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- L'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista espletata di fatto da soggetto iscritto nell'elenco dei pubblicisti è sanzionata con la nullità del contratto cui consegue l'applicazione dell'art. 2126 c.c. per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Restano vicveversa esclusi per il lavoratore sia il diritto alla prosecuzione del rapporto, sia il diritto alla reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione. (Cass. 12/11/2007 n. 23472, Pres. Ciciretti Rel. Picone, in ADL 2008, con nota di Silvia Bertocoo, "La nullità del contratto di lavoro del redattore iscritto all'albo dei pubblicisti: una soluzione giurisprudenziale opinabile", 1147)
- È legittimo e pertanto sottratto all'applicazione dell'art. 2126 c.c. lo svolgimento in modo esclusivo e continuativo di mansioni redazionali da parte di un soggetto iscritto nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, di cui all'art. 1, l. 3/2/63, n. 69 (Trib. Massa Carrara 4/5/00, pres. Campanini, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 228, con nota di Chieco, Qualifiche contrattuali, e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza)
- Nell’attività di lavoro giornalistico l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti e non già dei professionisti per carenza dei requisiti richiesti dalla legge non esclude la possibilità che fra le parti possa instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato con conseguente diritto alla reintegrazione nell’ipotesi di licenziamento motivato dalla nullità del rapporto per carenza di iscrizione nell’elenco (Pret. Firenze 23/3/99, est. Varriale, in D&L 1999, 600, n. Pirelli, Prestazione di fatto e lavoro giornalistico)