Rapporti con la Rsa

  • Ai sensi del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, nelle unità produttive dove siano presenti rsa il passaggio alle rsu può essere deciso esclusivamente con l’accordo unanime delle organizzazioni sindacali. (Trib. Torino 5/2/2019, ord., Pres. La Manna, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di A. Morone, “Quando serve il consenso di tutti i sindacati per passare dalle rsa alle rsu”, 331)
  • Le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto gli accordi intercategoriali e di categoria istitutivi e regolamentari della rappresentanza sindacale unitaria (r.s.u.) e comunque quelle che hanno partecipato alle elezioni della r.s.u. non possono costituire autonome rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) ex art. 19 St. Lav. fino alla decadenza della r.s.u. eletta, né i datori di lavoro che hanno aderito agli accordi possono riconoscere una r.s.a., ove risulta già presente una r.s.u. (Trib. Ravenna 27/7/2005, decr., Giud. Riverso, in Giust. Civ. 2006, 195)
  • L'art. 12 dell'Accordo interconfederale 22/7/94 in materia di rappresentanze sindacali unitarie non può essere interpretato nel senso di non ammettere la costituzione ex novo di una r.s.a. in una unità produttiva nelle more per l'elezione della r.s.u. Diversamente opinando, si attribuirebbe alla volontà delle parti un significato irrazionale, dal momento che la stessa disposizione collettiva prevede la sopravvivenza delle rappresentanze sindacali aziendali già costituite sino all'elezione della rappresentanza unitaria (Trib. Lucca 3/3/00, pres. Ferro, est. Bernardini, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 200, con nota di Topo, Sul diritto a costituire una r.s.a. nelle more per l'elezione della r.s.u.)