli, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Francesco Alvaro, "Sull'ammissibilità delle pronunce dichiarative della condotta antisindacale e sull'onere probatorio incombente sul sindacato ricorrente", 44)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, in violazione dell'art. 34 Ccn Giornalistico 11/4/01, impedisce la pubblicazione del comunicato sindacale regolamentare richiesta dal CdR. (Trib. Milano 19/5/2003, decr., Est. Ianniello, in D&L 2003, 298, con nota di Franco Bernini, "Il rifiuto dell'editore di pubblicare i comunicati sindacali")
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato giornalistico, pur applicando formalmente la procedura sindacale disciplinata dall'Allegato D al CCNL giornalisti 30/7/91, viola nella sostanza i relativi obblighi inerenti alle informazioni da rendere in vista della successiva consultazione (nella fattispecie, le informazioni rese sono state ritenute insufficienti perché il datore di lavoro, oltre a non indicare la durata della sospensione, non aveva fornito notizie in ordine a ciascuna testata interessata dalla contrazione, dando altresì dati di bilancio oggetto di indagini da parte del giudice penale) (Pret. Milano 3/11/95, est. Peragallo, in D&L 1996, 83)