Praticante giornalista

  • In tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all’iscrizione all’albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti richiesto dall’art. 24 legge n. 69 del 1963 per l’esercizio del praticantato, dovendo escludersi che l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni (uso di computers, informatica) possa consentire, in sede ermeneutica, l’eliminazione o riduzione di tale limite. (Cass. 17/2/2005 n. 3194, Pres. Senese Est. Di Iasi, in Orient. Giur. Lav. 2005, 43)
  • è illegittimo il licenziamento di un dipendente assunto come giornalista pubblicista ex art. 36 Ccnl giornalistico motivato dal mancato superamento degli esami per l’iscrizione all’albo come giornalista dopo tre anni di iscrizione come praticante, qualora manchi un provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti e ancorché la permanenza dell’iscrizione sia contra legem, dovendosi anche in tal caso fare applicazione del principio generale per cui deve escludersi la messa in discussione dell’atto amministrativo costitutivo di status nel rapporto tra il soggetto in possesso di quello status e di un soggetto terzo qual è, nella specie, l’editore. (Trib. Milano 10/12/2005, Est. Cincotti, in Lav. Nella giur. 2006, 923 e in D&L 2006, con n. Ferdinando Perone, “Iscrizione all’albo professionale e licenziamento per impossibilità della prestazione”, 621)
  • E' illegittimo il licenziamento inflitto al praticante giornalista per mancato superamento del periodo di prova, qualora il compito affidato abbia esorbitato l'oggetto del contratto. (Trib. Milano 17/1/2002, ord., Pres. Ed est. Sala, in D&L 2002, 87)
  • E' illegittimo il licenziamento inflitto al praticante giornalista per mancato superamento del periodo di prova, qualora si accerti che il lavoratore era stato adibito ad una mansione non conforme a quanto richiesto dal contratto di assunzione, in relazione alla previsione del percorso formativo del praticante, quale risulta dall'art. 35 Ccnl Giornalistico 16/11/95. (Trib. Milano 1/12/2001, ord., Est. Cincotti, in D&L 2002, 87)
  • Ove venga accertato a posteriori dagli organi dell'ordine professionale nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 43 d.p.r. 115/65 (come modificato dall'art. 10 d.p.r. 212/72), lo svolgimento di fatto di pratica giornalistica è utilmente valutabile ai fini previsti dalla legge e, segnatamente, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione alla professione, anche in assenza di previa formale iscrizione del praticante nel relativo registro (Cass. 10/5/00, n. 5936, pres. Senofonte, est. Di Palma, in Foro it. 2000, I, 3573; in D&L 2000, 738, n. BORALI)