Rifiuto della prestazione residua

  • E' illegittima la trattenuta retributiva per il tempo lavorato tra due periodi di sciopero intermittente, nonché per la prestazione lavorativa resa alla fine del secondo di essi, quando la prestazione lavorativa venga effettivamente utilizzata dal datore di lavoro, sebbene in attività complementari e sussidiarie (Pret. Milano 11/12/95, est. Cincotti, in D&L 1996, 386)
  • Il rifiuto da parte del datore di lavoro delle prestazioni di lavoro offerte da dipendenti operanti in un reparto non direttamente interessato allo sciopero, attuato in altri reparti, è legittimo solo ove sia oggettivamente impossibile l'utilizzazione di dette prestazioni in qualsiasi forma, prescindendo da una valutazione di convenienza ed è esclusivo onere del datore di lavoro provare di aver fatto quanto nelle proprie possibilità per ricevere le prestazioni lavorativa, anche modificando il programma o ciclo produttivo (Trib. Vicenza 13/3/95, pres. Lippiello, est. Castagnoli, in D&L 1995, 870, nota DAL LAGO, Sciopero e rifiuto delle prestazioni. In senso conforme, v. Pret. Milano 11/11/94, est. Taraborrelli, in D&L 1995, 318)