Permessi sindacali

  • La concessione dei permessi ex art. 24 St. lav. non è subordinata ad alcun potere discrezionale e autorizzatorio del datore di lavoro; tuttavia non è esclusa la possibilità datoriale di effettuare un controllo ex post sul corretto utilizzo dei permessi. L’illegittima fruizione dei permessi sindacali non retribuiti configura una condotta lesiva del rapporto fiduciario, che rileva ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento. (Cass. 30/12/2019 n. 34739, Pres. Nobile Est. Piccone, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di R. Ciavarella, “L’abusivo utilizzo dei permessi ex art. 24 St. lav. integra una condotta disciplinarmente rilevante”, 262)
  • I permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30, l. n. 300/70 per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettative sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto. (Cass. 7/4/01, n. 5223, pres. Trezza, est. Picone, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 240)
  • I permessi sindacali costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo richiesto il consenso di questi per produrre l'effetto giuridico di esonero dalla prestazione lavorativa; pertanto, l'indebita utilizzazione dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela l'inesistenza di uno degli elementi costitutivi del diritto; ne consegue che, in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo onere, non fornisca la prova dell'esistenza del diritto, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza del dipendente è ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile. (Cass. 7/4/01, n. 5223, pres. Trezza, est. Picone, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 240).
  • Mentre per i permessi retribuiti dei dirigenti delle R.s.a. (ex art. 23 Statuto dei lavoratori) l'estrema indeterminatezza della formula "per l'espletamento del mandato" comporta che nessun tipo di sindacato o controllo datoriale sia previsto ed esperibile in ordine all'utilizzazione delle ore di permesso (cfr. Cass. n. 14128/99, etc.), per i permessi sindacali dei componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali - legittimati ex art. 30 in alternativa all'aspettativa sindacale ex art. 31 - per la finalità di "partecipazione alle riunioni degli organi suddetti", è, invece, legittima la pretesa datoriale di attestazione della partecipazione a tali riunioni, prevista quale condizione per l'attribuzione del diritto, il cui onere probatorio incombe sul dirigente sindacale fruitore (Cass. 24/3/01 n. 4302, pres. Trezza, est. Picone, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 827)
  • La comunicazione al datore di lavoro della volontà di fruire di permessi sindacali deve essere effettuata tramite la rappresentanza sindacale aziendale (Pret. Varese 14/2/97, est. Papa, in D&L 1997, 507, nota Capurro)
  • È antisindacale il computo, effettuato unilateralmente dal datore di lavoro, del monte ore dei permessi retribuiti che, in violazione dell’art. 52 Ccnl, Autotrasporto e spedizione merci del 12/4/95, non tenga conto dei lavoratori a tempo determinato e che computi ciascun lavoratore a tempo parziale per solo la metà (Pret. Milano 24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che infligga sanzioni disciplinari ai rappresentanti sindacali per avere richiesto e fruito del permesso sindacale senza preavviso 24 ore, qualora tale richiesta tardiva sia dovuta all’insorgere improvviso di una protesta spontanea dei lavoratori (Pret. Milano 24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
  • I componenti della Rsa costituita da un sindacato maggiormente rappresentativo ai sensi dell'art. 19 SL hanno diritto a fruire dei permessi ex artt. 23 e 30 della legge citata, ed è antisindacale la pretesa del datore di lavoro di interferire sulle concrete modalità di esercizio di tali diritti sindacali (Pret. Milano 6/12/94, est. Mascarello, in D&L 1995, 313)
  • In tema di permessi ai lavoratori che svolgono attività sindacale esterna quali componenti di organi direttivi provinciali e nazionali di associazioni sindacali, l'utilizzazione dell'agevolazione dell'assenza retribuita costituisce oggetto di un diritto - che non tollera limitazioni da parte del datore di lavoro e che l'art. 30 dello Stat. Lav. attribuisce direttamente ai lavoratori aventi la suddetta qualifica, non alle associazioni sindacali di appartenenza - le cui condizioni e modalità di esercizio sono rimessa alla contrattazione collettiva, la quale - nella fattispecie in esame - risulta sufficientemente specifica al riguardo, così da precludere un intervento sostitutivo del giudice applicativo dei principi di correttezza ed equità di cui agli artt. 1175 e 1374 c.c.; è pertanto antisindacale il rifiuto di concedere i permessi retribuiti riconosciuti dall'art. 30 Stat. Lav. ai componenti gli organi direttivi dei sindacati di cui all'art. 19 Stat. Lav. (Pret. Milano 4/5/99, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 179, con nota di De Paola, Sui permessi sindacali ai dirigenti esterni: alcune riflessioni)
  • L’art. 30 SL fa nascere immediatamente in capo ai dirigenti delle associazioni di cui all’art. 19 SL un vero e proprio diritto soggettivo, mentre la contrattazione inerisce solo a modalità di fruizione e limiti di esercizio del diritto e non alla sua esistenza, tanto che, ove manchi la fonte contrattuale, spetterà al Giudice la determinazione di tali limiti e modalità in base al principio di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. (Pret. Milano 4/5/99, est. Martello, in D&L 1999, 508)
  • Il diritto a permessi retribuiti ex art. 30 SL è attribuito, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva, a tutte le associazioni che abbiano legittimamente costituito rappresentanze aziendali, indipendentemente dall'avere le stesse sottoscritto o meno il relativo CCNL di settore, cui la legge rinvia unicamente per le modalità di fruizione del diritto (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
  • All'atto della comunicazione, il richiedente dei permessi ex art. 30 SL ha l'onere di specificare la riunione cui debba partecipare e la data fissata per la stessa (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)
  • Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere i permessi di cui all’art. 30 SL con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale (fattispecie relativa al Ccnl 6/12/94, relativo ai rapporti tra le imprese di assicurazione – aderenti all’Ania Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – e il personale amministrativo e quello addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione) (Pret. Milano 4/5/99, est. Martello, in D&L 1999, 508)
  • La disposizione dell'art. 23 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede il diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, non contiene alcuna indicazione circa le modalità della concreta utilizzazione dei permessi stessi ed in particolare non impone né prescrive che essa debba essere realizzata esclusivamente con brevi, molteplici ed intermittenti astensioni dal lavoro (nell'arco del complessivo monte ore prefissato) e tanto meno stabilisce criteri per determinare la durata di ogni singola astensione dal lavoro; sicché non può ritenersi esclusa la possibilità di una fruizione di permessi aventi ciascuno una durata non limitata soltanto ad ore od anche a pochi giorni, ma altresì corrispondente ad un periodo di giorni alquanto prolungato (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un'ipotesi in cui l'art. 48 c.c.n.l. 1/10/91 per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana prevedeva, con disposizione più favorevole, un monte ore massimo di permessi retribuiti, comprensivi di quelli di cui il successivo art 24 S.L. - pari a otto ore e mezzo per dipendente in organico - aveva ritenuta legittima la fruizione, da parte di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale, di un permesso retribuito della durata di 33 giorni continuativi (Cass 15/12/99 n. 14128, in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 194)
  • Il compenso che suppone la effettiva prestazione di servizio, perché trova la sua ragione d’essere in un surplus di lavoro che si presenta soltanto in caso di effettivo svolgimento dello stesso, non compete a chi è retribuito perché in permesso sindacale, il quale ha diritto esclusivamente alla retribuzione normale ma non a quella diretta a compensare eccedenze di lavoro o particolari modalità di tempo e di luogo dello stesso. (Trib. Milano 6/12/2004, Est. Frattin, in Lav. nella giur. 2005, 801)