Dimissioni

  • L’art. 16 ccnl Dirigenti Industria 23 maggio 2000 (che riconosce il diritto del dirigente, il quale, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, oltre che al TFR, anche a un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento) integra un’autonoma e diversa ipotesi di recesso, per il solo effetto del mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni nella sua giuridica ricorrenza obiettiva, rispetto alla giusta causa di recesso eventualmente integrata dal demansionamento vietato del dirigente. (Cass. 11/9/2015 n. 17990, Pres. Macioce Rel. Piatti, in Riv. it. dir. lav. 2016, con nota di Stella Laforgia, “A proposito di dimissioni del dirigente per mutamento della propria attività incidente sulla sua posizione. Formula neutra (di favore per il dirigente) o anodina?”, 94)
  • Il dirigente di azienda industriale trasferito senza alcuna comunicazione scritta non beneficia della facoltà di rassegnare le dimissioni c.d. qualificate e, di conseguenza, del più favorevole trattamento economico in occasione dell’estinzione del rapporto, poiché l’art. 14 del ccnl per i dirigenti di aziende industriali non contempla né l’ipotesi di una comunicazione “non scritta” né l’ipotesi del “trasferimento di fatto”. (Corte app. Torino 3/10/2011 n. 999, Pres. Girolami Rel. Mancuso, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Maurizio Falsone, “Le dimissioni ‘qualificate’ del dirigente in caso di ‘trasferimento di fatto’”, 36)
  • L’art. 13 del ccnl dei dirigenti industriali – che prevede in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda la facoltà del dirigente di recedere dal rapporto entro 180 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento senza l’obbligo di preavviso e con il diritto al riconoscimento di un trattamento pari a un terzo dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante per il licenziamento – deve essere interpretato nel senso che la norma trova applicazione anche nel caso di cessione dell’intero pacchetto azionario della società datrice di lavoro poiché in tal caso l’acquirente assume il pieno controllo del capitale sociale e si verifica dunque un integrale mutamento dell’assetto proprietario della società. (Trib. Milano 17/6/2003, Est. Salmeri, in Lav. nella giur. 2005, 94)
  • L’art. 13 del CCNL dei dirigenti industriali – che prevede in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda la facoltà del dirigente di recedere dal rapporto entro 180 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento senza l’obbligo di preavviso e con il diritto al riconoscimento di un trattamento pari ad un terzo dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante per il licenziamento – deve essere interpretata nel senso che la norma trova applicazione anche nel caso di cessione dell’intero pacchetto azionario della società datrice di lavoro poiché in tal caso l’acquirente assume il pieno controllo del capitale sociale e si verifica dunque un integrale mutamento dell’assetto proprietario della società. (Trib. Milano 17/6/2003, Est. Salmeri, in Lav. nella giur. 2005, 193)
  • Nell'interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva con cui, in riferimento all'ambito delle fusioni societarie e dei trasferimenti di azienda, siano riconosciuti ai lavoratori benefici e vantaggi aggiuntivi rispetto a quelli legislativamente previsti, le nozioni legislative e comunitarie di tali eventi non sono necessariamente vincolanti (Nella specie era oggetto di interpretazione l'art. 13, secondo comma, del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, nella parte relativa all'indennità riconosciuta al dirigente resosi dimissionario nel termine di 180 giorni dal verificarsi di uno degli eventi previsti dal primo comma; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il riferimento alle ipotesi di fusione aziendale andava interpretato, sulla base del tenore complessivo delle disposizioni e della "ratio" della specifica indennità, nel senso della normale irrilevanza di una fusione societaria per incorporazione per il dirigente della società incorporante (Cass. 9/8/00, n. 10500, pres. Ianniruberto, est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 30)