Concause

  • L'autore dell'azione o dell'omissione è sollevato interamente da ogni responsabilità dell'evento solo nel caso in cui le condizioni ambientali o i fattori naturali si dimostrino sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dall'apporto del comportamento umano (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio, in D&L 2000, 205, n. Liguori, Danno biologico e concause)
  • La completa responsabilità dell'agente va riconosciuta per tutte le conseguenze che derivano secondo normalità dall'evento, senza che possa attuarsi una riduzione di responsabilità proporzionale alla minore gravità della colpa, potendo essere comparato il grado di incidenza solo tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli e non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio, in D&L 2000, 205, n. Liguori, Danno biologico e concause)
  • Il lavoratore (nella specie dirigente) che, a seguito di demansionamento e forzata inattività, subisca uno stress psico-fisico con conseguente infarto, ha diritto al risarcimento del danno biologico, nell'intera misura quantificata; né, a circoscrivere la responsabilità datoriale, rileva l'esistenza di una concausa naturale antecedente, in quanto una comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. 5/11/99 n. 12339, pres. Priscoli, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 391, con nota di Ludovico, "Superlavoro" e demansionamento: due pronunce della Cassazione in tema di danno biologico e rilevanza delle concause naturali)
  • Il principio della <> - secondo il quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa dello stesso, salvo il sopravvento di eventi eccezionali, idonei a interrompere il nesso di causalità – trova applicazione anche nel diritto civile; conseguentemente, ove la dequalificazione sia concausa di un evento lesivo (nella specie, afonia), deve riconoscersi la risarcibilità autonoma del relativo danno biologico (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio, in D&L 1995, 944)