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- Le mansioni di redattore possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il rapporto in questione, ancorché il contratto sarebbe nullo per violazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull’esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre, ai sensi dell’art. 2126 c.c. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della causa o dell’oggetto) gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione. (Trib. Bari 15/1/2019, Est. Vernia, con nota di G. Centamore, “Sempre sulla prestazione di fatto del giornalista”, 370)
- Presupposto indefettibile per la rivendicazione dello "status" professionale di giornalista è l'iscrizione al relativo albo, e ciò non solo per quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria, ma anche per il disposto normativo (artt. 29 e 45 d.P.R. 4/2/65, n. 115); peraltro, le mansioni giornalistiche (nella specie, di redattore) ben possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo "status" di giornalista professionista, la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto in questione, ancorché nullo per violazione della l. 3/2/63, n. 69 sull'esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre, ai sensi dell'art. 2126 c.c. (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell'oggetto), gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione, conseguendone che dall'accertato espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale (Cass. 27/5/00, n. 7020, pres. Grieco, est. Dell'Anno, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 227, con nota di Chieco, Qualifiche contrattuali, e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza; in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 933)
- In caso di concreto svolgimento di lavoro giornalistico subordinato, il dipendente, anche se non iscritto all'albo professionale, ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal relativo CCNL, in applicazione dell'art. 2126 c.c. (Pret. Milano 5/8/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 371)