Titolarità ed esercizio dei diritti sindacali

  • Le rsu costituiscono un organo unitario a carattere plurisindacale e pertanto non sono la risultante della sommatoria dei singoli membri come rappresentanti delle associazioni che hanno presentato le liste nell’ambito delle quali sono stati eletti. Conseguentemente gli accordi conclusi dalla rsu non sono anche accordi conclusi dall’organizzazione sindacale per il fatto che della rsu faceva parte, come componente, un aderente eletto nelle liste da esso presentate. (Trib. Torino 7/2/2018 n. 216, Est. Croci, in Riv. it. dir. lav. 2018, con nota di F.S. Giordano, “Brevi riflessioni sulla rappresentatività sindacale: tra la nozione di sindacato comparativamente rappresentativo e le rappresentanze sindacali unitarie”, 727)
  • Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale del 29 dicembre 1993 (istitutivo delle RSU e applicabile ‘ratione temporis’), deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all’art. 20 della l. n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente dalla RSU stessa, perché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013. (Cass. S.U. 6/6/2017, n. 13978, Pres. Rudorf Est. Manna, in Riv. It. Dir. Lav. 2018, con nota di M. Avogaro, “Diritto di assemblea: dalle Sezioni Unite a una pronuncia ‘di sistema’, a tutela delle prerogative del singolo componente di RSU”, 198, e in Riv. Giur. Lav. prev. soc. 2017, con nota di A. Di Stasi, “La natura ‘bifronte’ della RSU e il diritto all’assemblea delle singole componenti”, 565)
  • In ordine alla questione del riconoscimento del diritto di convocare l’assemblea sindacale di cui all’art. 20, St. lav., oltre che alla rsu come organo collegiale, anche ai singoli membri di tale organo, gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità non sono stati, negli ultimi anni, univoci. Avuto riguardo all’avvenuta decisione “in senso difforme” da parte dei diversi Collegi della Sezione lavoro di controversie del tutto analoghe a quella in esame, a norma dell’art. 374, co. 2, c.p.c., si ritiene di dover rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. (Cass. 30/9/2016, n. 244443, PRes. Roselli Rel. Leo, in Riv. Dir. lav. 2017, con nota di G. Cantamore, “In tema di convocazione individuale o collegiale per la rsu di un’assemblea retribuita: verso una pronuncia a Sezioni Unite”, 383)
  • Qualora un sindacato abbia sottoscritto un contratto collettivo che espressamente subordina l’operatività a un successivo accordo dal medesimo sindacato non sottoscritto, lo stesso non può considerarsi legittimato ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970 a indire elezioni per la R.S.U. (Fattispecie nella quale le parti del precedente accordo collettivo sottoscritto avevano dichiarato di rendere operativa l’intesa preliminare solo contestualmente alla definizione di un’intesa complessiva del progetto industriale di gruppo. (Trib. Roma 5/8/2005, Est. Gallo, in Orient. Giur. Lav. 2005, 510)
  • Ai sensi dell'art. 20 SL e dell'art. 5 dell'AI 20/12/93, il diritto di indire assemblee retribuite deve essere riconosciuto a ciascuna singola componente della Rsu, e tale diritto non può essere limitato neppure da regolamenti interni alla Rsu. (Trib. Milano 10/1/2003, Est. Santosuosso, in D&L 2003, 307)
  • Il sindacato ha diritto di sostituire un componente della Rsu eletto nelle proprie liste nel caso in cui questi abbia revocato l'iscrizione al sindacato medesimo e tale sostituzione sia espressamente prevista dal regolamento aziendale che disciplina l'elezione della Rsu. (Trib. Milano 23/12/2002, Est. Di Ruocco, in D&L 2003, 72)
  • La Rsu è legittimata alla convocazione di assemblee anche quando costituita da un unico sindacato, coincidendo in tale ipotesi la Rsu nel suo complesso con l'unica componente sindacale che indice l'assemblea. (Trib. Monza 4/12/2002, Est. Di Lauro, in D&L 2003, 70)
  • La costituzione di una Rsu ad iniziativa di una sola organizzazione sindacale è legittima in quanto non incompatibile con il carattere unitario e collegiale della Rsu stessa. (Trib. Monza 4/12/2002, Est. Di Lauro, in D&L 2003, 70)
  • Trattandosi di un diritto che l'art. 20 SL ha attribuito alla Rsa nel suo complesso e non si singoli componenti della stessa, l'indizione di un'assemblea dei lavoratori spetta alla Rsu (subentrata nella titolarità dei diritti della Rsa) unitariamente considerata, non pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che disconosca l'assemblea indetta da una sola componente della Rsu. (Cass. 26/2/2002 n. 2855, Pres. Prestipino, Est. Vidiri, in D&L 2002, 313) 
  • La legittimazione ad indire assemblee nelle singole unità produttive (e di farvi intervenire dirigenti sindacali esterni) spetta alla r.s.u. quale organismo collegialmente composto, non ai suoi singoli componenti, stante la chiara previsione pattizia di cui al punto 4, primo periodo dell'Accordo 23/7/93, fatto salvo il diritto (contemplato nel 5° periodo dello stesso punto 4) "in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva" di "indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro" (Trib. Crema 30/3/01, pres. e est. Ferrari, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 1, con nota di Degan, R.s.u. e titolarità del diritto di indire l'assemblea)
  • La disciplina contrattuale che regola la composizione e l'attività delle rappresentanze sindacali unitarie attribuisce al diritto di affissione di cui all'art. 25, l. 20/5/70, n. 300 alle stesse r.s.u. e alle associazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva; tale diritto non spetta, invece, alle associazioni sindacali che, pur facendo parte delle r.s.u., non abbiano sottoscritto tale contratto (Trib. Vicenza 30/10/00, n. 322, est. Perina, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 333)
  • Il singolo componente della Rsu è titolare del potere di convocazione delle assemblee ai sensi dell'art. 20 SL (Trib. Milano 16 ottobre 1999 (ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 112, n FRANCESCHINIS, Sui poteri del singolo Rsu. In senso conforme, v. Trib. Milano 9 dicembre 1999 (ord.), pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 112; Trib. Milano 4/12/00, est. Vitali, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 916; Trib. Milano 14/3/2002, decr., Est. Gargiulo, in D&L 2002, 597)
  • Pur non sussistendo in capo ai dirigenti esterni delle OO.SS. componenti la Rsu il diritto di partecipare alle riunioni della medesima, il datore di lavoro è tenuto a ispirarsi a una logica di parità di trattamento tra le OO.SS. componenti la Rsu, non potendo pertanto impedire la partecipazione a dette riunioni solo ai dirigenti di alcune OO.SS. componenti la Rsu, avendolo consentito ai dirigenti delle altre OO.SS. (Pret. Varese 14/2/97, est. Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
  • Il sindacato che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art.19 SL, partecipi alla costituzione della Rsu, può legittimamente fruire dei diritti di cui al titolo III SL (nella fattispecie, è stato dichiarato antisindacale il rifiuto di consentire la partecipazione a un’assemblea ex art. 20 SL a un funzionario sindacale esterno) (Pret. Varese 14/2/97, est. Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
  • Ciascuna componente della rappresentanza sindacale unitaria ha ereditato, in virtù dell’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20/12/93, il complesso di prerogative di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, tra cui quella dell’art. 20 che consente alle Rsa, singolarmente o congiuntamente, di indire assemblee dei lavoratori (Pret. Busto Arsizio 11/9/97, est. Perfetti, in D&L 1998, 74, n. FRANCESCHINIS, Sui poteri e i diritti di ogni singola componente della Rsa)
  • Ciascuna componente della rappresentanza sindacale unitaria ha il diritto, ex art. 2 del Contratto collettivo quadro 5/9/98, di indire assemblee dei pubblici dipendenti durante l'orario di lavoro (Trib. Milano 27 marzo 2000, est. Martello, in D&L 2000, 679)