Quantificazione del danno

  • In considerazione del carattere provvisorio dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il quale non ha la pretesa di esaurire la tematica dell'indennizzo del danno biologico, le tabelle allegate al suddetto decreto potrebbero essere disapplicate in via incidentale dal giudice ordinario che le ritenesse illegittime, restando esclusa invece la possibilità di incrementare per via giurisprudenziale l'ammontare del danno biologico lamentato dal lavoratore per causa di lavoro e di superare i valori dalla stessa indicati qualora si rivelino insufficienti per una adeguata valutazione del danno. (Cass. 23/4/2010 n. 9699, Pres. Roselli Rel. Di Nubila, in Lav. nella giur. 2010, 733) 
  • Sussiste concorso di colpa del danneggiato tale da ridurre proporzionalmente l’ammontare del danno risarcibile, qualora questi incorra in violazione dell’art. 6 DPR 27/4/55 n. 547 omettendo di segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei dispositivi di sicurezza e protezione e le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venisse a conoscenza, nonché di adoperarsi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze e pericoli (nella specie trattatasi di cameriere investito da fiamme sprigionate da un piatto in cui stava servendo spaghetti flambès). (Trib. Firenze 20/10/2005, Est. Bazzoffi, in D&L 2006, con n. Yara Serafini, “Concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell’evento-infortunio e relativa incidenza sulla liquidazione del danno”, 511)
  • L’indennizzo erogato dall’Inail ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 non ripara integralmente il danno alla salute subito dal lavoratore a causa della malattia professionale o dell’infortunio sul lavoro; va conseguentemente riconosciuta la risarcibilità del danno biologico differenziale. (Corte d’appello Torino 29/11/2004, Pres. Peyron Est. Buzano, in D&L 2005, con nota di Enrico Barraco, “Il danno biologico differenziale è risarcibile anche dopo il D.Lgs. 38/2000: una soluzione conforme alla costituzione”, 251)
  • In caso di morte del lavoratore per causa indipendente dalla malattia professionale, la determinazione del danno biologico da liquidare agli eredi iure successionis deve tener conto, oltre che delle due variabili dell'età e dell'entità della riduzione permanente della capacità psicofisica, anche della circostanza che tale riduzione deve essere rapportata non al dato astratto della vita media di un uomo, ma al dato concreto costituito dal giorno della morte del lavoratore. (Trib. Milano 21/7/2003, Est. Atanasio, in D&L 2003, 971, con nota di Sara Huge, "Trasferimento di ramo d'azienda e responsabilità del cessionario anche per il risarcimento del danno alla persona")
  • Assodata la sussistenza di una responsabilità datoriale per infortunio (avvenuto in epoca antecedente alla disciplina del danno biologico a carico INAIL) ed il nesso di causalità tra l'evento invalidante e l'attività lavorativa, questo giudice ritiene che per il risarcimento del danno biologico richiesto e gravante sulla società possano essere utilizzate - quantunque riferibili all'indennizzo di competenza dell'INAIL - le tabelle approvate con decreto ministeriale 12/7/00 (in applicazione dell'art. 13, d.l. 23/2/00, n. 38) in quanto per la loro valenza generale e per la loro applicabilità sull'intero territorio nazionale possono essere considerate, in attesa del definitivo intervento del legislatore, il parametro attualmente più attendibile per la valutazione equitativa del danno biologico (Trib. Salerno 5/2/01, pres. e est. Di Benedetto, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 406)
  • Il datore di lavoro, responsabile per l’infortunio, deve risarcire il lavoratore infortunato la metà del danno biologico (c.d. puro), poiché la restante metà (c.d. danno biologico collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica) è coperta dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Pret. Trento 12/11/99, est Flaim, in Lavoro giur. 2000, pag. 962, con nota di Ogriseg, Condotta imprudente del lavoratore e limiti del danno biologico risarcibile)
  • L’eventuale indennizzo corrisposto dall’Inail al lavoratore infortunato, essendo volto a ristorare il solo pregiudizio alla capacità lavorativa generica, è totalmente estraneo al risarcimento del danno biologico e del danno morale che, pertanto, vanno posti integralmente a carico del datore di lavoro (nella fattispecie, è stato anche ritenuto che, ai fini della liquidazione del danno morale, è consentito al giudice civile l’accertamento del fatto reato, indipendentemente dal previo accertamento in sede penale) (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 10/2/99, est. Guadagnino, in D&L 1999, 641)
  • In ipotesi di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, il risarcimento del danno biologico inerente all’invalidità temporanea, nonché il risarcimento del danno biologico inerente all’invalidità permanente, quest’ultimo a ridursi equitativamente di un terzo, in funzione dell’indennizzo Inail percepito, che già copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla perdita della capacità lavorativa generica (Pret. Milano 1/2/97, est. Cincotti, in D&L 1997, 626)
  • Posto che, nell’attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le indennità a carico dell’Inail riguardano il solo danno connesso alla perdita di capacità lavorativa, e non coprono dunque l’intero ambito del danno biologico, l’azione di regresso dell’Istituto sulle somme globalmente corrisposte dal responsabile all’infortunato, a titolo di risarcimento del danno biologico, deve essere limitata a quella sola parte del danno biologico risarcito, che si ricollega alla diminuzione della capacità lavorativa generica, equitativamente stimabile, con riferimento alla fattispecie in esame, nei tre quinti del totale (Trib. Pordenone 3/5/96, pres. ed est. Appierto, in D&L 1997, 365)
  • In caso di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, nonché il risarcimento del danno biologico, da ridursi equitativamente del 50% in funzione alla rendita Inail percepita, che copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla diminuzione della capacità lavorativa generica (Pret. Milano 9/3/96, est. Sala, in D&L 1996, 737, nota TAGLIAGAMBE)
  • Posto che la rendita Inail non indennizza il danno biologico nella sua globalità, ma solo per quella parte che attiene alla menomazione della capacità lavorativa generica, va dichiarata la risarcibilità integrale del danno biologico quando, come nella fattispecie, la malattia sia insorta dopo il pensionamento del lavoratore, sì da potersi escludere qualsivoglia incidenza della lesione all'attitudine al lavoro sulla produzione del danno biologico (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro, in D&L 1996, 727, nota TAGLIAGAMBE, Danno biologico e danno morale per esposizione all'amianto)