Questioni retributive

  • Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi, affiliati a una delle organizzazioni di lavoratori parti del contratto, che svolgono per un datore di lavoro, in forza di un contratto d’opera, la stessa attività dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro, esula dall’ambito di applicazione dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE solo qualora tali prestatori siano “falsi autonomi”, ossia prestatori che si trovano in una situazione paragonabile a quella di detti lavoratori. Spetta al giudice del rinvio procedere a una tale valutazione. (Corte di Giustizia 4/12/2014 C-413/13, Pres. e Rel. Tizzano, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Pietro Ichino, “Sulla questione del lavoro non subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto europeo e in quello degli Stati membri”, 566)
  • Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso e tale presunzione di onerosità può essere superata - quando si sostenga la riconducibilità delle prestazioni a un diverso rapporto privo del requisito dell'onerosità - solo con una prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti (nella fattispecie è stato ritenuto irrilevante ai fini della prova dell'esistenza di un vincolo affettivo, idoeno a superare la presunzione di onerosità di un rapporto di lavoro domestico, sia lo svolgimento di attività extralavorative da parte del lavoratore sia la promessa da parte del datore di lavoro di attribuzioni patrimoniali non connesse a obblighi contrattuali). (Cass. 7/8/2008 n. 21365, Pres. Senese Est. Miani Canevari, in D&L 2008, con nota di Sara Huge, "Subordinazione e autonomia: risvolti e indficazioni pratiche dalle ultime pronunce di legittimità", 955)
  • Premesso che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in materia di lavoro autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a criteri fissatiin un D.M, non è possibile invocare, in sede giudiziaria, l'applicabilità dei diversi criteri indicati dall'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe, usi), i quali possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione. (Cass. 20/7/2007 n. 16134, in Dir. e prat. lav. 2008, 2103)
  • Il venir meno, a seguito di sentenza della Corte di cassazione, della pronuncia che aveva riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato in luogo di un rapporto di lavoro autonomo e disposto il ripristino del rapporto con la reintegrazione del lavoratore licenziato, comporta, da un lato, la caducazione del diritto a differenze retributive – che trovano titolo in parametri retributivi riferiti a lavoratori subordinati – e al risarcimento dei danni per l’illegittimità del licenziamento e, dall’altro, che il definitivo accertamento della natura autonoma del rapporto impedisce l’applicazione dell’art. 2126 c.c., rendendo irrilevante la messa a disposizione delle energie lavorative. Pertanto, in conseguenza dell’affermazione definitiva della diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro- autonomo anziché subordinato – e del venir meno, perciò, del titolo in base al quale erano state incassate le relative somme da parte del lavoratore, trova applicazione l’art. 336 c.p.c. che legittima il datore di lavoro a richiedere la restituzione di quelle somme. (Cass. 25/8/2005 n. 17330, Pres. Mercurio Rel. Celentano, in Dir. e prat. lav. 529)
  • Qualora un rapporto di lavoro autonomo riceva, a seguito di pronuncia giudiziale, la diversa qualificazione di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, il datore di lavoro che intenda portare in compensazione le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla nuova disciplina pretesa ed ottenuta dal lavoratore, non può limitarsi ad eccepire l'avvenuto pagamento, ma ha l'onere di dedurre e dimostrare che detto pagamento, a suo tempo effettuato, è rimasto, per effetto dell'efficacia retroattiva del nuovo trattamento economico, ormai privo di causa (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro autonomo convertito in rapporto di lavoro parasubordinato di medicina convenzionale). (Corte d'Appello Potenza 5/6/2003, Pres. De Angelis Est. Di Nicola, in D&L 2003, 984)
  • In ipotesi di accertata natura subordinata di rapporto in realtà svoltosi alla stregua di lavoro autonomo, con compenso pattuito in misura superiore ai minimi salariali del corrispondente lavoro subordinato, compete al lavoratore la corresponsione del Tfr maturato sui compensi percepiti, ma non la corresponsione di differenze retributive, posto che il compenso convenuto per le prestazioni autonome deve intendersi pattuito come interamente compensativo dell’opera prestata (Pret. Parma 12/12/96, est. Federico, in D&L 1997, 616)
  • Nell'ipotesi in cui la natura subordinata del rapporto sia stata accertata in sede giudiziale, il raffronto fra i compensi di fatto percepiti e quelli astrattamente previsti dal CCNL applicabile deve condursi su base annua, con la conseguenza che le mensilità aggiuntive previste dal CCNL non sono dovute ove risulti che, in tale arco di tempo, i complessivi compensi percepiti siano stati superiori a quelli complessivi previsti dalla contrattazione collettiva (Pret. Milano 24/1/95, est. De Angelis, in D&L 1995, 635)