In genere

  • L’elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l’associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. (Corte app. Palermo 22/4/2020, Pres. Alcamo Rel. Ioppolo, in Lav. nella giur. 2020, 1107)
  • L’utilizzazione di diverse tipologie contrattuali — fra le quali il contratto di lavoro accessorio seguito dal contratto di apprendistato — in relazione a un indistinto e prolungato rapporto lavorativo, solo formalmente precario e senza alcuna giustificazione del mutamento di titolo, rivela l’adozione di uno schema formale divaricato rispetto alla sostanza del rapporto connotato da elementi propri della subordinazione. In tale circostanza, l’eventuale rispetto dei limiti quantitativi per il lavoro accessorio non esclude il potere del giudice di qualificare il rapporto sin dall’inizio come normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (Cass. 12/12/2019 n. 32702, Pres. Di Cerbo Est. Arienzo, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di A. Topo, “Lavoro accessorio, evoluzione del diritto del lavoro e la funzione del giudice ordinario”, 305)
  • L’art. 2 d.lgs. 81/2015 non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ma l’estensione della disciplina del lavoro subordinato a un rapporto di lavoro autonomo. (Corte app. Torino 4/2/2019 n. 26, Pres. Fierro Est. Rocchetti, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di M.T. Carinci, “Il lavoro eterorganizzato si fa strada… sulle ruote dei riders di Foodora”, e di R. Del Punta, “Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente”, 340)
  • Il concetto di subordinazione non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa. (Cass. 3/10/2017, n. 23056, ord. Pres. Amoroso Est. Curcio, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2018, con nota di O. La Tegola, “L’eterodirezione della prestazione come criterio selettivo della subordinazione”, 10)
  • L’elemento indispensabile che connota il lavoro subordinato distinguendolo da quello autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il rispetto dell’orario, l’assenza di rischio. (Cass. 21/7/2017 n. 18018, Pres. Napoletano Est. Curcio, in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2018, con nota di O. La Tegola, “L’eterodirezione della prestazione come criterio selettivo della subordinazione”, 10)
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della L. 9.10.1970, n. 740, nella parte in cui non consente di qualificare i rapporti di lavoro degli infermieri incaricati dagli istituti di prevenzione e di pena come rapporti di lavoro subordinato e, in via gradata, nella parte in cui, anche a voler ritenere che non precluda la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, limita a un compenso orario la retribuzione spettante, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale e assicurativo, in riferimento agli artt. 3, c. 1, 36, c. 1, e 38, c. 2, Cost. (Corte Cost. 7/5/2015 n. 76, Pres. Criscuolo, Est. Sciarra, in Riv. giur. lav. prev. soc. 2016, con nota di Giuseppe Ferraro, “La Corte Costituzionale nel vortice delle teorie sulla subordinazione”, 10)
  • Qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento e del fatto che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa. (Trib. Milano 11/9/2014, Giud. Dossi, in Lav. nella giur. 2015, 203)
  • In tema di rapporto di lavoro, al fine della qualificazione dello stesso come rapporto di lavoro subordinato piuttosto che come di lavoro autonomo, costituisce elemento decisivo in tal senso l’essere il lavoratore inserito stabilmente e in modo esclusivo all’interno dell’organizzazione aziendale in diretta conseguenza all’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Nella stessa direzione qualificativa, costituiscono, invece, indici sintomatici della subordinazione, l’assenza di rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservanza dell’orario di lavoro, la cadenza periodica e la forma della retribuzione, l’utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti9 di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro. (Trib. Milano 21/7/2014, Giud. Di Lorenzo, in Lav. nella giur. 2015, 97)
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l’iniziale contratto dà vita a un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime e il “nomen iuris” non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto, diretta a modificare singole cause contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista. (Cass. 30/6/2014 n. 14757, Pres. Miani Canevari Rel. Nobile, in Lav. nella giur. 2014, 1128)
  • La semplicità delle mansioni oggetto del rapporto di lavoro di carattere subordinato, pertanto asseritamente espletabili anche da un unico lavoratore, in assenza di evidenze relative alla quantità del lavoro prestato, non costituisce circostanza da sola sufficiente a escludere la costituzione di un duplice rapporto di lavoro. (Cass. 6/3/2014 n. 5297, Pres. Stile Est. Buffa, in Lav. nella giur. 2014, 607)
  • Ai fini dell’individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all’intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico, la natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l’osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante. (Trib. Foggia 8/1/2014, Giud. Napolitano, in Lav. nella giur. 2014, 719)
  • Il criterio di distinzione del rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale; tale assoggettamento deve essere dimostrato dal lavoratore e concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell’incarico conferito e al modo della sua attuazione. (Cass. 16/12/2013 n. 28025, Pres. Stile Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2014, 408)
  • Quando un rapporto di lavoro nel suo concreto esplicarsi presenti elementi e caratteristiche tali da essere compatibile sia con l’autonomia che con la subordinazione del lavoratore, il giudice deve fare necessario riferimento, per suo corretto inquadramento, alla volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico del rapporto, sia, eventualmente, nei momenti successivi. (Corte app. Potenza 3/12/2013, Pres. e Rel. Stassano, in Lav. nella giur. 2014, 415)
  • La qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato – ai fini della quale il “nomen iuris” attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione – occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e perciò con inserimento nell’organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza ai fini dell’impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con quelli di lavoro autonomo. (Cass. 9/9/2013 n. 20606, Pres. Lamorgese Est. De Renzis, in Lav. nella giur. 2013, 1126)
  • È onere del lavoratore che ricorre in giudizio chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato fornire la prova dell’effettivo e pieno assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitato da parte del datore di lavoro. (Cass. 26/8/2013 n. 19568, Pres. Vidiri Rel. Maisano, in Lav. nella giur. 2013, 1040)
  • Prima ancora dell’esame sul conseguimento della prova della subordinazione, è necessario verificare quale obbligazione il prestatore abbia assunto, ovverosia se si sia impegnato a mettere a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative, sia pure a livelli qualitativi apicali, oppure se si sia impegnato a fornire un servizio e, se non ad assicurare un risultato finale, quanto meno a garantire il risultato della propria attività lavorativa. (Corte app. Potenza 3/4/2013 n. 145, Pres. Ferrone, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Luca Vicinanza, 940)
  • Quando un rapporto di lavoro, nel suo esplicarsi, presenti elementi e caratteristiche tali da essere compatbile sia con l’autonomia che con la subordinazione del lavoratore, bisogna fare necessario riferimento, per un suo corretto inquadramento, alla volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico del rapporto, sia, eventualmente, nei momenti successivi. (Trib. Milano 1/2/2013, Giud. Cuomo, in Lav. nella giur. 2013, 529)
  • Elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro. (Cass. 28/12/2012 n. 23999, Pres. Vidiri Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2013, 309)
  • In tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell’atto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla; con l’aggiunta che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di appello che, in sede di rinvio, aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro tra la società datrice e un dirigente collaboratore, atteso che dalle complessive risultanze processuali non era emersa una prova certa e tranquillante della natura subordinata del rapporto azionato in causa). (Cass. 8/6/2012 n. 9347, Pres. Miani Canevari Est. Stile, in Orient. Giur. Lav. 2012, 271)
  • Il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ha l’onere di provare in maniera compiuta ed esauriente tale subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all’osservanza di un preciso orario di lavoro. (Cass. 16/5/2012 n. 7652, Pres. Roselli Rel. Arienzo, in Lav. nella giur. 2012, 822)
  • Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restano che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. (Cass. 2/5/2012 n. 6643, Pres. Miani Canevari Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2012, 719)
  • L’elemento qualificante del rapporto di lavoro è la subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro: tale potere può essere esercitato anche al termine della prestazione lavorativa e non solo durante le sue fasi di esecuzione. Detto elemento è, invece, assente nel lavoro autonomo e nella collaborazione coordinata e continuativa. In questa ipotesi, infatti, anche quando l’autonomia dell’obbligato è ridotta al minimo, non si può parlare di vera e propria dipendenza rispetto al committente. (Trib. Milano 2/4/2012, Giud. Mariani, in Lav. nella giur. 2012, 830)
  • La qualifica di amministratore di una società per azioni non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società ma per la configurabilità è necessario che il ricorrente non sia amministratore unico della società e che provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico e qualificante del rapporto, che deve consistere nell’effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso. (Cass. 1/2/2012 n. 1424, Pres. Lamorgese Rel. Arienzo, in Lav. nella giur. 2012, 404)
  • La subordinazione viene configurata come soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa. Risulta quindi ininfluente che la prestazione si svolga in maniera ripetitiva e che la stessa si protragga nel tempo con le stesse modalità all’interno dell’impresa, senza assunzioni di rischio da parte del prestatore di lavoro. (Cass. 26/7/2011 n. 16254, Pres. Lamorgese Est. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2011, 1054)
  • In tema di subordinazione, oggetto specifico di indagine deve essere l’accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze e della correlativa sottoposizione del prestatore d’opera a un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro; eterodirezione che, pur dovendo essere sempre presente, può assumere un carattere di maggiore o minore intensità in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto della prestazione pattuita. (Trib. Milano 16/6/2011, Giud. Bianchini, in Lav. nella giur. 2011, 1061)
  • Ha natura di lavoro subordinato la prestazione resa con soggezione alle direttive impartite dal datore di lavoro che si sostanzino nella puntuale fissazione delle mansioni, nella definizione di un preciso orario di lavoro e dei turni connessi. (Cass. 17/2/2011 n. 3863, Pres. Miani Canevari Rel. De Renzis, in Lav. nella giur. 2011, 521)
  • In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale (nella specie, consulente fiscale in uno studio legale tributarista), la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il carattere subordinato del rapporto avendo accertato che l'organizzazione della prestazione non eccedeva le esigenze di coordinamento dell'attività di professionista con quella dello studio e che i controlli - esercitati sui tempi dell'incarico e sul risultato conclusivo dell'attività svolta dal collaboratore - non riguardavano le modalità di espletamento dell'incarico e non si traducevano in una espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione. (Cass. 14/2/2011 n. 3594, Pres. Foglia Est. Filabozzi, in Orient. giur. lav. 2011, 54)
  • Ai fini del riconoscimento della natura subordinata ovvero autonoma del rapporto di lavoro, costituiscono elementi fondamentali di valutazione l’esercizio del potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare esercitati concretamente ed efficacemente da parte del datore di lavoro, avendo altri elementi di fatto – quali l’assenza di rischio di impresa, l’osservanza di un orario di lavoro, le modalità della retribuzione, l’uso di ambienti e di mezzi di produzione messi a disposizione da parte del datore di lavoro – valore secondario e unicamente indicativo. (Cass. 17/12/2010 n. 25581, Pres. Roselli Rel. D’Agostino, in Lav. nella giur. 2011, 212)
  • La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore e lavoratore non può essere di per sé esclusa dalla presenza di un vincolo parentale tra le stesse parti. Di conseguenza, se viene accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente non può che derivarne anche un obbligo di versamento dei contributi assicurativi. (Cass. 29/11/2010 n. 24130, Pres. Vidiri Rel. Monaci, in Lav. nella giur. 2011, 208)
  • L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo o disciplinare del datore di lavoro. (Cass. 17/6/2010 n. 14639, Pres. Sciarelli Rel. Bandini, in Lav. nella giur. 2010, 943)
  • Gli indici caratteristici della subordinazione vanno individuati nell'assenza del rischio economico in capo al lavoratore e nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori. (Cass. 27/4/2010 n. 10024, Pres. Roselli Est. Balletti, in Orient. giur. lav. 2010, 355)
  • L'oggetto negoziale (prestazione delle energie lavorative) e il vincolo della subordinazione, con la conseguente inserzione del lavoratore nella struttura organizzativa aziendale, rappresentano le connotazioni fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, talché non possono avere valore se non marginale, ai fini della individuazione della sussistenza degli elementi qualificanti del rapporto, né l'orario lavorativo, né l'appartenenza dei mezzi o strumenti di produzione a una o all'altra delle parti contraenti. L'inserimento del prestatore di lavoro nell'azienda postula, a sua volta, che l'attività lavorativa abbia il carattere della continuità, essendo, peraltro, all'uopo sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo giuridico di compiere determinate prestazioni e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, laddove le modalità di esplicazione ben possono manifestarsi diverse e variabili, in relazione alla natura delle mansioni e alle esigenze dell'impresa. (Trib. Noce Inferiore 15/4/2010, Giud. Ruggiero, in Lav. nella giur. 2010, 739)
  • Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato il criterio di rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non si manifesta come particolarmente significativo; ne segue che, per la qualificazione del rapporto di lavoro, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. (Cass. 30/3/2010 n. 7681, Pres. Roselli Est. Picone, in D&L 2010, con nota Ilaria Mazzurana, “Ancora qualche riflessione in tema di qualificazione del rapporto di lavoro”, 476)

  • In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrata la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto. (Cass. 8/2/2010 n. 2728, Pres. Sciarelli Est. La Terza, in Orient. giur. lav. 58)
  • La prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali e attrezzature proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere. (Corte app. Firenze 15/1/2010, Pres. Muntoni Est. Bronzini, in D&L 2010, con nota Ilaria Mazzurana, “Ancora qualche riflessione in tema di qualificazione del rapporto di lavoro”, 476)

  • La qualità di dipendente di una società è compatibile anche con quella di amministratore delegato, a condizione che sia riscontrabile la formazione della volontà imprenditoriale in modo autonomo rispetto a quella del detto amministratore e, quindi, l'esistenza di un centro di imputazione delle decisioni direttive dell'azienda diverso e superiore, anche gerarchicamente, a quello dell'amministratore medesimo. (Corte app. Milano 11/1/2010, Pres. ed Est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2010, 62)
  • La prestazione di lavoro degli sportellisti di agenzie ippiche può essere svolta sia nell'ambito di un rapporto di natura autonoma che subordinata. La Corte di legittimità afferma che in mancanza della prova specifica del vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore il rapporto può essere legittimamente considerato autonomo. A sostegno della natura autonoma del rapporto rileva che i turni di lavoro siano organizzati sulla base della disponibilità degli operatori e che la facoltà di rimanere assente non comporti alcuna sanzione disciplinare.  (Cass. 22/11/2009 n. 26986, Pres. Sciarelli Est. Zappia, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010,, con commento di Carlo Lanzinger, 262)
  • Le mansioni di impiegata, addetta ai compiti di segreteria in genere, svolte a titolo oneroso, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali e attrezzature proprie della stessa, non possono che inerire - tipologicamente - a un rapporto di lavoro di natura subordinata, con importanti conseguenze anche in tema di ripartizione dell'onere della prova. (Trib. Bari 21/12/2009, Est. Napoliello, in Lav. nella giur. 2010, con commento di Enrico Maria Terenzio, 827)
  • Quando le parti hanno liberamente ritenuto di escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile, specie nei casi in cui sono presenti elementi compatibili sia con il lavoro autonomo che con quello subordinato, pervenire a una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che, in concreto, il detto elemento della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento, si sia di fatto realizzato in fase di esecuzione. (Trib. Bologna 16/6/2009, Giud. Molinaro, in Lav. nella giur. 2009, 956)
  • Nell'accertamento della subordinazione si deve fare riferimento alla specificità dell'incarico svolto dal lavoratore e alle caratteristiche organizzative dell'impresa. (Cass. 14/5/2009 n. 11207, Pres. Ianniruberto Rel. Stile, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Alessandra Raffi, "Il rapporto di lavoro alle dipendenze dei gruppi parlamentari e la c.d. 'autodichia' della Camera dei Deputati", 865)
  • L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. (Nella specie, la S.C., ritenendo inapplicabili al direttore sanitario di una clinica privata le norme statali di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relative al direttore generale di una ASL o di una azienda ospedaliera, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto subordinato il rapporto di lavoro del primo sulla base soltanto del collegamento funzionale delle mansioni con l'organizzazione imprenditoriale del datore, senza verificare la compatibilità di di tale elemento quale indice non assorbente della sussistenza del vincolo di subordinazione, con il rapporto di collaborazione professionale autonomo che le parti avevano formalmente previsto e che non era escluso dalle disposizioni di legge - L.R. Veneto 30 dicembre 1985, n. 68 - applicabili al rapporto). (Cass. 9/3/2009 n. 5645, Pres. Roselli Est. Amoroso, in Lav. nella giur. 2009, 836)
  • La ricostruzione della fattispecie in termini di lavoro subordinato non può prescindere dalla considerazione di quegli elementi che unicamente permettono il discrimina fra un’attività autonoma e una subordinata e che si concretano nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale (c.d. etero direzione), mentre non basta allegare un generico potere direttivo compatibile con altre tipologie contrattuali (non concretantesi, cioè, in un effettivo potere di condizionare la prestazione nel suo contenuto intrinseco) come anche, attesa la riferita necessità, affermarsi l’effettivo inserimento nell’organizzazione aziendale, nonostante la possibilità del singolo lavoratore – e a suo insindacabile giudizio – di decidere se recarsi o meno al lavoro, senza necessità di giustificare o preavvisare e senza che, soprattutto, conseguano conseguenze disciplinari, venendo meno proprio quella possibilità di connotazione tipica dell’attività subordinata e che permette alla parte datoriale di organizzare l’attività aziendale. Gli elementi dell’assenza del rischio, della presenza di un orario, della misura fissa della retribuzione, ecc., quindi, non possono che considerarsi indiziari, dovendosi considerare gli elementi qualificanti sopra riportati, sì come parametrati alla singola e concreta prestazione dedotta e con specifico riferimento alle modalità della sua attuazione. (Trib. Roma 6/3/2009, Est. Emili, in Orient giur. Lav. 72)

  • Perché sia configurabile il c.d. rapporto di lavoro parasubordinat, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo e importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. (Nella specie mancavano i requisiti della coordinazione, in quanto risultavano esercitate dal ricorrente anche attività del tutto avulse dal soccorso stradale, e dalla personalità, atteso che, anche a prescindere dalla presenza di quattro dipendenti subordinati, l'iniziativa economica risultava esercitata con il prevalente apporto di strutture aziendali che comportavano impiego di non modesti capitali). (Cass. 9/2/2009 n. 3113, Pres. Ravagnani Est. Mammone, in Lav. nella giur. 2009, 624)
  • Chi invochi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha il preciso onere di dimostrare la ricorrenza degli elementi tipici della subordinazione, e in particolare la sussistenza di un potere di eterodirezione e organizzazione della prestazione da parte del datore di lavoro. (Trib. Milano 13/1/2009, Est. Peragallo, in Orient. giur. lav. 2009, 69)
  • Il carattere saltuario della prestazione lavorativa non esclude il configurarsi del vincolo di subordinazione (nella specie, la Suprema Corte ha escluso che l'assenza del requisito della costante disponibilità del cameriere di ristorante nei confronti del datore di lavoro deponga per la natura autonoma del rapporto di lavoro). (Cass. 7/1/2009 n. 58, Pres. Sciarelli Est. Roselli, in Orient. giur. lav. 2009, 67)
  • Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un effettivo mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, pur potendo restare immutato il contenuto della stessa, quale conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, dovendosi altrimenti desumere, con presunzione semplice, che il rapporto sia proseguito col regime precedente. (Cass. 10/12/2008 n. 29000, Pres. Sciarelli Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2009, 409)
  • La disposizione transitoria contenuta nel primo periodo del primo comma dell'art. 86 del d.lgs. 10 settembre 2008, n. 276 è incostituzionale, essendo irragionevole il divieto di prosecuzione di un rapporto di collaborazione autonoma che le parti abbiano, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, legittimamente costituito a tempo indeterminato. E' incostituzionale anche la disposizione contenuta nel secondo periodo dello stesso comma che, ancora in via transitoria, attribuisce all'autonomia collettiva il potere di modulare la durata dei rapporti di collaborazione autonoma costituiti nel regime previgente. (Corte Cost. 5/12/2008 n. 399, Pres. Flick Est. Mazzella, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Pietro Ichino, "Collaborazioni autonome continuative: quando il divieto va contro il proprio scopo e quando no", 304)
  • Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né circa la tipologia delle mansioni ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (Trib. Bari 18/11/2008, D.ssa Spagnoletti, in Lav. nella giur. 2009, 311) 
  • Nel caso di rapporto di lavoro formalmente autonomo prestato con continuità e coordinazione, la subordinazione può essere esclusa solo ove venga accertata l'assenza di rischio e di un'organizzazione imprenditoriale anche minima in capo al lavoratore. (Cass. 7/8/2008 n. 21380, Pres. Senese Est. Roselli, in D&L 2008, con nota di Sara Huge, "Subordinazione e autonomia: risvolti fattuali e indicazioni pratiche dalle ultime pronunce di legittimità", 956)
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, l'inesistenza di un obbligo del lavoratore di giustificare le assenze e il mancato esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro possono assumere valore indiziario circa la natura autonoma della prestazione soltanto qualora il datore di lavoro fornisca la prova di assenze del lavoratore o la non corretta esecuzione della prestazione senza l'applicazione di alcuna sanzione disciplinare. (Cass. 7/8/2008 n. 21380, Pres. Senese Est. Roselli, in D&L 2008, con nota di Sara Huge, "Subordinazione e autonomia: risvolti fattuali e indicazioni pratiche dalle ultime pronunce di legittimità", 956)
  • La saltuarietà della prestazione lavorativa di per sé non impedisce l'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, posto che il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. (Cass. 1/8/2008 n. 21031, Pres. De Luca Est. Bandini, in D&L 2008, con nota di Sara Huge, "Subordinazione e autonomia: risvolti fattuali e indicazioni pratiche dalle ultime pronunce di legittimità", 957, e in Lav. nella giur. 2008, con commento di Giorgio Mannacio, 1141) 
  • FRa gli indici denotativi della natura subordinata del rapporto di lavoro vanno annoverati, oltre alla eterodirezione, i cosiddetti elementi sintomatici quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il corrispettivo versato con cadenza mensile e determinato sulla base della quantità di lavoro espletato e non in relazione al raggiungimento dell'oggetto della collaborazione, l'inserimento all'interno della struttura organizzativa aziendale, l'assenza di rischio economico, l'utilizzo di atrezzature e strumenti di proprietà aziendale, l'obbligo di osservare un orario di lavoro e di giustificare assenze e ritardi. (Trib. Milano 30/6/2008, Est. Ravazzoni, in Orient. della giur. del lav. 2008, 566) 
  • Quando la prestazione dedotta in contratto è assolutamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore di lavoro all'esercizio del potere direttivo et similia del datore non è significativo ai fini dell'individuazione del tipo di rapporto, ma soccorrono i critevi distintivi sussidiari, fra cui l'effettivo potere di autorganizzazione del prestatore (nel caso di specie, il Giudice del Tribunale di Milano rigetta la domanda del ricorrente volta a ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro). (Trib. Milano 25/6/2008, Est. Taraborrelli, in Orient. della giur. del lav. 2008, 561)
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di collaborazione personale in termini di subordinazione, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, essendo a tal fine sufficiente che da questa risulti che il convincimento si sia formato attraverso la valutazione degli elementi acquisiti considerati nel loro complesso, senza necessità di una specifica analisi e confutazione degli elementi ritenuti recessivi rispetto a quelli valutati di valore prevalente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la predisposizione del lavoro in turni non fosse elemento decisivo per affermare la natura subordinata del rapporto di collaborazione di alcuni infermieri di una clinica, rilevando che nella concreta esplicazione del rapporto difettava sostanzialmente un penetrante potere di conformazione della prestazione da parte del datore, essendo, per converso, riconosciuta ai collaboratori un'ampia libertà di autodeterminazione del soggetto tenuto alla prestazione e delle modalità temporali della stessa, in ragione della rilevanza delle indicazioni dei collaboratori in sede di predisposizione dei turni e della facoltà, loro riconosciuta, di scambio nell'ambito dei turni predisposti). (Cass. 29/5/2008 n. 14371, in Dir. e prat. lav. 2008, 2101)
  • Anche nelle azioni di accertamento negativo la prova della subordinazione incombe sull'ente previdenziale e a tal fine sono insufficienti le valutazioni espresse dagli ispettori nei verbali ispettivi. (Cass. 21/5/2008  n. 12964, Pres. Mattone Rel. Di Nubila, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Luigi Menghini, 53) 
  • Requisiti determinanti ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono ravvisabili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Qualora risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso a elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. (Trib. Benevento 29/4/2008, Dott. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 1281) 
  • L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare l'orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro. (Nella fattispecie è stata confermata la sentenza di merito che si era pronunciata per la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta da addetti a un call center). I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli is(pettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'epletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass. 14/4/2008 n. 9812, Pres. Ravagnani Est. D'Agostino, in D&L 2008, con nota di Sara Huge "Ultimo atto verso il riconoscimento della subordinazione dei lavoratori dei call center", 569)
  • Molte attività lavorative umane sono svolgibili in regime di subordinazione o in regime di autonomia: ciò comporta che le parti possono scegliere non già di nominare come meglio ritengono il contenuto del loro contratto, bensì di determinare le modalità fattuali di svolgimento dell'attività lavorativa in modo coerente con il tipo giuridico scelto. (Cass. 6/9/2007 n. 18692, Pres. Senese Est. De Matteis, in D&L 2007, con nota di Sara Huge, "Subordinazione e autonomia: un atteso chiarimento", 1114)
  • Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinaton a tempo indeterminato (fattispecie nella quale era sorto contrasto in merito alla natura subordinata o autonoma della prestazione lavorativa svolta da un commesso addetto alla vendita). (Cass. 6/9/2007 n. 18692, Pres. Senese Est. De Matteis, in D&L 2007, con nota di Sara Huge, "Subordinazione e autonomia: un atteso chiarimento", 1114)
  • E' correttamente motivata la sentenza di merito che qualifica quale subordinato il rapporto di lavoro intrattenuto dal personale infermieristico di cura ove riscontri la presenza dei seguenti indici di subordinazione: la predisposizione di turni lavorativi, la sussistenza dell'obbligo di presentare certificato medico in caso di malattia, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'utilizzazione di attrezzature aziendali e del camice di lavoro, l'inserimento nell'organizzazione, nonché il cdarattere professionale dell'attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive. (Rigetta, App. Venezia, 11 novembre 2003). (Cass. 18/7/2007 n. 15979, Pres. De Luca Est. Celentano, in Riv. it. dir. lav. 2008, 1302)
  • Il riferimento al "nomen iuris" dato dalle parti al contratto di lavoro appare di utilità nelle fattispecie in cui i caratteri differenziali fra due o più figure negoziali non appaiono facilmente tracciabili, anche con riferimento al lavoro subordinato, non potendosi negare che quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero e in forma articolata, concretizzandosi in un documento che individua le modalità dei rispettivi diritti e obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà di fatto attraverso un coerente comportamento delle parti. (Cass. 18/4/2007 n. 9264, in Dir. e prat. lav. 2008, 710)
  • Il datore di lavoro può senz'altro prefiggersi il raggiungimento di determinati obiettivi chiedendo al lavoratore di cooperare con diligenza e fedeltà per il conseguimento di essi; in tale caso, tuttavia, rimane fermo e invalicabile il principio che, come si desume anche dall'art. 2094 c.c., l'obbligazione del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato è di mezzi e non di risultato con la conseguenza che non costituisce inadempimento, disciplinarmente sanzionabile, il mancato conseguimento da parte di un lavoratore al quale non è stato imputato alcun comportamento negligente nello svolgimento della prestazione lavorativa. (Corte app. Roma 12/4/2007, Pres. Cataldi Est. Chiocca, in D&L 2007, 1134) 
  • Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non si deve prescindere dalla volontà delle parti contraenti, dovendosi tenere presente il nomen iuris utilizzato, il quale non ha rilievo assorbente, poiché deve considerarsi il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, e in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali circa le caratteristiche e le modalità della prestazione, è necessario dare prevalenza agli elementi di fatto. (Cass. 20/3/2007 n. 6622, in Dir. e prat. lav. 2008, 710)
  • Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione mededima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo. (Cass. 27/2/2007 n. 4500, Pres. Ciciretti Est. Stile, in Lav. nella giur. 2007, 1026)
  • L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di laoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale; sotto questo profilo, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, complessivamente considerati e tali da prevalere sul nomen iuris  attribuito dalle parti al rapporto, altri elementi quali l'assenza di rischio, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione (nella fattispecie, è stata confermata la sentenza di merito che, valutando complessivamente tali indici, si era pronunciata per la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dalle hostess a congressi e manifestazioni fieristiche). (Cass. 30/1/2007, n. 1893, Pres. Mattone Est. Monaci, in D&L 2007, 443)
  • Posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro autonomo, quanto di un rapporto di lavoro subordinato, principale elemento di distinzione, al fine di individuare la natura dell'attività prestata, è data dalla ricorrenza dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, rilevando gli altri indici rivelatori solo in via sussidiaria. (Trib. Santa Maria Capua Vetere 9/1/2007, in Dir. e prat. lav. 2008, 707)
  • La norma (art. 59, comma 15, l. 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"), che qualifica come lavoratori autonomi gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna e che esercitino individualmente la loro attività artistica tradizionale, ha efficacia ricognitiva e in quanto tale retroattiva. Questo, tuttavia, non implica una qualificazione vincolante dei rapporti medesimi, sì da attrarli sempre e comunque entro la disciplina del rapporto di lavoro autonomo, nè avrebbe potuto implicarlo, poichè non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove ne derivi l'inapplicabilità di protezioni inderogabilmente disposte per il lavoro subordinato. (Cass. 16/10/2006 n. 22129, Pres. ciciretti Est. Morcavallo, in riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Maria Cristina Cautadella, 283)
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime e il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbanti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento di interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale. (Cass. 5/7/2006 n. 15327, Pres. Sciarelli Est. Cuoco, in Lav. nella giur. 2007, 85)
  • L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2104 c.c. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione (e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, come quello giornalistico, aventi natura professionale e intellettuale) che è rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento e ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del merito che, in tema di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Inpgi per l'irrogazione di sanzioni in materia contributiva, aveva rilevato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con riguardo ad alcuni giornalisti sul presupposto del mero richiamo delle risultanze emergenti dal verbale ispettivo, sicchè la relativa motivazione appariva del tutto apodittica e, quindi, inidonea a sorreggere la predetta conclusione). (Cass. 16/6/2006 n. 13935, Pres. Mattone Est. Toffoli, in Lav. nella giur. 2006, 1125, e in Dir. e prat. lav. 2007, 135)
  • La presunzione di lavoro subordinato imposta dal legislatore francese per i rapporti di lavoro di cui siano titolari artisti stabiliti in un altro Stato membro e che svolgono la propria attività in Francia costituisce, indipendentemente dal merito di tale scelta legislativa, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi in ambito comunitario a norma dell'art. 49 CE, poichè essa può dissuadere gli artisti stessi dal fornire i propri servizi in Francia e gli organizzatori di spettacoli francesi dall'ingaggiarli. La Repubblica francese non è pertanto legittima ad asoggettare indiscriminatamente gli artisti al proprio regime di sicurezza sociale del lavoro subordinato. (Corte di Giustizia 15/6/2006, causa n. C-255/04, Pres. Jann Rel. Poiares Maduro, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Avondola, "L'indispensabilità del tipo contrattuale in sede legislativa nella nostra giurisprudenza costituzionale e in quella comunitaria", 237)
  • La presunzione di lavoro subordinato imposta dal legislatore francese per i rapporti di lavoro di cui siano titolari artisti stabili in un altro Stato membro e che svolgono la propria attività in Francia costituisce, indipendentemente dal merito di tale scelta legislativa, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi in ambito comunitario o anorma dell'art. 49 CE, poichè essa può dissuadre gli artisti stessi dal fornire i propri servizi in Francia e gli organizzatori di spettacoli francesi dall'ingaggiarli. La Repubblica francese non è pertanto legittimitata ad assoggettare indiscriminatamente gli artisti al proprio regime di sicurezza sociale al lavoro subordinato. (Corte di Giustizia CE 15/6/2006 n. C-255/04, Pres. Jann Rel. Poiares Maduro, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Arianna Avondola, 238)
  • L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato consiste nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in specifiche disposizioni, che si risolvono nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. (Trib. Parma 30/5/2006, Est. Brusati, in D&L 2006, 771)
  • Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento e l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di un rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. (Trib. Milano 18/4/2006, Est. Ravazzoni, in D&L 2006, 771)
  • La presenza dei caratteri della subordinazione nel rapporto di lavoro, quale la predeterminazione del contenuto delle prestazioni e l’organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la partecipazione lavorativa nei locali di quest’ultimo e l’assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo valore indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso soltanto per poche ore durante la giornata (fattispecie relativa a traduttrice e annunciatrice per notiziari in lingua slovena utilizzata dalla Rai nei locali aziendali per poche ore al sabato e alla domenica). (Cass. 14/3/2006 n. 5495, Pres. Ciciretti Est. Di NUbila, in D&L 2006, 465)
  • Elemento prevalente nella qualificazione della subordinazione è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che assume un’intensità differenziata in funzione dell’autonomia tecnica della prestazione e che, nel caso di addetti a mansioni di pulizia inviati a effettuare lavori presso terzi (dato il carattere elementare della prestazione, che non esige precisi ordini e direttive oltre al tempo e al luogo della prestazione, né che gli ordini siano dati dal datore di lavoro), può essere delegato dallo stesso datore di lavoro a soggetti terzi. (Cass. 13/2/2006 n. 3042, Pres. Sciarelli Est. Cuoco, in D&L 2006, 465)
  • Il contratto di lavoro subordinato dà origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L’esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale, e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell’art. 1362 c.c., secondo comma, c.c.) lo strumento di emersione di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale. Colui che intende far valere questa modifica ha, tuttavia, l’onere di indicare gli elementi della consensuale esecuzione che, in quanto contrastanti con il contenuto dell’atto iniziale, determinino il nuovo contenuto negoziale del rapporto. In assenza di questa indicazione e di una conseguente ragione per escludere il vincolo emergente dal contenuto dell’atto iniziale, questo resta sufficiente elemento di interpretazione del contratto. (Cass. 21/10/2005 n. 20361, Pres. Mileo Rel. Cuoco, in Dir. e prat. lav. 2006, 1047)
  • Premesso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta, in linea di principio, sia in forma autonoma che in forma subordinata, va altresì sottolineato che, secondo l’ormai costante insegnamento della S.C. tratto distintivo del rapporto di lavoro subordinato è l’inserimento del prestatore di lavoro nella struttura imprenditoriale del datore, con assoggettamento del medesimo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore stesso, rispetto al quale altri elementi (quali l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario di lavoro e la fissità della retribuzione) assumono, ove singolarmente considerati, natura meramente sussidiaria e non decisiva. (Corte app. Roma 11/10/2005, Pres. Marinelli Rel. Cambria, in Lav. Nella giur. 2006, 614)
  • Sono tipici indici di subordinazione: l’esclusività del rapporto; l’assenza di indicazione circa l’opus da fornire, che esclude una obbligazione di risultato (tipica del lavoro autonomo) e concretizza una obbligazione di mezzi (tipica del lavoro subordinato); l’uso da parte del lavoratore dei locali, degli strumenti e delle attrezzature della società; la pattuizione di un compenso fisso mensile; il rimborso di tutte le spese sostenute. (Trib. Milano 27/7/2005, Est. Martello, in Orient. Giur. Lav. 2005, 563)
  • Quando in un contratto di collaborazione autonoma è concordato lo svolgimento dell’attività – organizzazione di congressi e inserimento di dati al computer – per un certo numero di ore al mese, dunque, con l’impegno a tempo del collaboratore e per sua natura l’attività non può svolgersi che con quella modalità – la presenza in azienda per un certo numero di ore – il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato, non essendo ravvisabile in tale fattispecie quell’elemento dell’autorganizzazione del lavoro, anche per ciò che riguarda tempi e modalità, che è tipica della collaborazione autonoma. (Trib. Milano 21/10/2004, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2005, 699)
  • L’elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l’associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l’esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione, l’accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso (potendo anche un associato essere assoggettato a direttive e istruzioni nonché ad un’attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell’indagine aspetti sicuramente riferibili all’uno o all’altro tipo di rapporto quali, per un verso, l’assunzione di un rischio economico e l’approvazione di rendiconti e, per altro verso, l’effettiva e provata soggezione al potere decisionale del datore di lavoro. (Cass. 7/10/2004 n. 20002, Pres. Mileo Rel. Di Iasi, in Dir. e prat. lav. 2005, 905)
  • La subordinazione consiste in un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (eterodirezione), con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nella organizzazione aziendale. In linea di principio è rilevante l’obbligatoria continuità della prestazione intesa non tanto come dato temporale quanto come indice della permanenza nel tempo dell’obbligo del lavoratore di dare la prestazione e del corrispondente diritto del datore di lavoro di pretenderla; altri elementi quali l’assenza di rischio, l’osservanza di un orario e la cadenza della retribuzione assumono natura sussidiaria. Corte d’appello Milano 6/10/2004, Pres. Ruiz Rel. Sbordone, in Lav. nella giur. 2005, 390)
  • Al fine dell’accertamento della subordinazione è necessario verificare la sussistenza dell’esercizio del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, non essendo sufficiente, a tal fine, che il lavoratore si attenesse a direttive ed istruzioni generali del tutto compatibili con un rapporto di collaborazione coordinata continuativa. (Corte d’appello Milano 6/10/2004, Pres. Ruiz Rel. De Angelis, in Lav. nella giur. 2005, 191)
  • Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ai criteri complementari e sussidiari – come quello della subordinazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, senza che il nomen iuris adottato dalle parti possa assumere carattere assorbente. (Trib. Roma 2/7/2004, Giud. Di Sario, in Giur. It. 2005, 729)
  • Requisito fondamentale da cui desumere la natura autonoma o dipendente di un rapporto di lavoro è costituito dalla sussistenza o meno del vincolo di subordinazione. (Trib. Roma 17/5/2004 Est. Marrocco, in Lav. nella giur. 2004, 1306)
  • Il nomen iuris attribuito alle parti oppure l’iscrizione del lavoratore nell’albo delle imprese artigiane o in una gestione previdenziale separata, come del resto la cadenza e la misura fissa della retribuzione o l’assenza di rischio, costituiscono elementi meramente sussidiari ai fini dell’accertamento della natura, subordinata o meno, di un rapporto di lavoro, giacchè l’elemento distintivo del rapporto di lavoro, che si estrinseca in specifiche disposizioni, le quali si risolvono nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato la subordinazione di un’impiegata di un servizio di autonoleggio, attribuendo decisiva rilevanza al fatto che parte del compenso fosse commisurata su una percentuale dei corrispettivi pagati dai clienti, omettendo di assicurare le precise mansioni espletate, la facoltà della lavoratrice di rifiutare la stipula di contratti di locazione, l’eventuale addebito di responsabilità per danni derivati da contratti stipulati, nonché l’orario di lavoro esattamente pattuito, essendo irrilevante la facoltà di allontanarsi dai locali dell’impresa, che è compatibile con l’esercizio delle prestazioni subordinate). (Cass. 13/5/2004 n. 9151, Pres. Dell’Anno Rel. Roselli, in Lav. e prev. oggi 2004, 1099)
  • Allorquando la prestazione dedotta in contratto è estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non è significativo ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato ed occorre pertanto fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. (Cass. 5/5/2004, 8659, Pres. Mattone Est. De Renzis, in D&L 2004, 333, con nota di Roberto Muggia, "Le frontiere mobili della subordinazione")
  • Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo a lavoro subordinato quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. L’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni all’uno o all’altro tipo di rapporto costituisce accertamento di merito devoluto al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il carattere subordinato del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto prestazioni didattiche presso un istituto professionale parificato, desumendolo da una serie di indici sintomatici, quali: l’assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, funzionali all’esercizio del potere direttivo, del sistema retributivo, commisurato alle ore di insegnamento effettivamente svolte, l’assoggettamento all’orario delle cosiddette attività ausiliarie, come i colloqui con le famiglie, la partecipazioni a riunioni con gli altri docenti, gli scrutini, nonché l’inserimento funzionale dell’insegnante nell’impresa scolastica dove il rischio della gestione gravava esclusivamente sul titolare, che aveva messo a disposizione i mezzi strumentali, didattici e non, necessari all’espletamento dell’attività del docente, senza alcuna conseguente assunzione di rischio da parte di quest’ultimo e senza la benchè minima partecipazione del predetto all’acquisto di tali mezzi). (Cass. 18/3/2004 n. 5508, Pres. Prestipino Rel. Cellerino, in Lav. e prev. oggi 2004, 915)
  • Carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di un’attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime. (Trib. Roma 17/3/2004, Est. Casari, in Lav. nella giur. 2004, 710)
  • Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, pur non potendosi prescindere dalla volontà delle parti contraenti, tenendo presente il "nomen iuris" dalle stesse adottato, elemento fondamentale è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza ed in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi con riferimento alla peculiarità del lavoro conferito al lavoratore ed alle modalità della sua attuazione. (Nella fattispecie, relativa a lavoro giornalistico, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, con inadeguata motivazione in ordine alle acquisizioni istruttorie, aveva ritenuto sussistente il requisito della subordinazione ed aveva omesso di analizzare se le mansioni espletate configurassero quelle proprie della qualifica di redattore ovvero quelle di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del contratto di lavoro). (Cass. 9/3/2004 n. 4797, Pres. Miani Canevari Rel. Balletti, in Dir. e prat. lav. 2004, 2067)
  • Secondo le norme dell'ordinamento statuale vigente -applicabili anche al rapporto di lavoro del religioso, non essendo il relativo status limitativo della comune capacità del soggetto ed essendo gli effetti dei voti, previsti dal diritto canonico, riconosciuti, in base al diritto concordatario, solo a determinati fini- la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato non solo dagli estremi della collaborazione e della subordinazione ma anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorchè oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma affectionis vel benevolentiae causae o in omaggio di principi di ordine morale o religioso in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa. La configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del codice civile (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata. (Cass. 7/11/2003 n. 16774, Pres. Senese Rel. Figurelli, in Dir. e prat. lav. 2004, 769)
  • Al fine della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né circa la tipologia delle mansioni, ciò in quanto, potendosi ogni attività umana esplicarsi vuoi in regime di autonomia vuoi di subordinazione, tali elementi risultano neutri se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché soggezione alle direttive del datore di lavoro; non basta, inoltre provare che la categoria richiesta corrisponde alla declaratoria contrattuale di una qualifica attribuita ad un rapporto di lavoro subordinato, se non sussistono in concreto gli elementi caratterizzanti la subordinazione. (Corte d'appello Torino 16/7/2003, Pres. Peyron Rel. Girolami, in Lav. nella giur. 2003, 1170)
  • Anche ai lavoratori autonomi, ai soli di fatto o agli associati in partecipazione possono essere impartite (dai datori di lavoro o dai consociati) direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro (specie se sia necessario sopperire ad una minore esperienza di costoro o comunque sia stato concordato, ovvero risulti opportuno o necessario un coordinamento delle attività), senza che, per ciò solo, possa ritenersi inequivocabilmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato invece da un più pregnante vincolo di natura personale, che impone al dipendente di assoggettarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, ponendo a disposizione di questi le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione. (Cass. 17/12/2003 n. 19352, Pres. Sciarelli Rel. Di Iasi, in Dir. e prat. lav. 2004, 1244)
  • Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento; l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, altri elementi –come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione- possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante. (Corte d’appello Torino, 25/11/2003, Pres. Buzano Rel. Macuso, in Lav. nella giur. 2004, 709)
  • Per la qualificazione del contratto di lavoro come subordinato occorre accertare se ricorra il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quello di lavoro autonomo parasubordinato. (Corte d'appello Milano 6/9/2003, Pres. Mannacio Rel. Ruiz, in Lav. nella giur. 2004, 399)
  • L'essenza della subordinazione deve ravvisarsi, tra l'altro, nell'esistenza di una forma particolarmente penetrante ed assidua di vigilanza sull'operato del lavoratore. (Trib. Forlì 1/8/2003, Pres. e Rel. Velotti, in Lav. nella giur. 2004, 398)
  • Un rapporto di lavoro subordinato tra la società di persone ed uno dei suoi soci, è configurabile in via eccezionale nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di una altro socio munito di poteri di supremazia. L'onere probatorio gravante sul socio che pretenda di vedersi riconoscere la sussistenza del rapporto subordinato è quindi preciso e puntuale e deve necessariamente concretizzarsi nella dimostrazione della soggezione gerarchica ad un socio. (Corte d'appello Torino 2/7/2003, Pres. Buzano Rel. Fierro, in Lav. nella giur. 2003, 1175)
  • La costituzione - a seguito di una domanda di ammissione - di un rapporto caratterizzato da un vincolo associativo istituito per lo svolgimento dell'attività di particolare valore sociale e morale esclude che il rapporto possa, ex post, essere qualificato come di lavoro subordinato. Infatti, nelle associazioni del tipo di cui alla L. n. 266/91, il lavoro costituente esecuzione della finalità associativa non è prestato in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato, anche si svolge con modalità analoghe. Nelle associazioni di tale tipo, le modalità sono assunte come necessario corollario del patto associativo e ne rappresentano la necessaria estrinsecazione, mentre il riconoscimento di un compenso non muta la natura del vincolo. (Corte d'appello Milano 27/5/2003, Pres. E Rel. Mannacio, in Lav. nella giur. 2003, 1175)
  • La previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto di lavoro) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata, per sua natura, in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a rispettare. (Cass. 9/12/2002, n. 17534, Pres. Senese, Rel. Vigolo, in Lav. nella giur. 2003, 376)
  • Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un effettivo mutamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (pur potendo restare immutato il contenuto della stessa), quale conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, dovendosi altrimenti presumere (con presunzione semplice) che il rapporto sia proseguito col regime precedente. (Cass. 28/9/2002, n. 14071, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2003, 174)
  • Rientra nell'ambito del lavoro subordinato un rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento pieno del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo dell'imprenditore, anche nell'ipotesi in cui si sia prevista la possibilità per il lavoratore di farsi sostituire da altro collega inserito in un apposito elenco del personale disponibile (fattispecie relativa a lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse sui cavalli). (Corte d'Appello Milano 1/6/2002, Est. Ruiz, in D&L 2002, 624)
  • Allorquando sussistono gli indici propri della subordinazione ed in particolare l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, la continuatività delle prestazioni rese nonché l'obbligo di avvisare i superiori in caso di malattia, si deve ritenere sussistere un rapporto di lavoro subordinato. (Trib. Roma 15/2/2002, Est. Miglio, in Lav. nella giur. 2003, 86)
  • Gli elementi che differenziano il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione dell'autonomia di questi e l'inserimento nell'organizzazione aziendale; è rilevante l'esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e di un obbligo del lavoratore, più che l'entità del concreto esercizio dei poteri da parte del datore stesso. (Cass. 4/2/2002, n. 1420, Pres. Sciarelli, Est. Toffoli, in Riv. it. dir. lav. 2003, 26, con nota di Matteo Maria Mutarelli, Sulla qualificazione del contratto di associazione in partecipazione; in D&L 2002, 398)
  • Requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono ravvisabili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo) -, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro; il rischio economico dell'attività lavorativa e la forma di retribuzione hanno, invece, carattere sussidiario (e sono utilizzabili specialmente quando nel caso concreto non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione), fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto correttamente qualificato contrattualmente nell'ambito del lavoro autonomo - in relazione alla piena autonomia delle modalità di esecuzione, nell'ambito delle direttive impartite, pur in presenza di un compenso fisso giornaliero e di un obbligo di esclusiva - un'attività di supervisione delle officine produttive della convenuta, di gestione del magazzino, di controllo di qualità e di ispezione presso i fornitori) (Cass. 11/9/00, n. 11936, pres. De Musis, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 642)
  • In relazione alla configurabilità, da un lato, di una nozione giuridica di subordinazione nella prestazione di lavoro (che dà rilievo alla messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, con l'assoggettamento al suo potere direttivo e disciplinare) e, dall'altro, di elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale all'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali e attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vicolo di orario, l'assenza di rischio economico), il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto) e integra un giudizio di fatto censurabile, in sede di legittimità, solo per ciò che riguarda sia la individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre è insindacabile, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria sia la riconduzione o meno degli stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato) (Cass. 2/9/00, n. 11502, pres. Grieco, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 638)
  • L'apposizione di una clausola di rendimento minimo, che costituisce un elemento accessorio del contratto di lavoro, è compatibile con la natura subordinata del rapporto, non potendo escludersi una obbligazione di risultato ove questo sia da conseguire con le modalità tipiche del lavoro dipendente (Cass. 13/7/00, n. 9292, pres. Grieco, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 220, con nota di Tiraboschi, Lavoro dirigenziale e novazione simulata)
  • Nelle situazioni ove, per la particolare attività (come in alcune forme di lavoro in agricoltura), alcuni aspetti (orari, mansioni) non assumono natura rigida, il mero inserimento del lavoratore nell'azienda non è parametro di qualificazione nel senso della subordinazione, né può costituire elemento esclusivo per dedurre la subordinazione stessa; il parametro di qualificazione si risolve, quindi, necessariamente negli elementi (non diversamente deducibili) dei quali l'inserimento è mera conseguenza: la sussistenza e la permanenza dell'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa nella sua indifferenziata materialità (come operae) e la sussistenza e la permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro stesso (Cass. 25/2/00, n. 2171, pres. Bucarelli, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 212, con nota di Ponari, Violazione del dovere di esclusiva nel rapporto di pubblico impiego e qualificazione della prestazione vietata)
  • L’elemento caratterizzante il lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, inteso come inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa in via continuativa e sistematica, nonché come esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull’operato del lavoratore, mentre hanno valore sussidiario altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l’osservanza di un determinato orario (Cass.1/10/97 n. 9606, est. Putaturo, pres. Panzarani, in D&L 1998, 472)
  • Va ritenuta la natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro, ove sia accertata l’esistenza del vincolo di subordinazione, ricavabile, pur in presenza di una certa flessibilità dell’orario, dalla valutazione complessiva di una serie di elementi di fatto sintomatici, quali la natura delle mansioni esercitate, la totale assenza di rischio d’impresa e organizzazione imprenditoriale del prestatore, l’inserimento nell’organizzazione imprenditoriale del datore con utilizzo esclusivo di strumenti dal medesimo forniti, la retribuzione fissa mensile non correlata al risultato del lavoro prestato, e la continuità e l’esclusività della prestazione (Pret. Parma 12/12/96, est. Federico, in D&L 1997, 616)
  • Carattere distintivo del rapporto di lavoro dipendente è la subordinazione, intesa come posizione tecnico – gerarchica in cui si trova il lavoratore in correlazione a un potere direttivo del datore di lavoro che inerisce all'intrinseco svolgimento delle sue prestazioni, mentre assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza concreta normalmente una fattispecie di lavoro subordinato, quale l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa e la stessa utilizzazione a opera delle parti contraenti di un determinato nomen iuris (Pret. Milano 30/12/95, est. Vitali, in D&L 1996, 428)
  • Ai fini della decisione circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro deve verificarsi, secondo la tesi c.d. tipologica della subordinazione, la ricorrenza di indici che, in una valutazione di prevalenza, fondino un giudizio di approssimazione a una figura tipica; nella fattispecie è stata affermata la natura subordinata del rapporto risultando accertati i seguenti elementi: inserzione della prestazione nell'attività aziendale, parziale svolgimento della prestazione stessa nei locali dell'azienda, continuità, orario di lavoro sia pure elastico, eterodeterminazione, potere dispositivo nei confronti di altri dipendenti, percezione di compenso fisso garantito (oltre che di una parte mobile) (Pret. Milano 24/1/95, est. De Angelis, in D&L 1995, 635)