In genere

  • Il diritto di critica espresso da un sindacalista nei confronti del datore di lavoro anche nel caso in cui sia esercitato a mezzo della satira, non può recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è oggetto. l’esistenza del pregiudizio deve essere verificata alla luce e nel contesto del linguaggio usato dalla satira il quale essendo inteso con accento caricaturale alla dissacrazione e allo smascheramento di errori e di vizi di una o più persone è essenzialmente simbolico e paradossale. (Cass. 21/9/2005, n. 18570, Pres. Mattone Est. Di Cerbo, in Orient. Giur. Lav. 2005, 521)
  • L’art. 28 Stat. Lav. tutela il diritto di libertà sindacale e tutta l’attività connessa per la concreta attuazione della stessa e, pertanto, quando una sigla sindacale, come quella della ricorrente, sia pure non firmataria del CCNL, possieda il requisito della rappresentatività non può essere esclusa dallo svolgimento concreto dell’attività sindacale su territorio e, quindi dall’informazione su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione. (Trib. Trani 1/10/2004, Est. Chirone, in Lav. nella giur. 2004, 1304)
  • Con l’adesione al sindacato il lavoratore non attribuisce la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali, le quali pertanto non possono dismettere diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi. Ne consegue che in relazione al precedente provvedimento di ammissione alla cassa integrazione, le organizzazioni sindacali e il datore di lavoro non possono stipulare accordi aventi ad oggetto la sospensione dell’obbligo dei lavoratori di effettuare la prestazione lavorativa e la perdita del diritto dei lavoratori alla retribuzione, in quanto detti accordi vengono ad incidere su diritti soggettivi di cui i lavoratori sono divenuti titolari sulla base dei singoli contratti individuali. Per l’efficacia di tali accordi è pertanto necessario che da parte dei lavoratori venga rilasciato, anche per fatti concludenti, un preventivo e specifico mandato, o che l’accordo venga poi ratificato dagli stessi lavoratori in modo inequivocabile, giacchè il principio della libertà di forma nell’esercizio dell’autonomia negoziale e collettiva consente che l’adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso condotte volte a dimostrare con certezza la volontà di ratificare detto accordo. (Cass. 7/2/2004 n. 2362, Pres. Dell’Anno Rel. Vidiri, in Lav. e prev. oggi 2004, 536)
  • La rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda è condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell'azione sindacale, che si concretizza nella stipulazione di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o, anche, aziendale) applicato all'unità produttiva. (Cass. 27/8/2002, n. 12584, Pres. Guglielmucci, Est. Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 482, con nota di Martina Vincieri, Sull'applicabilità dell'art. 28 St. lav. al rapporto fra sindacato e cooperativa di lavoro)
  • L'attività di volantinaggio all'interno dei luoghi di lavoro deve essere inquadrata nel diritto di attività sindacale sancito dall'art. 14, l. n. 300/70 e in particolare nel diritto all'attività di proselitismo garantita dall'art. 16 della stessa legge; i comportamenti datoriali ostativi all'esercizio di tale diritto ricadono, quindi, nella fattispecie della condotta antisindacale (Trib. Vicenza 30/10/00, n. 322, pres. e est. Perina, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 333)
  • Il Titolo III dello Statuto dei lavoratori non si applica ai datori di lavoro che non rivestano natura di imprenditore (è stato anche ritenuto che ha natura di imprenditore quel datore di lavoro che svolga un’attività organizzata in modo che i profitti siano astrattamente idonei a coprire i costi) (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est. Cincotti, in D&L 1999, 62, n. Mensi, Titolo III SL e natura imprenditoriale del datore di lavoro)