In genere

  • Non può ritenersi elusa la normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in caso di assenza massiva dei dipendenti dovuta a malattia o permesso ex legis 104/90 o 53/2000. In questo caso, infatti, i comportamenti individuali dei dipendenti non devono essere ricondotti a un’astensione collettiva, ma possono al massimo essere singolarmente valutati agli eventuali fini disciplinari. (Trib. Roma 7/12/2016, Est. Picozzi, in Riv. It. Dir. lav. 2017, con nota di F. Maffei, “Assenze per malattia, protesta anomala e regia sindacale”, 391)
  • Non può ritenersi elusa la normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in caso di assenza massiva dei dipendenti dovuta a malattia o permesso ex legis 104/90 o 53/2000. In questo caso, infatti, i comportamenti individuali dei dipendenti non devono essere ricondotti a un’astensione collettiva, ma possono al massimo essere singolarmente valutati agli eventuali fini disciplinari. (Trib. Roma 29/3/2016, Est. Baraschi, in Riv. It. Dir. lav. 2017, con nota di F. Maffei, “Assenze per malattia, protesta anomala e regia sindacale”, 390)
  • Costituisce una dissimulata forma anomala di protesta, elusiva della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’abnorme numero di assenze per malattia, comunicate, peraltro, a seguito di una riunione sindacale organizzata per definire le forme di lotta contro la richiesta di lavoro straordinario in occasione delle festività. La stretta connessione logica e temporale tra le iniziative sindacali fino ad allora attuate e la successiva azione collettiva degli agenti di Polizia Municipale sono indicative della riconducibilità dell’azione di sciopero all’iniziativa delle suddette Organizzazioni sindacali che hanno condotto congiuntamente e in prima persona la vertenza, fin dalla sua fase iniziale e, nel momento di maggior esasperazione del conflitto, hanno promosso azioni di protesta eclatanti, esercitando un’influenza rilevante sui lavoratori. (Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 2/3/2015, n. 61, Est. Boria, in Riv. It. Dir. lav. 2017, con nota di F. Maffei, “Assenze per malattia, protesta anomala e regia sindacale”, 390)
  • Ai sensi dell’art. 4, co. 4, parte seconda, l. n. 146/1990, il titolo che giustifica la responsabilità solidale delle associazioni o degli organismi rappresentativi della categoria può essere rappresentato anche da un comportamento omissivo, che sia qualificato in termini di inadempimento di un obbligo giuridico di agire, rectius di impedire quei fatti illeciti così configurati dalla l. n. 146/90, con conseguente criterio di riparto dell’onere probatorio. Incombe sull’obbligato l’onere di offrire la prova positiva dell’adempimento, ossia dell’intervenuto controllo ovvero di aver fatto il possibile (ad esempio adeguata propaganda o persuasione per forme legittime di autotutela, esercizio di eventuali poteri statutari verso gli iscritti, etc.) per evitare forme “selvagge” di protesta. (Corte app. Roma 29/5/2012 n. 3685, Pres. ed Est. Panariello, in Riv. It. Dir. Lav. 2013, con nota di Anna Rota, “Dovere di influenza sulle astensioni collettive dal lavoro: una “maliziosa” strategia mascherata o una rigorosa decisione?”, 443)
  • Lo sciopero deve essere considerato, agli effetti dei turni lavorativi e del connesso riposo, come lavoro, e il dipendente deve riprendere la prestazione “come se” nel turno precedente avesse lavorato. (Il caso si riferisce all’interpretazione del periodo di riposo riconosciuto a fine turno ai dipendenti di Trenitalia dall’art. 22 punti 2.6 e 2.7 del CCNL a seguito dell’adesione a uno sciopero). (Corte app. Firenze 22/11/2011, Pres. e Rel. Bazzoffi, in Lav. nella giur. 2012, 312)
  • Poiché sono irrilevanti le modalità con cui lo sciopero viene effettuato - con il solo limite che lo stesso non violi i c.d. "limiti esterni" e pertanto pregiudichi la produttività dell'azienda, ovvero non comporti la distruzione (anche parziale) o una duratura inutilizzabilità degli impianti, mettendo in pericolo la loro integrità - deve ritenersi la legittimità anche dello sciopero parziale o a singhiozzo; ne consegue la carenza di interesse ad agire del datore di lavoro che richieda una pronuncia di accertamento negativo della legittimità di uno sciopero a singhiozzo e parziale, senza allegare la violazione dei predetti "limiti esterni" (nella fattispecie era stato proclamato uno sciopero a oltranza nell'ambito del quale ciascun lavoratore si asteneva dalla prestazione "come, quanto e quando riterrà più opportuno"). (Corte app. Firenze 6/3/2009, Pres. Pieri Est. Schiavone, in D&L 2009, con nota di Irene Romoli, "Sciopero a singhiozzo, sciopero parziale, sciopero a oltranza: sono legittimi entro i limiti dell'assenza di pregiudizio alla produttività aziendale", 941) 
  • Non è funzione della Commissione di Garanzia sindacare la natura e il contenuto delle azioni di sciopero, poiché questa deve solo verificare se l'azione sindacale non determini danni per l'utenza. (Trib. Milano 29/7/2008 Est. Peragallo, in Orient. della giur. del lav. 2008, 543) 
  • Lo sciopero dei dipendenti dell'appaltatore addetti alla mensa determina l'impossibilità di fornire il servizio stesso ed è un fatto estraneo all'organizzazione imprenditoriale dell'appaltante, non essendo ragionevolmente e facilmente prevedibile secondo la comune diligenza all'atto dell'assunzione dell'obbligazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c.; non sussiste pertanto alcun obbligo risarcitorio nei confronti dei lavoratori che, a causa dello sciopero, non hanno potuto fruire del servizio mensa. (Trib. Milano 9/5/2008, Est. Vitli, in D&L 2008, con nota di Alessandro Premoli, "Sulla responsabilità del datore di lavoro per la mancata erogazione del servizio mensa dovuta allo sciopero dei dipendenti dell'appaltatore", 1008)
  • Lo sciopero dei dipendenti dell'impresa alla quale è affidato in appalto il servizio mensa, del quale il datore di lavoro appaltante risponde ex art. 1228 c.c., non impedisce allo stesso di garantire comunque il pasto, assolvendo in tal modo al proprio obbligo contrattuale, avvalendosi in sostituzione dell'appaltatore proprio ausiliari, di altre forme alternative di esecuzione come a esempio la concessione di buoni pasto; in caso ciò non avvenga, sorge l'obbligo di risarcire il danno ai lavoratori rimasti privi del pasto, da valutarsi in via equitativa. (Trib. Milano 4/4/2008, Est. Di Leo, in D&L 2008, con nota di Alessandro Premoli, "Sulla responsabilità del datore di lavoro per la mancata erogazione del servizio mensa dovuta allo sciopero dei dipendenti dell'appaltatore", 1008)
  • Nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia stato esercitato per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori. (Trib. Milano 29/2/2008, D.ssa Scudieri, in Lav. nella giur. 2008, 1066)
  • L'astensione selettiva, relativa, cioè, soltanto a una parte delle prestazioni lavorative contrattualmente dovute, non è configurabile quale sciopero delle mansioni allorquando l'iniziativa adottata dai lavoratori tragga essenzialmente origine dalla presunta non riconducibilità di alcune mansioni a quelle proprie della qualifica di appartenenza. (Trib. Massa Carrara 14/2/2008, Giud. Agostini, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Fabrizio De Falco, "Astensione 'selettiva' e diritto di sciopero", 193)
  • Lo sciopero è legittimo se realizza una astensione dal lavoro intesa a tutelare un interesse professionale collettivo dei lavoratori, e non, invece, quando è teso a perseguire il soddisfacimento di contingenti esigenze di singoli lavoratori. (Trib. Roma, sez. lav., 27/11/2007, Giud. Micciché, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Ilario Alvino, 827)
  • Non sussiste, relativamente all'esercizio del diritto di sciopero nelle aziende private, alcun obbligo legale di preavviso, che è sancito soltanto per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. (Trib. Roma, sez. lav., 27/11/2007, Giud. Micciché, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Ilario Alvino, 827)
  • In presenza di rivendicazioni di interesse collettivo dei lavoratori può esercitarsi il diritto di sciopero, restando vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso. (Trib. Roma, sez. lav., 27/11/2007, Giud. Micciché, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Ilario Alvino, 827)
  • L'art. 40 Cost. attribuisce la titolarità del diritto di sciopero direttamente ai lavoratori e la legittimità dello sciopero non è subordinata alla proclamazione delle OO.SS., non potendo il datore di lavoro contestare la fondatezza o la ragionevolezza delle pretese avanzate attraverso lo sciopero. (Trib. Milano 4/7/2007, decr., Est. Cincotti, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Natura collettiva dello sciopero indetto dal singolo Rsu", 691)
  • Sebbene la Commissione di Garanzia abbia il potere di valutare in termini di legittimità oggettiva uno sciopero nei servizi pubblici essenziali, nondimeno il datore di lavoro mantiene la facoltà di valutare il comportamento del lavoratore dal punto di vista della sua responsabilità soggettiva, e anche la facoltà di non assumere provvedimenti sanzionator, qualora ciò sia imposto da ragioni di opportunità (a esempio, particolari circostanze del conflitto), da considerazioni essenzialmente personali (a esempio, assenza in concreto di dolo o colpa), dall'eventuale rinuncia in camera caritatis a esercitare il potere punitivo, oppure ancora - come nella specie - dalla necessità di rispettare un preciso impegno pattuito con la controparte sindacale. (Trib. Torino 16/1/2007 decr., Giud. Aprile, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Maria Paola Monaco, "I diritti della persona costituzionalmente tutelati possono soccombere di fronte a un'intesa con la parte sindacale", 233)
  • Non costituisce reato ex art. 340 c.p. l'adesione a un'asetnsione collettiva dal lavoro non annunciata, in quanto lo sciopero illegittimo sfugge alla sanzione penale prevista dall'art. 340 c.p. essendo punibile solo in via disciplinare o amministrativa. (Trib. Trento 3/1/2007, Est. Forlenza, in D&L 2007, con nota di Andrea Danilo Conte, "L'intervento penale ripudiato come strumento di controllo dei conflitti di lavoro", 708)
  • In occasione di uno sciopero, al datore di lavoro deve essere consentito di avvalersi di ogni mezzo legale che, senza impedire l’esercizio del diritto dei lavoratori, possa tuttavia attenuarne gli effetti dannosi (nella fattispecie è stato ritenuto che il ricorso al personale somministrato, in sostituzione dei lavoratori in sciopero, non costituisce di per sé comportamento antisindacale, qualora risulti che detto personale sia già presente in azienda e assunto per diverse finalità). (Trib. Milano 9/3/2006, Est. Porcelli, in D&L 2006, con n. Giuseppe Cordedda, “La repressione della condotta antisindacale di fronte al bivio tra dichiarazione formale e tutela effettiva”, 420)
  • Deve essere qualificato come prima azione di sciopero - e assoggettato pertanto al relativo limite di durata previsto dal codice di regolamentazione del settore - lo sciopero delle ferrovie proclamato per 24 ore dal 10 all'11 febbraio 2005 per una molteplicità di rivendicazioni, anche ma non soltanto in tema di sicurezza, dopo che il 12 gennaio immediatamente precedente era stato attuato uno sciopero breve di protesta per un sinistro verificatosi il giorno prima. (TAR Lazio 13/6/2005, Pres. Corsaro Est. Russo, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Fabrizio De Falco, "Le ricadute sindacali, amministrative e giudiziali del disastro ferroviario di Crevalcore", 52)
  • Nell'ipotesi in cui lo sciopero attuato in tutti i comparti di un settore di servizio pubblico si concentri in un medesimo lasso di tempo di 24 ore (a fronte del limite di 8 ore ritenuto applicabile nel caso specifico), sì da impedire di fatto ai cittadini di fruire delle offerte alternative, si determina di per sè non il pericolo ma la certezza del pregiudizio arrecato agli utenti, ben giustificandosi, conseguentemente, l'esercizio del potere di precettazione. (TAR Lazio 13/6/2005, Pres. Corsaro Est. Russo, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Fabrizio De Falco, "Le ricadute sindacali, amministrative e giudiziali del disastro ferroviario di Crevalcore", 52)
  • La deroga all'obbligo di preavviso di cui all'art. 2, settimo comma della l. n. 146/90 concerne eventi eccezionali, che presuppongono l'immediatezza della conseguente astensione e non le vertenze relative a una molteplicità di rivendicazioni verso il datore di lavoro. (TAR Lazio 13/6/2005, Pres. Corsaro Est. Russo, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Fabrizio De Falco, "Le ricadute sindacali, amministrative e giudiziali del disastro ferroviario di Crevalcore", 52)
  • Il diritto di sciopero, che l’art. 40 attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra – stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma – limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un’astensione decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi – anche di nature non salariale ed anche di carattere politico generale, purchè incidenti sui rapporti di lavoro – e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare ù, dell’incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l’apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell’importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d’interventi dei sindacati, mentre il fatto che o sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell’azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva ritenuto legittimo lo sciopero finalizzato a tutelare l’interesse professionale collettivo dei lavoratori, riguardante l’orario di lavoro, pur se formalizzato dalla presenza di tre dei sei lavoratori dipendenti della società e comunicato al datore di lavoro nella medesima giornata). (Cass. 17/12/2004 n. 23552, Pres. Ianniruberto Rel. Stile, in Dir. e prat. lav. 2005, 1248 e in Lav. nella giur. 2005, 694)
  • Lo sciopero delle operazioni commerciali posto in essere dai rimorchiatoti portuali non è compreso nell’ambito di applicazione della L. n. 146/1990 qualora non interessi servizi ritenuti direttamente essenziali, quali il collegamento con le isole , né altri servizi ritenuti essenziali in diversi ambiti, quali le navi passeggeri, le navi cisterna gasiere e chimichiere in uscita, le navi per l’approvvigionamento energetico, il trasporto di animali vivi, i servizi di sicurezza all’interno e al di fuori delle dighe foranee, i servizi ritenuti necessari per la sicurezza dell’Autorità Marittima. (Trib. Roma 7/7/2004, Est. Pagliarini, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Francesca Marinelli, 970)
  • Nel sistema delineato dalla l. 12/6/90, n. 146 per i servizi pubblici essenziali - che al primo comma dell'art. 2 (con norma imperativa dotata di effettiva esigibilità anche qualora tra le parti non siano intervenuti i contratti collettivi o gli accordi previsti nel secondo comma), stabilisce le procedure da seguirsi nella proclamazione degli scioperi ed impone i limiti concernenti la necessità dell'erogazione agli utenti delle prestazioni indispensabili per garantire loro il godimento dei diritti della persona - la previsione concordata di tali prestazioni non esaurisce il ventaglio a tutela degli utenti, restando comunque assegnato alla competenza finale dell'autorità giudiziaria il vaglio della contesa sul corretto bilanciamento e sul rispetto degli opposti interessi costituzionalmente meritevoli di tutela (Principio affermato con riferimento al preteso comportamento antisindacale di una società di comunicazioni telefoniche) (Cass. 14/9/00, n. 12150, pres. Giannantonio, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 899)
  • La corresponsione di un premio economico a favore di tutti i dipendenti non aderenti a uno sciopero costituisce trattamento discriminatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 SL, al quale consegue la condanna del datore di lavoro al pagamento a favore del Fondo pensioni di una somma pari al totale dei premi discriminatori erogati (Trib. Milano 10 luglio 2000, est. Atanasio, in D&L 2000, 928)
  • La partecipazione ad uno sciopero avverso la decisione del governo di concorrere con un contingente militare italiano all'intervento nato nell'ex Jugoslavia non è sanzionabile sul piano del rapporto di lavoro (Trib. Milano 29/5/00, est. Salmeri, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 603, con nota di Pera, Lo sciopero contro la partecipazione italiana all'intervento Nato nell'ex Jugoslavia)
  • Oltre lo sciopero per ragioni contrattuali e collettive, positivamente riconosciuto dall'art. 40 Cost., nel nostro ordinamento il diritto soggettivo di sciopero comprende anche le ipotesi di astensione dal lavoro per ragioni economiche-politiche e per ragioni politiche in senso stretto (Trib. Milano 5 aprile 2000, est. Salmeri, in D&L 2000, 912, n. Panico)
  • I pareri emessi dalla Commissione di garanzia sui servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, in assenza dell’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 13 L. 12/6/90 n. 146, non hanno natura vincolante per i destinatari (Pret. Genova 22/12/97, est. Gelonesi, in D&L 1998, 327, n. FRANCESCHINIS)
  • Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, non viola il precetto di cui all'art. 1 c. 2 L. 146/90, secondo il quale si deve contemperare il diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, lo sciopero che, per le sue caratteristiche, sia astrattamente inidoneo a riverberarsi sulla regolarità del servizio, e dunque non possa intaccare la garanzia delle prestazioni minime indispensabili ex art. 2 c. 1 L. 146/90, con conseguente illegittimità delle sanzioni inflitte ai lavoratori che a tale sciopero abbiano aderito (nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto non sanzionabile il comportamento dei lavoratori che avevano aderito a uno sciopero indetto da un sindacato autonomo che riguardava i soli dipendenti delle FS interessati al trasferimento presso compartimenti del sud Italia) (Pret. Milano 7/3/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 555. In senso conforme, v. Pret. Milano 15/10/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 79, nota FRANCESCHINIS, Poteri della commissione di garanzia e sanzioni disciplinari agli scioperanti. In senso contrario, v. Trib. Milano 30/5/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 751, n. Franceschinis, Ancora in tema di sanzioni disciplinari e sciopero ex L. 146/90)