C.D. scioperi anomali

  • Il rifiuto dei lavoratori di garantire la propria reperibilità, in assenza di apposita regolamentazione contrattuale, costituisce una forma di agitazione sindacale legittima, per quanto posta in essere con modalità anomale, nel caso in cui non comprometta posizioni tutelate in via prioritaria, come il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, intesa come salvaguardia dell'organizzazione aziendale, dell'integrità e funzionalità degli impianti. (Trib. Milano 7/1/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 82)
  • Allorchè vengano adottate forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero che, per entità, durata e modalità d'attuazione, siano tali da provocare una significativa riduzione del servizio pubblico essenziale, dovranno essere rispettati gli obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti degli utenti. (Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, 17/5/2001 n. 01/55, in D&L, 322, con nota di Lisa Giometti, "Diritto di assemblea nel settore dei servizi pubblici essenziali: presupposti del giudizio di legittimità della Commissione di garanzia in tema di esercizio del diritto di assemblea")
  • Nell'ipotesi di sciopero in un impianto produttivo a ciclo continuo, la legittimità del rifiuto da parte del datore di lavoro delle prestazioni offerte dagli addetti a reparti diversi da quelli interessati dalla astensione dal lavoro presuppone, ai fini della liberazione dall'obbligo retributivo, l'inutilizzabilità di dette prestazioni nelle mansioni attribuite, in relazione al tipo e alla natura dell'organizzazione produttiva, che l'imprenditore non è tenuto a modificare con misure implicanti perdite economiche o spese ulteriori (Cass. 4/3/00, n. 2446, pres. Lanni, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 327, con nota di Pileggi, Esercizio legittimo del diritto di sciopero e legittimità della serrata di ritorsione)
  • Il blocco delle merci e il picchettaggio costituiscono forma legittima di lotta qualora siano strutturalmente connessi a un’azione sindacale e non siano violate posizioni soggettive, almeno paritarie, con l’interesse collettivo dei lavoratori (Pret. Milano 25/7/97, est. Porcelli, in D&L 1998, 80, n. SCORBATTI, Limiti di legittimità del cosiddetto blocco delle merci)
  • È inammissibile un’automatica equivalenza tra sciopero "anomalo" e sciopero "illegittimo" al fine di giustificare l’inosservanza da parte del datore di lavoro del proprio obbligo contrattuale di consentire, nel caso di sciopero "a singhiozzo", la prestazione offerta dagli scioperanti nel residuo orario di lavoro non interessato dall’astensione e, a maggior ragione, la normale prestazione contestualmente offerta dai rimanenti lavoratori, restando in ogni caso ferma la necessità di provare volta a volta le ragioni e la misura dell’addotta inutilizzabilità di dette prestazioni e il realizzarsi di un danno alla produttività (sia sotto forma di un abnorme danno alla produzione che sotto forma di rischio per la sicurezza degli e dagli impianti), nonché la congruenza, rispetto a tali dati e rispetto a tutti i lavoratori (o a tutti i settori) coinvolti, della sospensione di rimando decisa dal datore di lavoro (Pret. Milano 3/4/97, est. Mascarello, in D&L 1997, 500, nota Portera)
  • Il fatto che una determinata prestazione (nella specie lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami) sia indicata come indispensabile dall’elenco di cui all’art. 1, 2° comma, L. 12/6/90 n. 146, non comporta che lo sciopero possa ritenersi, in tale ambito, del tutto vietato, dovendo comunque accertarsi di volta in volta anche il carattere indifferibile della prestazione stessa (Cass. 5/11/88 n. 11109, pres. Sensale, est. Proto, in D&L 1999, 53, n. Paganuzzi)