Rapporto a termine

  • La regola secondo cui l'apposizione del termine al contratto di lavoro deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i dirigenti, in quanto ai dirigenti non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Non si applica ai contratti di lavoro a termine con personale dirigenziale la regola secondo cui, se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente pattuito, il contratto si considera come stipulato a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. (Cass. 16/1/2006 n. 749, Pres. Sciarelli Est. De Luca, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Maria Luisa Vallauri, "Sull'inapplicabilità ai dirigenti delle sanzioni che colpiscono le irregolarità nella stipulazione o nello svolgimento del rapporto di lavoro a termine", 390) 
  • E' legittima l'attribuzione al lavoratore, quale trattamento di miglior favore, della qualifica convenzionale di dirigente, superiore a quella corrispondente alle mansioni svolte. In tal caso l'apposizione del termine al contratto di lavoro è legittima quando sia sorretta da ragioni obiettive e non risulti che sia diretta ad aggirare il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato (Cass. 22/9/2002, n. 13326, Pres. Senese, Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2003, 554, con nota di Carlo Pisani, Il lavoro a termine dello pseudodirigente)
  • Costituisce legittima espressione dell'autonomia negoziale, quando risponda ad un apprezzabile interesse delle parti e non sia provato un intento elusivo di norme imperative, il riconoscimento ad un lavoratore della qualifica di dirigente che prescinda dalla corrispondenza della stessa alle mansioni effettivamente svolte. E' pertanto legittima e non può di per sé ritenersi in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico l'apposizione di un termine al contratto di lavoro di un dirigente, cui sia stata attribuita tale qualifica pur in difetto dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva. (Cass. 22/9/2002, n. 13326, Pres. Senese, Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2003, 298, con nota di Stefano Bartalotta, La qualifica di dirigente tra legge e contratto).