Preavviso

  • Il contratto di lavoro si risolve immediatamente nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere senza preavviso. La natura obbligatoria e non reale del preavviso esclude la necessità del consenso della parte recedente per addivenire alla risoluzione del contratto, stabilendo l'art. 2118 c.c. solo l'obbligo della parte recedente di corrispondere in favore dell'altra indennità sostitutiva del preavviso. (Cass. 17/5/2007 n. 11740, Pres. Ciciretti Est. Vidiri, in D&L 2007, con nota di Paolo Perucco, "Il recesso senza preavviso fra effetti meramente obbligatori e prosecuzione del vincolo contrattuale", 881)
  • L'effetto reale attribuito al preavviso dal contratto collettivo altro non è che una fictio iuris che consente al dirigente di beneficiare di eventuali aumenti economici e normativi introdotti dalla contrattazione collettiva successivamente alla risoluzione del rapporto. (Trib. Milano 17/6/2002, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2003, 567, con commento di Filippo Collia)