In genere

  • Il Protocollo Governo-parti sociali adottato in fase emergenziale per la sicurezza sui luoghi di lavoro ha efficacia erga omnes e la violazione, da parte dei datori di lavoro, delle prescrizioni in esso contenute sul coinvolgimento delle OO.SS. integra condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 S.L.
    Il Giudice accerta la condotta antisindacale di una società per violazione della disposizione di istituire, di concerto con le OO.SS., nelle aziende, un comitato di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo del 14 marzo siglato dalle parti sociali e dal Ministero del Lavoro. Il Tribunale riconosce l’efficacia erga omnes alle disposizioni contenute nel protocollo citato, poiché adottato in forza di un D.P.C.M., e considera antisindacale l’omessa istituzione di tale comitato presso la sede periferica dell’azienda e il mancato coinvolgimento delle RSA e RSL della medesima sede. (Trib. Treviso 2/7/2020, Giud. Poirè, in Wikilabour, Newsletter n. 16/2020)
  • Per integrare gli estremi della condotta antisindacale è necessario che il comportamento datoriale comprometta oggettivamente l’efficace espletamento del ruolo delle organizzazioni sindacali. (Trib. Roma 22/4/2017, decr., Est. Quartulli, in Riv. It. Dir. lav. 2017, con nota di G. Sforza, “Crisi della rappresentatività del sindacato e contrattazione aziendale: riflessioni sollecitate dal caso Almaviva”, 917)
  • L’attualità della condotta antisindacale e/o il perdurare dei suoi effetti costituiscono condizione dell’azione ex art. 28 St. lav. la quale è costitutivamente diretta a rimuovere la portata intimidatoria e l’ostacolo o il restringimento che al libero svolgimento dell’attività sindacale possano derivare da una condotta del datore di lavoro. In mancanza di allegazione e prova circa i possibili effetti pregiudizievoli rispetto alla libertà di azione i comportamenti denunciati non possono attingere al rango di attentati alla libertà sindacale risolvendosi piuttosto in un (eventuale) inadempimento. (Trib. Palermo 30/10/2014, Giud. Cavallaro, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Lucia Ciotti, “L’attualità della condotta antisindacale come condizione dell’azione e l’imprescindibilità del dovere di allegazione”, 526)
  • Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione a uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare che, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche e obiettive esigenze aziendali. (Cass. 19/7/2011 n. 15782, Pres. Miani Canevari Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2011, 1055)
  • E' antisindacale il comportamento aziendale consistito nel licenziamento di tre attivisti e militanti sindacali per fatti successi durante uno sciopero, risultati diversi in giudizio rispetto a quelli contestati nei procedimenti disciplinari, in quanto i comportamenti addebitati sono risultati oggettivamente insussistenti e comunque, anche dal punto di vista soggettivo, è risultato assente il deliberato intento di arrestare la produzione aziendale, contestato invece da parte aziendale; per l'antisindacalità, invece, è stato ordinato al datore di lavoro il reintegro immediato dei lavoratori licenziati e la pubblicazione del dispositivo del decreto sui giornali. (Trib. Melfi 9/8/2010, decr., Rel. Minio, in Lav. nella giur. 2010, con commento di Michele Miscione e Vincenzo De Michele, 913) 
  • La condotta antisindacale è attuale e persiste sino a che la prestazione dovuta in favore delle organizzazioni sindacali non sia eseguita  (Trib. Salerno 19/7/2010, est. Viva, in D&L 2010, con nota di Tiziana Laratta, "Il diritto del sindacato alla partecipazione e la tutela ex art. 28 SL", 1001)
  • Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto datoriale di effettuare le trattenute dei contributi sindacali richieste dai lavoratori sulla propria retribuzione a titolo di cessione del credito ex art. 1260 c.c., anche successivamente alla riforma operata dagli artt. 1, 137° comma, L. 30/12/04 n. 311, e 13bis L. 14/5/05 n. 80, modificativi del DPR 5/1/50 n. 180. (Corte app. Firenze 18/6/2010, Est. Pieri, in D&L 2010, con nota di Andrea Ranfagni, “Prosegue spedita e conforme la giurisprudenza in tema di trattenuta dei contributi sindacali, 737)
  • E' antisindacale la condotta tenuta in violazione degli obblighi di informazione, di concertazione e del divieto di assunzione di iniziative unilaterali su materie oggetto di confronto in pendenza dello stesso, previsti dai CCNL di riferimento succedutisi nel tempo, in quanto le norme di cui al d.lgs. n. 150/2009 si applicano a far data dalla tornata successiva a quella in corso e dunque i contratti collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza. (Trib. Torino 2/4/2010, Giud. Lanza, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Alessandro Nucci, "Il sistema delle relazioni sindacali nella pubblica amministrazione alla luce del decreto Brunetta: una rivoluzione copernicana?", 838)
  • Integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro consistente nel licenziamento, per asserita soppressione del datore di lavoro, di due lavoratori durante il periodo di sospensione in Cig ordinaria, in violazione di precedente acordo sindacale con cui l'azienda si era impegnata a domandare l'intervento della Cig (nella fattispecie, il giudice ha conseguentemente ordinato la reintegrazione dei lavoratori e il pagamento delle retribuzioni perdute dal licenziamento alla effettiva reintegrazione). (Trib. Milano 28/9/2009, decr., Est. Cincotti, in D&L 2009, 948)
  • L'esaurirsi della condotta antisindacale non è di ostacolo alla pronuncia di antisincalità, nel caso in cui quel comportamento produca effetti durevoli o abbia una portata intimidatoria o ancora crei una situazione di incertezza. (Trib. Milano 28/9/2009, decr., Est. Cincotti, in D&L 2009, 948)  
  • All'accertamento del carattere antigiuridico di un comportamento antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, segue la possibilità, da parte delle organizzazioni sindacali e dei singoli dipendenti, di esperire azione risarcitoria fondata su tale antigiuridicità. (Trib. Milano 9/9/2008, Est. Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 517) 
  • E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che abbia disposto modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro senza rispettare le procedure di concertazione previste dal Ccnl. (Trib. Milano 25/1/2008, Rel. Mennuni, in Lav. nella giur. 2008, 852)
  • La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) non è analitica ma teleologica poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 SL (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatori le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (Fattispecie relativa a licenziamento per asserita assenza arbitraria dal lavoro di un dipendente che si trovava in permesso sindacale non retribuito, regolarmente comunicato; la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha valorizzato la "ratio decidendi" della precedente sentenza di annullamento del licenziamento individuale, per accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto vietato dalla disposizione citata). (Rigetta, App. Milano, 21 febbraio 2003, 428)
  • A seguito dell'accertata condotta antisindacale, consistita nell'omessa preventiva informazione (dovuta ai sensi dell'art. 6.5, 3° comma, Ccnl industria metalmeccanica privata) in caso di decentramento produttivo, il datore di lavoro deve essere condannato a far rientrare, nello stabilimento di provenienza, le attività produttive decentrate. (Trib. Milano 26/7/2003, decr., Est. Atanasio, in D&L 2003, 597, con nota di Stefano Chiusolo, "Gli ultimi sviluppi del caso Fiat al vagli del Tribunale di Milano")
  • Nella valutazione della configurabilità di una condotta antisindacale, non riveste alcuna rilevanza l'elemento soggettivo della intenzionalità della condotta del datore di lavoro, in quanto l'art. 28 SL non configura una fattispecie tipicamente sanzionatoria, limitandosi a garantire una tutela preventiva nei confronti di condotte oggettivamente idonee a ledere interessi di rilevanza costituzionale, quali la libertà dell'attività sindacale ed il diritto di sciopero. (Corte d'appello Potenza 10/7/2003, Pres. Capasso est. Di Nicola, in D&L 2004, con nota di Angelo Beretta, "L'elemento soggettivo nella procedura per condotta antisindacale ex art. 28 SL", 49)
  • Con l’art. 28, l. n. 300/70 il legislatore ha inteso fornire al sindacato dei lavoratori un particolare strumento giudiziario a tutela dei loro diritti, sanzionando la condotta illegittima lesiva di questi, lasciando peraltro volutamente imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti, ricorrendo ad una definizione “teleologica”, che consente di ritenere vietate tutte quelle condotte che si rivelino idonee ad arrecare offesa ai beni protetti, ferma l’irrilevanza dell’elemento intenzionale. Occorre peraltro che il comportamento, per poter essere definito antisindacale, abbia prodotto o sia oggettivamente idoneo a produrre la lesione della libertà sindacale o del diritto di sciopero; ove il risultato dovesse risultare conforme a quello che la legge intende proteggere, la condotta non potrebbe qualificarsi come antisindacale anche se, apparentemente, abbia limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero, essendo dovuta all’esercizio del non contestabile diritto del datore di lavoro e al quale non si contrapponga un opposto diritto dei lavoratori che sia valido a constatare il primo, o dall’adempimento di un dovere (Cass. 1/12/99, n. 13383, pres. Sommella, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 340, con nota di Papaleoni, Prassi e condotta antisindacale)