Direttore

  • Ai sensi del CCNL per giornalisti 11 aprile 2001, non può essere qualificato dirigente il direttore di giornale che non gestisce autonomamente la struttura redazionale e la linea editoriale, non si occupi autonomamente delle assunzioni, cessazioni e trasferimenti del personale e che sia soggetto alle disposizioni dell’editore anche per l’utilizzazione del personale redazionale. (Trib. Perugia 5/1/2013, Giud. Liscio, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Ilaria Fiaoni, 712)
  • In caso di licenziamento di direttore di giornale non qualificabile come dirigente è applicabile l’art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300. (Trib. Perugia 5/1/2013, Giud. Liscio, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Ilaria Fiaoni, 712)
  • L'art.2 L. 47/1948 prevede l'obbligo di un direttore responsabile solo per i giornali a stampa, il quale assume i relativi doveri a seguito della prescritta registrazione. Alla edizione telematica dello stesso giornale, non costituendo stampato e non essendo assoggettato a registrazione, non sono estendibili in malam partem le responsabilita' previste dalla legge penale per il direttore responsabile dell'edizione a stampa (Corte Appello Roma 11/1/01, pres. Rivellese, est. Carlino, in Dir. informazione e informatica 2001, pag. 31)
  • Con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico e, in particolare, all'attività prestata dal direttore di testata, la qualifica dirigenziale, in relazione alla previsione dell'art. 2095 c.c., va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, in mancanza di una esplicita previsione del contratto collettivo, ed è perciò caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l'editore si sia riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, in via generale, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo e di orientamento aziendale, alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell'espletamento delle mansioni di direzione, e non incidendo tali direttive sulle attribuzioni, proprie di un dirigente, del governo complessivo dell'azienda e della scelta dei mezzi produttivi di questa. (Cass. 9/7/01, n. 9307, pres. Trezza, est. Dell'Anno, in Dir. informazione e informatica 2002, pag. 384)
  • L'art.2 L. 47/1948 prevede l'obbligo di un direttore responsabile solo per i giornali a stampa, il quale assume i relativi doveri a seguito della prescritta registrazione. Alla edizione telematica dello stesso giornale, non costituendo stampato e non essendo assoggettato a registrazione, non sono estendibili in malam partem le responsabilita' previste dalla legge penale per il direttore responsabile dell'edizione a stampa (Corte Appello Roma 11/1/01, pres. Rivellese, est. Carlino, in Dir. informazione e informatica 2001, pag. 31)
  • Stante il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all’art. 2095 c.c., la dirigenza può essere riconosciuta solo in presenza di una formale e sostanziale attribuzione di detta qualifica da parte del contratto collettivo di lavoro; conseguentemente, il direttore di giornale non può essere considerato dirigente, in mancanza di detta attribuzione da parte del Ccnl giornalisti 1995 (Pret. Milano 2/2/99, est. Mascarello, in D&L 1999, 393, n. Bernini)