Questioni di procedura

  • Emesso un provvedimento d'urgenza di reintegrazione nelle precedenti mansioni in favore di un giornalista televisivo, l'ordinanza di attuazione dello stesso ex art. 669 duodecies c.p.c. è legittima ove l'indicazione delle modalità attuative si limiti a dare contenuto concreto al principio dell'equivalenza delle nuove mansioni rispetto alle precedenti, senza determinare ulteriori aspetti della prestazione, che il datore di lavoro non è tenuto a garantire. (Trib. Roma 23/7/2003, ord., Pres. Cortesani Est. Nunziata, in D&L 2003, 685, con nota di Roberto Muggia, "Ordinanza di attuazione di provvedimento cautelare: proseguono le vicende giudiziarie del caso Santoro")
  • La prescrizione dell'azione disciplinare a carico dei giornalisti, di cui all'art. 58 l. 69/63, riguarda in modo unitario il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, decorre anche durante la fase giurisdizionale del procedimento instaurata successivamente a quella amministrativa, ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non escluso il giudizio di rinvio. La prescrizione di cui trattasi può essere interrotta anche da atti diversi da quelli nominati nella prima parte del terzo comma dell'art. 58 l. 69/63, ordinati all'applicazione della sanzione. (Cass. 4/7/2002, n. 9694, Pres. Delli Priscoli, Est. Vittoria, in Dir. informazione e informatica 2003, 124, con nota di Corso Bovio, La prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei giornalisti)
  • Nel caso di licenziamento di un praticante giornalista, sussiste il periculum in mora non solo in considerazione della mancata percezione della retribuzione e del mancato godimento di altre fonti di reddito, ma anche per il pregiudizio che la particolare professionalità in questione può subire in conseguenza di un protratto allontanamento dall'ambiente di lavoro. (Trib. Milano 1/12/2001, ord., Est. Cincotti, in D&L 2002, 87)
  • In ragione degli elementi comuni caratterizzanti sia la qualifica di redattore che quella di collaboratore fisso, ben può il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalità di esercizio dell'attività lavorativa, così come dedotte dallo stesso lavoratore e risultate acquisite al giudizio in seguito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, senza che sia perciò configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell'ambito del principio "iura novit curia", ad individuare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione (Cass. 9/6/ 00, n. 7931, pres. De Musis, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 663)
  • La mancata assegnazione di mansioni a un giornalista professionista, pur in presenza di posizioni compatibili con la sua professionalità, è idonea a determinare allo stesso un danno grave e irreparabile, con conseguente configurabilità del requisito del periculum in mora (Trib. Milano 10 novembre 1999 (ord.), est. Frattin, in D&L 2000, 169)
  • Il demansionamento subito dal giornalista professionista che sia stato lasciato privo di incarichi, comporta il deterioramento del patrimonio professionale dello stesso e poiché tale deterioramento aumenta con il trascorrere del tempo, è ammissibile ordinare in via cautelare la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni di sua competenza (Trib. Milano 15 ottobre 1999 (ord.), est. Salmeri, in D&L 2000, 398. In senso conforme, v. Trib. Milano 26 novembre 1999, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 2000, 399)
  • L'istanza cautelare, proposta da un'emittente televisiva nei confronti di un giornalista con il quale era intercorso un rapporto di lavoro formalmente autonomo, volta a inibire a quest'ultimo l'intervento nei programmi televisivi delle altre emittenti che operano nella zona di copertura dell'istante e fondata su un patto di non concorrenza stipulato tra le parti, non può essere accolta in quanto: a) si tratta di un'istanza sostanzialmente coincidente con l'inibitoria ex art. 2599 c.c., mentre tale norma, avente carattere eccezionale, non può applicarsi con riferimento a patti limitativi della concorrenza che non siano stipulati tra imprenditori; b) il convenuto aveva proposto eccezioni non del tutto pretestuose e il cui accertamento era incompatibile con il rito d'urgenza; c) l'istante non aveva adeguatamente provato la sussistenza del periculum in mora, nei termini di calo degli ascolti (Trib. Milano 8 novembre 1999 (ord.), est. Cincotti, in D&L 2000, 170)
  • Le attività di giornalista professionista redazionale e quella di collaboratore fisso di cui all'art. 2 CNLG 1990 costituiscono due distinte attività lavorative, e non già due diverse qualifiche che il lavoratore può rivestire nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, non potendosi di conseguenza invocare, in caso di controversia giudiziale, la competenza del giudice del luogo in cui sia insorto il rapporto di collaborazione allorché il giornalista sia stato successivamente assunto come redattore ordinario (Trib. Catania 4/11/94, in D&L 1995, 755)