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- Costituisce attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal grafico il quale, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri topografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, esprime - pur nell'eventuale presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore - un personale contributo di pensiero e una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata a un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito a incidere sul convincimento del lettore, in ciò differenziandosi dall'attività del poligrafico il cui contributo si esaurisce nella mera trasposizione grafica della notizia da comunicare. (Cass. 5/3/2008 n. 5926, Pres. Sciarelli Est. Cuoco, in Lav. nella giur. 2008, 725, e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Michele Caro, "Sulla qualificazione, come giornalistica o no, della prestazione del grafico impaginatore", 559)
- Poiché si può parlare, considerando l'evoluzione della tecnologia dei mezzi di informazione, di un'informazione visiva che si affianca a quella, più tradizionale, letteraria, svolge attività di lavoro giornalistico il grafico che imposta, accorcia, modifica, colloca il testo, per di più se, come nel caso di specie, il lavoratore in questione risulta essere stato iscritto nell'Albo dei Giornalisti da parte del proprio Consiglio dell'Ordine. (Trib. Milano 17/11/2007, Est. Martello, in D&L 2008, con nota di Stefano Chiusolo, "Il giornalista grafico", 124)
- Deve essere considerato di natura giornalistica l'attività diretta non solo alla raccolta, ma anche al commento e all'elaborazione delle notizie destinate a essere oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione. (Trib. Milano 28/1/2007, Est. Sala, in D&L 2007, 457)
- In assenza di una definizione da parte della legge o del C.c.n.l., l'attività giornalistica è da individuare nella prestazione di attività intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, traendone i caratteri, oltre che dalla contrattazione collettiva, dall'art. 2 della l. n. 69/1963, ove si parla dell'obbligo del giornalista al rispetto della fonte, congiuntamente al diritto di informazione e critica, sempre nel rispetto della verità sostanziale dei fatti. (Trib. Milano 23/1/2006 Est. Dott. Atanasio, in Lav. nella giur. 2006, 1030)
- Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. (Corte d’appello Milano 5/5/2004, Est. Lamanna, in Lav. nella giur. 2004, 1210)
- È di natura giornalistica l'attività del grafico che concorre alla realizzazione del prodotto giornalistico, a fianco ed al pari del giornalista inteso in senso tradizionale, occupandosi di un'informazione "visiva" che affianca quella letterata, con pari funzione comunicativa e con pari utilità esplicativa. (Trib. Milano 14/9/2002, Est. Martello, in D&L 2003, 89)
- E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressione grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione (Cass. 1/2/96 n. 889, pres. Mollica, est. De Rosa, in D&L 1996, 687, nota CHIUSOLO, Il giornalista grafico e l'iscrizione all'Albo dei giornalisti. In senso conforme, v. Pret. Milano 29/6/98, est. Salmeri, in D&L 1998, 985)