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- In tema di lavoro giornalistico, la qualifica di inviato speciale spetta al giornalista cui venga assegnato come mansione ordinaria, anche se non esclusiva, lo svolgimento di attività giornalistica fuori sede, normalmente allo scopo di seguire determinati avvenimenti o eventi che rientrino nelle sue specifiche competenze, fermo l’obbligo di prestare attività di redazione, sia pure con orario ridotto, in assenza di impegno in servizi esterni. (Cass. 4/5/2012 n. 6744, Pres. Miani Canevari Est. Balestrieri, in Orient. Giur. Lav. 2012, 294)
- La qualifica di corrispondente, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, lett. B Cnl Giornalistico 16/11/95, spetta al giornalista che operi-quotidianamente, continuativamente e con vincolo di dipendenza-da una capitale estera, anche da solo ed anche in un ufficio coincidente con la sua abitazione, debitamente attrezzata al fine di raccogliere, elaborare e trasmettere notizie. (Trib. Milano 15/7/2002, Est. Ianniello, in D&L 2002, 962)
- La posizione professionale dell'inviato speciale, prevista dal contratto collettivo giornalistico - la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata sotto il profilo logico-giuiridico e aderente ai canoni legali di ermeneutica - è definita dalla destinazione del giornalista a svolgere in via permanente servizi esterni - sul luogo degli avvenimenti - e dall'attribuzione della responsabilità complessiva dei servizi stessi. (Cass. 7/2/01, n. 1758, pres. Amirante, est. Mercurio, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 268)
- La qualifica di corrispondente, ai sensi dell’art.12 del Cnlg, spetta al giornalista che nella zona assegnatagli – senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza – metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, attenendosi alle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione (Pret. Milano 28/2/98, est. Marasco, in D&L 1998, 693)
- Spetta la qualifica di inviato speciale, ai sensi dell’art. 11 Contratto nazionale di lavoro giornalistico, al giornalista che svolge il proprio lavoro prevalentemente fuori sede e che per tale motivo sia esonerato dal normale lavoro redazionale (Pret. Milano 30/6/97, est. Sala, in D&L 1998, 124)
- Spetta la qualifica di inviato speciale, ai sensi dell’art. 11 del vigente Cnlg, al giornalista che, pur in mancanza di una formale attribuzione di tale qualifica, svolga il proprio lavoro prevalentemente fuori sede, e solo in via residuale si occupi del normale lavoro redazionale (Pret. Milano 27/11/96, est. Porcelli, in D&L 1997, 330)