Prescrizione

 

  • La responsabilità solidale del committente per il danno alla salute subito dal dipendente dell’appaltatore ha natura contrattuale, prescrivendosi dunque nel termine ordinario di dieci anni.
    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore, impiegato in un appalto, per il danno biologico differenziale provocato da un infortunio subito nel corso della propria attività lavorativa, condannando il datore di lavoro a risarcire il danno differenziale liquidato sulla base dei consolidati orientamenti in materia. Quanto alla responsabilità solidale del committente per i danni subiti dal lavoratore impiegato nell’appalto, viene respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall’appaltante, ritenendo il Giudice che la natura contrattuale dell’obbligazione di sicurezza si estenda anche alla relazione col soggetto co-obbligato ex lege in garanzia. Tuttavia, la domanda a carico della committente viene respinta nel merito per carenza di prova della sussistenza di una specifica responsabilità di quest’ultima, che non viene ritenuta oggettiva, richiedendosi una valutazione in concreto del nesso causale tra il comportamento della committente e le inadempienze dell’appaltatore. (Trib. Gorizia 31/5/2023, Giud. Allieri, in Wikilabour, Newsletter n. 12/23)
  • Il termine di prescrizione ordinaria dell'azione risarcitoria da lesione non inizia a decorrere dal primo manifestarsi della patologia, bensì dal momento della consapevolezza della stessa e della sua dipendenza dall'attività lavorativa, da parte del danneggiato (Trib. Milano 28/11/95, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1996, 483)