Art. 22 Statuto dei lavoratori

  • Ai fini dell'applicabilità della tutela di cui all'art. 22 S.L., devono considerarsi dirigenti di Rsa tutti i lavoratori indicati come tali dalle OO. SS. di appartenenza e il cui nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro, non essendo rintracciabile alcun limite numerico, oltre a quello implicito della ragionevolezza, nell'art. 22 S.L., e neppure essendo analogicamente applicabili i limiti numerici di cui all'art. 23 S.L. (Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102)