Questioni di procedura

  • Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità per il danno biologico patito dal lavoratore, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 38/2000, a condizione che il danno sia stato denunciato all’Inail in epoca successiva al 9 agosto 200, data di efficacia delle norme che hanno esteso la copertura assicurativa dell’Inail al danno biologico. (Nel caso di specie la S.C. ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di appello nella parte in cui aveva escluso l’esonero datoriale dalla responsabilità civile per il danno biologico conseguente alla malattia professionale contratta dal lavoratore, avendo ritenuto inapplicabile ratione temporis la disciplina introdotta dall’art. 13 del D.Lga. n. 38 del 2000, ma nel contempo ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso avanzato dalla società datrice di lavoro in mancanza di prove circa il momento esatto di denunzia della malattia all’Istituto assicuratore). (Cass. 5/5/2005 n. 9353, Pres. Ciciretti Rel. Vigolo, in Dir. e prat. lav. 2005, 2220)
  • La domanda di risarcimento del danno proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (e pertanto del giudice amministrativo per le questioni inerenti il periodo di rapporto antecedente il 30/6/98) qualora venga azionata una responsabilità contrattuale ed alla giurisdizione del giudice ordinario qualora venga azionata una responsabilità extracontrattuale. Si deve ritenere proposta la seconda ogniqualvolta non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale. (Cass. 4/5/2004 n. 8438, Pres. Giustiniani Est. Miani Canevari, in D&L 2004, 339)
  • Sussiste la competenza del Giudice del lavoro nel giudizio promosso nei confronti del responsabile del personale per danni conseguenti al risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione, del danno all'immagine e al risarcimento dei danni morali conseguenti al demansionamento, alla richiesta di dimissioni, minacciando anche una denuncia per furto e per aver divulgato in azienda il contenuto delle contestazioni disciplinari e le motivazioni del licenziamento, con comportamento integrante ingiuria e diffamazione (Cass. sez. lav. 8 settembre 1999 n. 9539, pres. D'Angelo, est. D'Agostino, in D&L 2000, 250, n. Muggia. Sulla competenza del giudice del lavoro nelle ipotesi solamente connesse al rapporto lavorativo)