Diritti degli eredi

  • In caso di decesso del lavoratore il diritto al risarcimento del danno biologico è azionabile dagli eredi ai quali deve essere risarcito anche il danno morale, scaturendo l’evento lesivo dalla violazione della normativa antinfortunistica e integrando, tale comportamento gli estremi di un reato. (Trib. Milano 9/1/2006, Est. Bianchini, in D&L 2006, 515)
  • Qualora l'infortunato muoia immediatamente dopo l'incidente o senza che tra l'evento e la morte segua un apprezzabile lasso di tempo il danno biologico, così come quello morale, eventualmente spettanti alla vittima, non potranno trasmettersi ai suoi eredi. E' ammesso il diritto dei congiunti al danno morale iure proprio. (Corte d'appello Napoli, 27/9/2002, Est. Petraccone, in Lav. nella giur. 2003, 286)
  • Se un soggetto, passando in breve lasso di tempo dalla vita alla morte (nella specie, lavoratore entrato in coma a causa di incidente sul lavoro e deceduto due giorni dopo), non è vissuto in condizioni di salute compromessa e non ha subito limitazioni concrete al godimento della vita nelle sue varie manifestazioni, non matura alcun diritto al risarcimento che sia trasmissibile agli eredi (Trib. Milano 24/6/00, pres. Gargiulo, est. Ruiz, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 600)
  • Nel caso in cui dalla condotta datoriale illecita per violazione dell'art. 2087 c.c. sia derivata dapprima una lesione dell'integrità psico – fisica e, dopo una fase intermedia di malattia, la morte del lavoratore, gli eredi di quest'ultimo possono far valere nei confronti del datore di lavoro, iure hereditatis, il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale, subiti dal lavoratore nel periodo che va dal momento della lesione a quello della morte (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro, in D&L 1996, 727, nota TAGLIAGAMBE, Danno biologico e danno morale per esposizione all'amianto; in senso conforme v. anche Pret. Milano 9/2/96, est. Martello, in D&L 1996, 734)
  • In ipotesi di infortunio mortale cagionato da colpa datoriale, compete agli eredi del lavoratore (oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi equitativamente, in misura che tenga conto delle sofferenze patite dalla persona offesa, nonché della gravità dell'illecito e di tutti gli altri elementi della fattispecie concreta) il risarcimento del danno biologico iure proprio, ove questi provino di aver subito, a cagione del decesso del congiunto, una sensibile e non transeunte lesione della propria integrità fisio – psichica. Non compete invece agli eredi il risarcimento del danno biologico iure hereditario, posto che quest'ultimo, concretandosi nel danno alla salute nei suoi riflessi sulla vita di relazione, presuppone necessariamente la permanenza in vita della persona lesa, dopo l'infortunio, almeno per un periodo di tempo apprezzabile, durante il quale le predette conseguenze dannose abbiano avuto modo di prodursi (Trib. Torino 31/3/95, pres. Gamba, est. Mancuso, in D&L 1995, 1003)