Condotta antisindacale

 

  • In base al d.lgs. n. 165/2001 e all'accordo collettivo quadro 7 agosto 1998 relativo alla costituzione delle RSU nei comparti della pubblica amministrazion, la rappresentanza unitaria ha il carattere di organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori. L'unica regola prevista dall'accordo quadro implica che le decisioni vengono assunte dalla stessa RSU a maggioranza dei componenti, per cui, ai fini dell'autonomia attribuita alla RSU nella realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori, nessun provvedimento può essere adottato dall'amministrazione datrice di lavoro in ordine alla composizione della RSU, pena l'illegittimità ai sensi dell'art. 28 Stat. lav. (Cass. 20/3/2008 n. 7604, Pres. Cavagnani Rel. Miani Canevari, in Lav. nelle P.A. 2008, 403)
  • Indipendentemente dalle fattispecie di incompatibilità e dal contenuto della previsione relativa alla sostituzione di componenti della RSU, ogni ingerenza dell'amministrazione nella composizione di tale rappresentanza è lesiva della libertà sindacale, in quanto per la configurabilità della fattispecie vietata dall'art. 28 St. Lav. non è necessario l'accertamento di uno specifico in tento lesivo da parte del datore di lavoro, ma è sufficiente che il comportamento denunciato leda oggettivamente in maniera illegittima gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali. (Cass. 20/3/2008 n. 7604, Pres. Cavagnani Rel. Miani Canevari, in Lav. nelle P.A. 2008, 403)
  • Ai sensi dell'art. 6 CCNL Scuola 24 luglio 2003, il diritto di informazione successiva, da esercitarsi nel corso di appositi incontri (nella fattispecie sulle modalità di utilizzo dei fondi destinati a progetti educativi speciali), può essere esercitato solo collegialmente dalla RSU, non essendo ragionevole ritenere che ogni membro dell'organismo di rappresentanza possa pretendere un incontro specifico sul tema. (Trib. Bologna 21/1/2008, decr. Est. Dalla Casa, in Lav. nelle P.A. 2008, 406)
  • La natura antisindacale del licenziamento disciplinare intimato a un componente della Rsu a seguito di un addebito estraneo all'esercizio concreto dell'attività sindacale può essere verificata attraverso indici sintomatici quali la legittimità e la proporzionalità della sanzione, le modalità con cui è stato esercitato il recesso, nonché vlutando altre circostanze esetrne e concomitanti. (Trib. Milano 11/8/2007, Est. Vitali, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Sul licenziamento discriminatorio: considerazioni in materia di cooperative di lavoro ed elementi indiziari della natura antisindacale", 1031)
  • La natura antisindacale delle sanzioni intimate a un componente della Rsu può essere ricavata dalla fragilità delle motivazioni addotte nelle relative contestazioni nonché dall'adozione, da parte del datore di lavoro, di provvedimenti ingiustificati, tali da svilire il ruolo sindacale del lavoratore (nella fattispecie l'ordine di presentarsi l'indomani presso una sede distante centinaia di chilometri per svolgere un corso di aggiornamento professionale e la disattivazione dell'accesso alla rete informatica aziendale). (Trib. Milano 23/7/2007, decr., Est. Martello, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Sul licenziamento discriminatorio: considerazioni in materia di cooperative di lavoro ed elementi indiziari della natura antisindacale", 1031)
  • In mancanza di una prova diretta del collegamento causale tra il licenziamento di un  componente della Rsu e a la sua appartenenza e attività sindacale, la natura antisindacale del recesso può essere accertata mediante elementi indiziari e indiretti (nella fattispecie l'antisindacalità è stata affermata in relazione alla sproporzione e pretestuosità delle sanzioni disciplinari nonché alle modalità con cui sono state comunicate le contestazioni disciplinari, tali da ostacolare il diritto di difeaa del lavoratore). (Trib. Milano 19/7/2007, decr., Est. Scudieri, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Sul licenziamento discriminatorio: considerazioni in materia di cooperative di lavoro ed elementi indiziari della natura antisindacale", 1031) 
  • Per il componente di una Rsu la revoca dell'iscrizione al sindacato nelle cui liste è stato eletto non comporta, di per sè, alcuna decadenza dalla carica; vanno pertanto dichiarate illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro nei suoi confronti, per avere quest'ultimo continuato a esercitare le prerogative di componente di Rsu anche dopo la revoca dell'iscrizione all'organizzazione sindacale di appartenenza. (Trib. Milano 5/4/2007, Est. Di Leo, in D&L 2007, con nota di Giuseppe cordedda, "Il componente di Rsu fra autonomia e affiliazione sindacale", 397)

  • Il datore di lavoro non può eccepire la decadenza dalla carica di Rsu a seguito della revoca da parte del singolo rappresentante dell'iscrizione alla O.S. nell'ambito della quale è stato eletto, in quanto, nel sistema delineato dall'Accordo Interconfederale del 20/12/93, che prevede le dimissioni come unica ipotesi di decadenza dalla carica sindacale, il datore di lavoro non può ingerirsi nella gestione dei rapporti sindacali. Costituisce comportamento antisindacale non consentire lo svolgimento di un'assemblea indetta da un singolo membro della Rsu, in quanto, come si ricava dall'interpretazione letterale e sistematica dell'Accordo Interconfederale del 20/12/93 e dell'art. 20 SL, i singoli rappresentanti esercitano disgiuntamente i poteri e i diritti previsti dagli artt. 20 e segg. SL, laddove la Rsu viene in considerazione unitariamente soltanto nella fase negoziale. (Trib. Milano 27/4/2006, decr., Est. Tanara, in D&L 2006, con nota di Alberto Vescovini, "Decadenza e poteri del singolo membro della Rsu",  745)

  • Costituisce comportamento antisindacale non consentire lo svolgimento di un'assemblea alla quale intende partecipare un rappresentante esterno di una O.S. non firmataria di un contratto collettivo applicabile  in azienda. (Trib. Milano 27/4/2006, decr., Est. Tanara, in D&L 2006, con nota di Alberto Vescovini, "Decadenza e poteri del singolo membro della Rsu",  745)

  • E' antisindacale l'installazione e il conseguente utilizzo da parte del datore di lavoro di un software di controllo a distanza dell'attività lavorativa in assenza di un previo accordo con i competenti organi sindacali, a nulla rilevando che la società giustifichi l'utilizzo di tale software per controlli difensivi, in quanto nessun controllo può considerarsi legittimo se effettuato in contrasto con il disposto dell'art. 4, 2° comma, SL (nel caso di specie il datore di lavoro aveva installato il software Blue's 2002, che consentiva di rilevare, relativamente a lavoratori addetti a un call center, la data, l'ora, e la durata di ogni chiamata in entrata e in uscita). (Trib. Milano 18/3/2006, Est. porcelli, in D&L 2006, con nota di Angelo Beretta, 752)
  • Costituisce condotta antisindacale il licenziamento di un delegato Rsu, il quale si sia avvalso dei permessi sindacali di cui all’art. 23 SL per attività di generica consulenza per l’O.S. di categoria, in quanto le modalità di espletamento del mandato sindacale sono sottratte a qualsiasi potere discrezionale di valutazione, da parte del datore di lavoro. (Trib. Milano 23/11/2004, decr., Est. Peragallo, in D&L 2005, 134)

  • Costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che nega ad un'organizzazione sindacale il diritto di sostituire il membro della Rsu, eletto nella propria lista che aveva disdettato la propria affiliazione sindacale, con il primo non eletto della lista stessa e ciò anche nell'ipotesi in cui un accordo aziendale preveda la costituzione della Rsu interamente su base elettiva. (Trib. Milano 30/6/2003, Est. Mascarello, in D&L 2003, 917, con nota di Filippo Capurro, "Membri della Rsu e raccordo con il sindacato esterno: di nuovo sulla disdetta del membro della Rsu dall'affiliazione al sindacato di appartenenza")

  • E' antisindacale il licenziamento del rappresentante sindacale unitario posto in essere dal datore di lavoro attraverso l'uso discriminatorio e strumentale del proprio potere disciplinare e con il chiaro scopo di ostacolare l'attività sindacale all'interno dell'azienda. (Trib. Milano 27/9/2001, Est. Marasco, in D&L 2002, 78)
  • In caso di licenziamento di componente della rappresentanza sindacale unitaria, l'inerzia del sindacato, che non abbia espressamente negato il nulla osta al licenziamento, nel richiedere - ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18/4/66, richiamato dall'art. 5, disciplina generale, sez. II, del c.c.n.l. Industria metalmeccanica dell' 8/6/99 - l'esame conciliativo della vertenza, se da un lato non è causa di inammissibilità del ricorso introdotto ex art. 28, L. n. 300/70, dall'altro impedisce di evidenziare, già in sede stragiudiziale, le specifiche attività sindacali che il sindacato stesso asserisce essere alla base del denunciato licenziamento discriminatorio (Trib. Cuneo 31/5/00, est. Cavallo, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 339)

  • E' antisindacale il disconoscimento della Rsu costituita per iniziativa disgiunta di alcune OO.SS. in possesso dei requisiti di cui all'AI 20/12/93 (Trib. Milano 29 settembre 1999, pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 329)
  • La sospensione in Cigs di un’alta percentuale (nel caso di specie 5 su 6) di Rsu di una medesima organizzazione sindacale configura comportamento antisindacale quando il datore di lavoro, pur avendo effettuato la scelta dei lavoratori da sospendere in base a criteri oggettivi e concertati, abbia fatto procedere tale momento di scelta da una ridistribuzione dell’organico aziendale preordinata, in modo esclusivo, a escludere, in concreto, i predetti criteri oggettivi di scelta (Pret. Milano 31/12/98, est. Santosuosso, in D&L 1999, 305)
  • Non costituisce comportamento antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, conformemente alla prassi aziendale e senza operare disparità di trattamento tra diverse OO.SS., attribuisca il monte ore mensile di permessi ai singoli rappresentanti sindacali e non al sindacato nel suo insieme (Trib. Milano 17/4/98, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1998, 640, n. QUADRIO, Rsu tra collegialità e antagonismo)
  • La comunicazione effettuata dal datore di lavoro, per la convocazione a trattative sindacali, mediante chiamata telefonica a uno degli apparecchi ubicati nel locale comune a disposizione delle Rsu, non è mezzo idoneo a garantire l'avvenuta conoscenza della convocazione da parte di tutte le Rsu e costituisce pertanto comportamento antisindacale (Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549, nota FRANCESCHINIS. In senso conforme, v. Trib. Milano 17/4/98, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1998, 640, n. QUADRIO, Rsu tra collegialità e antagonismo)
  • Costituisce condotta antisindacale il rifiuto reiterato di incontrare e trattare con le Rsu, poiché tale comportamento rappresenta una chiara manifestazione di indisponibilità al confronto con conseguente disconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali (Pret. Milano 5/8/95, est. Vitali, in D&L 1995, 865)
  • E' antisindacale la pretesa del datore di lavoro di sindacare tempi e modalità di fruizione dei permessi ex art. 23 S.L da parte dei componenti delle Rsu (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847)
  • Non costituisce comportamento antisindacale la mancata ripartizione, tra tutte le Rsu elette, del monte ore di permessi sindacali retribuiti di cui godevano in precedenza i dirigenti delle Rsa, in forza di accordi aziendali, in quanto l'Accordo Interconfederale del 10/12/93 prevede il subingresso dei componenti delle Rsu limitatamente ai permessi spettanti per legge ai dirigenti della Rsa (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&LD&L 1995, 549) 1995, 847. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in
  • Non costituisce comportamento antisindacale l'obbligo imposto dalla società alle Rsu di consumare ogni mese l'intero monte ore mensile di permessi sindacali retribuiti (Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549, nota FRANCESCHINIS)