Cessazione del rapporto

  • L'art. 34 del CCNL giornalisti prevede a tutela del giornalista dirigente sindacale, in caso di licenziamento, una procedura preventiva di richiesta del nulla osta all'Associazione regionale della stampa, attribuendo a tale procedimento la funzione integrativa della fattispecie costitutiva dell'efficacia dell'atto, in mancanza del quale il recesso è inefficace. Trattandosi di inefficacia prevista da norma di natura contrattuale e non legale, ne derivano, con la prosecuzione del de iure del rapporto e la permanenza dell'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro fino a effettiva reintegrazione o ad altro valido ed efficace licenziamento del dipendente, mentre non si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come novellato dall'art. 1 legge n. 108/1990). (Cass. 22/4/2008 n. 10337, Pres. Matone Est. Ianniello, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Gianfranco Petraglia, "La procedimentalizzazione del recesso datoriale a opera del contratto collettivo dei giornalisti", 337)  
  • L'art. 6 del c.c.n.l. giornalistico attribuisce in via esclusiva al direttore della testata il potere di proposta in materia di licenziamento dei giornalisti; onde deve escludersi che l'editore o, per questo, il direttore generale e il direttore amministrativo, possano sostituirsi al primo nell'esercizio del potere propositivo. (Cass. 9/3/2006 n. 5125, Pres. Mattone Est. Monaci, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Michele Caro, "Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine tra tutela dell'autonomia professionale e privilegio corporativo", 117)
  • Il potere di proposta del direttore riguarda non soltanto i licenziamenti tecnico-professionali, ma, più in generale, qualunque licenziamento, per qualsiasi causa prevista dall'ordinamento giornalistico, e dunque anche il licenziamento disciplinare. (Cass. 9/3/2006 n. 5125, Pres. Mattone Est. Monaci, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Michele Caro, "Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine tra tutela dell'autonomia professionale e privilegio corporativo", 117)
  • L'azione diretta a invalidare il licenziamento perchè privo di giusta causa o giustificato motivo è un'azione di annullamento, ha natura costitutiva e pertanto, fino all'eventuale sentenza di accoglimento, il negozio produce i propri effetti; ne consegue che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento dell'impugnazione del primo, deve considerarsi priva di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere la propria funzione; nè la sentenza di annullamento fa acquisire allo stesso efficacia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il rapporto era ormai estinto. (Cass. 9/3/2006 n. 5125, Pres. Mattone Est. Monaci, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Michele Caro, "Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine tra tutela dell'autonomia professionale e privilegio corporativo", 117)
  • Alla lavoratrice madre giornalista che rassegni le dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno di età del bambino compete il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, senza che occorra verificare la sussistenza di ulteriori condizioni oltre quelle previste dagli artt. 55 D. Lgs. 26/3/01 n. 151 e 24 Cnlg. (Trib. Milano 17/6/2003, Est. Di Ruocco, in D&L 2003, 771)
  • In caso di ricorso alla procedura di Cigs in ambito editoriale, il datore di lavoro è obbligato, pena l'illegittimità delle sospensioni dei singolo giornalisti, a comunicare preventivamente le ragioni ostative al ricorso alla rotazione ed i criteri di scelta, ai sensi dell'art. 1 L. 23/7/91, non potendosi ritenere tale previsione di legge derogata dall'Allegato D del Contratto di Lavoro Nazionale Giornalistico, secondo cui l'individuazione dei giornalisti da sospendere costituisce prerogativa esclusiva del direttore. (Trib. Milano 29/10/2002, ord., Est. Ianniello, in D&L 2003, 115)
  • Le ipotesi di dimissioni per giusta causa previste dall'art. 32 del Ccnl Giornalistico 16/11/95 configurano una situazione di inadempimento da parte del datore di lavoro del tutto originale, modellata sulla peculiarità dell'attività giornalistica e più ampia di quella ex art. 2119 c.c., che si realizza tutte le volte in cui il comportamento del datore di lavoro leda la specifica dignità professionale del giornalista (nel caso di specie, è stata riconosciuta la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal giornalista che si era dequalificato e fisicamente separato dalla redazione di originaria appartenenza. (Trib. Milano 26/6/2002, Est. Peragallo, in D&L 2002, 639, con nota di Franco Bernini, "La dequalificazione del giornalista")
  • Costituisce giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 32 Cnlg, il verificarsi, per fatti imputabili all'editore, di una situazione lavorativa che, pur in assenza di specifici episodi vessatori, risulti incompatibile con la dignità professionale del giornalista (Trib. Milano 20 dicembre 1999, est. Peragallo, in D&L 2000, 476, n. Borali, Le dimissioni per giusta causa del giornalista)
  • E’ illegittimo il licenziamento ad nutum intimato nei confronti di un direttore di giornale (Pret. Milano 2/2/99, est. Mascarello, in D&L 1999, 393, n. Bernini)
  • La procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L.223/91 si applica anche ai giornalisti dipendenti di imprese editoriali (Pret. Trieste 8/8/98, est. Sonego, in D&L 1998, 937)
  • Stabilendo l’art. 4 Ccnl giornalisti 16/11/95 che all’atto dell’assunzione deve essere indicato al giornalista la testata per la quale dovrà prestare la propria opera professionale e, non costituendo, di per sé, il distacco presso un’altra testata una novazione del rapporto di lavoro, il giornalista distaccato, venendo meno le ragioni del distacco medesimo a seguito della soppressione della testata distaccataria, deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza (Pret. Milano 30/4/98, est. Marasco, in D&L 1998, 751, n. CAPURRO, Profili problematici in tema di qualifica del vice direttore di giornale)
  • Il licenziamento del direttore di un giornale, che – ai sensi dell’art. 6 del Ccnl giornalisti 16/11/95 – deve qualificarsi come dirigente, è sottratto dall’ambito di applicabilità delle L. 604/66 e 300/70, trovando la sua disciplina legale negli artt. 2118 e 2119 c.c. ed eventuali limiti nelle espressioni dell’autonomia privata, collettiva e individuale (Pret. Milano 2/7/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 166, n. CHIUSOLO, I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?)
  • Nel caso di licenziamento asseritamente ingiustificato del direttore di un giornale, al lavoratore non spetta alcuna forma di tutela, dal momento che il Ccnl giornalisti 16/11/95, applicabile al rapporto di lavoro, non la prevede, mentre l’indennità supplementare ex art. 19 Ccnl per i dirigenti dell’industria non è applicabile al rapporto di lavoro in questione (Pret. Milano 2/7/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 166, n. CHIUSOLO, I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?)
  • Ricorre l’ipotesi di dimissioni ex art. 32 Ccnl giornalistico a seguito di sostanziale cambiamento di indirizzo politico del giornale, tendente a valorizzare l’elemento fiduciario del rapporto dal punto di vista del dipendente, nel caso di trasformazione da giornale di tendenza a giornale di schieramento sul piano politico (nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei giornalisti dimessi all’indennità sostitutiva del preavviso) (Trib. Milano 4/10/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 159, n. SCARPELLI, Ancora sulle dimissioni del giornalista per sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale)
  • Ricorre l'ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito di sostanziale cambiamento di indirizzo politico del giornale, ex art. 32 CCNL giornalisti, nel caso di trasformazione da giornale indipendente a quotidiano politico, in quanto diretta emanazione di una forza politica, per il venir meno del pluralismo e l'assunzione di un indirizzo unitario che tale evento comporta (Pret. Milano 6/11/95, est. Cecconi, in D&L 1996, 201, nota SCARPELLI, Le dimissioni del giornalista per sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale)
  • E' illegittimo il licenziamento del giornalista motivato dalla chiusura della testata per la quale egli prestava la propria opera, ove non venga fornita la prova dell'impossibilità di ricollocarlo in altra posizione di lavoro (Pret. Milano 5/8/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 371)