-
-
- In merito al lavoro giornalistico, si evidenzia come la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo nemmeno incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. È, invece, determinante che il giornalista sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore. Altresì, il compenso del collaboratore fisso deve quantificarsi tenendo conto dell’importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità nonché la quantità delle collaborazioni. (Cass. 9/1/2014 n. 290, Pres. Vidiri Est. Balestrieri, in Lav. nella giur. 2014, 406)
- Con riferimento all'attività giornalistica, gli estremi della subordinazione sono configurabili ove vi sia uno stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alla necessità del datore di lavoro. (Trib. Milano 15/4/2010, Est. Bianchini, in Orient. giur. lav. 2010, 351)
- In tema di lavoro giornalistico, l'elemento caratterizzante l'esistenza della subordinazione è rappresentato da uno stabile inserimento della prestazione all'interno dell'organizzazione aziendale di modo che con ciò sia stabilmente assicurata la soddisfazione di esigenze informative del giornale senza che a ciò rilevi né il luogo della prestazione lavorativa - la quale può certo essere eseguita anche a domicilio - né il mancato impegno in una attività quotidiana, né l'inosservanza di uno specifico orario di lavoro o la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. (Cass. 9/9/2008 n. 22882, Pres. Senese Est. Napoletano, in Lav. nella giur. 2009, 87)
- In materia di lavoro giornalistico, è perfettamente configurabile un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente per oggetto la progettazione grafica ed editariale, nonché la direzione di una nuova rivista, qualora la volontà delle parti e le modalità della prestazione, nonché la generica attuazione del rapporto di lavoro siano compatibili con tale tipologia contrattuale. (Trib. Milano 14/7/2008, Est. Tanara, in Orient. della giur. del lav. 2008, 613)
- In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - in presenza di indici rivelatori quali l'inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di portare la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; né la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di merito che aveva ravvisato la subordinazione nella prestazione svolta continuativamente dal 1981 al 1996, avente ad oggetto l'incarico di redigere articoli nel settore sportivo e un compenso quale corrispondente, successivamente qualificata, nel corso del rapporto, anche dall'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti). (Rigetta, Trib. Roma, 4 maggio 2004). (Cass. 12/2/2008 n. 3320, Pres. De Luca Est. Di Nubila, in Dir. & prat. lav. 2008, 2156)
- Con particolare riferimento alle ipotesi di subordinazione attenuata, quale si configura quella del professionista giornalista, deve distinguersi tra i casi riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelle riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base a un unico contratto. E' pertanto subordinato il rapporto di lavoro del giornalista, caratterizzato dalla quotidiana presenza nella redazione, dall'utilizzazione delle strutture aziendali, dalla continuità delle prestazioni e, principalmente, dalla soggezione alle specifiche direttive e disposizioni impartite dall'azienda, in linea con i contenuti precettivi dell'art. 2094 c.c. (Cass. 12/11/2007 n. 23472, Pres. Ciciretti Rel. Picone, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Piera Campanella, 689)
- In merito agli effetti dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, va disattesa l'istanza di rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite della Corte; è infatti principio univoco quello della nullità del contratto di lavoro subordinato stipulato dal giornalista pubblicista per la prestazione in via esclusiva dell'attività di redattore, stante la violazione dell'art. 45 della L. n. 6 del 3 febbraio 1963, che proibisce l'esercizio della "professione" di giornalista a chi sia privo di iscrizione nell'albo professionale. Tale iscrizione non può che riferirsi all'elenco dei giornalisti professionisti, a nulla rilevando, quindi, il diverso inserimento nel suddetto elenco dei "pubblicisti", i quali svolgono l'attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status. (Cass. 12/11/2007 n. 23472, Pres. Ciciretti Rel. Picone, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Piera Campanella, 689)
- Il vincolo della subordinazione, nel campo giornalistico, assume una connotazione particolare: lo stesso va quindi valutato in relazione ai termini e alle modalità dell'inserimento della prestazione giornalistica nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa. Assume rilevanza l'inserimento continuativo e organixo del collaboratore nell'organizzazione dell'impresa e, in particolare, nella struttura organizzativa di redazione, con la messa a disposizione dell'energia lavorativa da parte del collaboratore che deve costantemente concorrere al completamento del giornale. (Trib. Milano 14/5/2007, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2008, 198)
- Il vincolo di subordinazione nel lavoro giornalistico va ravvisato, da un lato, nella sottoposizione tecnico gerarchica (seppur attenuata data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni, caratterizzate da creatività e autonomia) del giornalista al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro e, dall'altro, nella costante messa a disposizione dell'editore della prestazione lavorativa, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Trib. Milano 24/11/2006, Est. Vitali, in D&L 2007, 159)
- In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – considerate anche le previsione contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con d.p.r. 16 gennaio 1961, n. 153, che peraltro non altera la nozione di subordinazione desumibile dall’art. 2094 c.c. – qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un’attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali. (Cass. 6/3/2006 n. 4770, Pres. Mileo Rel. Balletti, in Lav. Nella giur. 2006, 821)
- Rappresenta un elemento caratteristico della natura subordinata della prestazione resa da un giornalista la circostanza che i servizi vengano dal lavoratore predisposti con continuità e con regolarità. Allo stesso modo costituisce indice di inserimento nell’organizzazione aziendale in veste di dipendente la soggezione a un orario di lavoro, sebbene non precisato, laddove sia richiesta la presenza quotidiana in ufficio. Per quanto attiene, invece, ai caratteri di autonomia e discrezionalità nello svolgimento della prestazione, questi ultimi, sebbene acclarati, non sono di per sé idonei a negare la ricorrenza della subordinazione, trattandosi di elementi distintivi della prestazione di lavoro intellettuale (anche nella forma subordinata). (Cass. 3/10/2005 n. 20015, Pres. Mattone Est. Roselli, in Orient. Giur. Lav. 2005, 793)
- E' vero che il lavoro di coordinamento e supervisione di un'attività redazionale è compatibile solo con una forma attenuata di subordinazione come ogni lavoro di elevato contenuto concettuale; ma ciò non esonera colui che chiede l'accertamento della natura subordinata del rapporto dalla prova rigorosa di indizi specifici da cui desumere che, in contrasto con la disciplina formale del rapporto liberamente voluta e pattuita tra le parti, il collaboratore aveva messo le sue energie di lavoro a disposizione dell'imprenditore perché esercitasse nei suoi confronti i suoi poteri disciplinari gerarchici ed organizzativi. (Corte d'appello Milano, 5/9/2002, Est. Ruiz, in Lav. nella giur. 2003, 288)
- In una situazione come quella del lavoro giornalistico che presenta, comunque, elementi di autonomia organizzativa, costituisce indice di notevole importanza da collegare agli altri elementi-ai fini dell'accertamento sulla natura subordinata del rapporto-anche l'intensità dell'impegno richiesto al collaboratore. (Corte d'appello Milano 3/9/2002, Pres. Mannacio, Rel. Accardo, in Lav. nella giur. 2003, 288)
- Il vincolo di subordinazione nel lavoro giornalistico, data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni, caratterizzate da creatività ed autonomia, va ravvisato nell'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nella struttura organizzativa di redazione, senza l'apporto delle quali l'organo di informazione non sarebbe in grado di assicurare la quotidiana copertura delle esigenze informative. (Trib. Firenze 29/1/2002, Est. Nuvoli, in D&L 2003, 83, con nota di Irene Romoli, "Il lavoro del giornalista: criteri di individuazione della natura subordinata della prestazione e prova della gratuità")
- Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti (in particolare ai fini, come nella specie, dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore) la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento od un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore. (Cass. 16/5/01, n. 6727, pres. Trezza, est. Toffoli, in Dir. informazione e informatica 2002, pag. 383)
- Anche se, posto il carattere intellettuale della prestazione, il lavoratore subordinato nell'ambito giornalistico conserva una certa iniziativa e discrezionalità pur nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ai fini della configurabilità del rapporto di lavoro subordinato giornalistico è necessario porre attenzione alla continuità della prestazione intesa come persistenza nel tempo dell'obbligo giuridico di compierla mantenendosi a disposizione del datore di lavoro. L'attività del redattore implica necessariamente l'interazione del giornalista con il corpo redazionale, lo svolgimento di attività di reciproco supporto e di reciproco condizionamento, l'espletamento di incarichi che per tempi e modi si colleghino funzionalmente l'uno all'altro (Trib. Milano 14/3/01, pres. e est. Porcelli, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 56)
- Nella qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico come autonomo o subordinato ciò che rileva non è la continuità della prestazione ma la sussistenza dei requisiti propri della subordinazione, seppure filtrati attraverso le caratteristiche particolari del rapporto e le previsioni della contrattazione collettiva, e cioè le tradizionali espressioni del potere datoriale relative alla etero direzione ed organizzazione della prestazione nonché l'esercizio del potere gerarchico e disciplinare (Trib. Milano 25/11/00, est. Peragallo, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 53)
- Nell'ipotesi della subordinazione "attenuata" come quella del lavoro giornalistico, ciò che rileva non è il dato quantitativo degli articoli prodotti, ma la sussistenza di un obbligo per il giornalista di mantenersi a disposizione tra una prestazione e l'altra. Tale vincolo è ricavabile da vari indici quali il numero degli articoli prodotti, tali da escludere ragionevolmente la disponibilità di altri incarichi, l'inserimento organico nell'impresa, l'impossibilità di rifiutare un incarico (Trib. Milano 16/10/00, est. Peragallo, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 930)
- Costituisce un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata lo svolgimento di mansioni redazionali da parte di un soggetto di cui risulti provato lo stabile inserimento nell'attività di redazione e la sostanziale dipendenza dall'impresa editoriale (Trib. Massa Carrara 4/5/00, pres. Campanini, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 228, con nota di Chieco, Qualifiche contrattuali, e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza)
- Integra un rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta da un praticante giornalista, allorché sia caratterizzata da una costante messa a disposizione della prestazione lavorativa, anche in assenza dello svolgimento di mansioni quali la partecipazione alla chiusura del giornale e la sostituzione di lavoratori assenti essendo tali compiti propri del redattore ordinario (Trib. Milano 28 ottobre 1999, est. Peragallo, in D&L 2000, 173)
- Nel lavoro giornalistico l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va individuato nell’inserimento continuativo del collaboratore nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa ed è caratterizzato da un contenuto attenuato rispetto agli ordinari criteri per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di subordinazione ex art. 2094 c.c. (Cass. 27/3/98 n. 3272, pres. Pontrandolfi, est. Coletti, in D&L 1998, 686, n. MUGGIA, Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico)
- In campo giornalistico il vincolo della subordinazione assume contenuto attenuato, consistendo soprattutto nell'inserimento continuativo nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa con conseguente assoggettamento a comportamenti connessi con tale organizzazione, che condizionano, entro certi limiti, le modalità della prestazione lavorativa; può aversi pertanto rapporto di lavoro giornalistico subordinato quando sia garantita una certa reperibilità, pur in assenza di precisi vincoli di orario, e quando l'autonomia, l'iniziativa e la discrezionalità della prestazione non incidano sulla persistenza nel tempo dell'obbligo di compierla, mantenendosi a disposizione del datore di lavoro (Pret. Milano 5/8/94, est. Porcelli, in D&L 1995, 371)