Legittimazione attiva

  • La legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28, L. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali di soggetti, quali i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali. (Trib. Firenze 9/2/2021, Giud. Consani, in Lav. nella giur. 2021, 664)
  • In tema di repressione della condotta antisindacale, va riconosciuta la legittimazione ad agire agli organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, né intercategoriali o aderenti a confederazioni, se il sindacato sia diffuso sul territorio nazionale, dovendosi ritenere, a tal fine, determinante lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale. Ne consegue che la stipula di un contratto collettivo nazionale, nonostante l’indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività che ne discende, non costituisce l’unico elemento significativo, né lo svolgimento di effettiva attività sindacale può essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all’intero ambito nazionale. Cass. 1/6/2015 n. 11322, Pres. Maioce Est. Blasutto, in Riv. giur. lav. prev. soc. 2016, con nota di Barbara Caponetti, “Sulla ‘nazionalità’ del sindacato nel procedimento pre la repressione della condotta antisindacale”, 53)
  • Ai fini della legittimazione a promuovere l’azione prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per “associazioni sindacali nazionali” devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su un’ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali che rimane, comunque, un indice tipico – ma non l’unico – rilevante ai fini della individuazione del requisito della “nazionalità”. (Cass. 9/6/2014 n. 128885, Pres. Miani Canevari Rel. Amendola, in Lav. nella giur. 2014, 922)
  • Ai fini della legittimazione attiva a promuovere l’azione prevista dall’art. 28 della l. n. 300/1970, per “associazioni sindacali nazionali” devono intendersi associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, ma non è necessario che tale azione comporti anche la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali. (Cass. 29/7/2011 n. 16787, Pres. Miani Canevari, Rel. Curzio, in Lav. nella giur. 2011, 1053)
  • In tema di legittimazione ad agire ex art. 28 SL, ai fini del riconoscimento del carattere nazionale dell’associazione sindacale assume rilievo non solo la sua diffusione territoriale ma anche e soprattutto la prova dell’effettivo svolgimento di attività sindacale a livello nazionale, nella quale rientra anche la capacità del sindacato di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, sia normativi che gestionale. (Corte app. Firenze 18/6/2010, Est. Pieri, in D&L 2010, con nota di Andrea Ranfagni, “Prosegue spedita e conforme la giurisprudenza in tema di trattenuta dei contributi sindacali, 737)
  • Anche nell'ambito del pubblico impiego la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, deve essere determinata secondo i criteri delineati dall'art. 28 SL; non è infatti consentito il rinvio ai differenti criteri, delineati ai fini della contrattazione collettiva, previsti dall'art. 43 del Testo Unico pubblico impiego. (Trib. Catanzaro 11/4/2008, Est. Galati, in Lav. nelle P.A. 2008, con nota di Paola Ciriaco, "Repressione della condotta antisindacale e legittimazione ad agire ex art. 28 St. Lav. nel pubblico impiego", 563)
  • E' legittimata a esperire l'azione di repressione della condotta antisindacale l'associazione sindacale che abbia carattere nazionale, per l'accertamento del quale assume rilievo, più che la diffusione dell'articolazione territoriale delle strutture dell'associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono che essere, a loro volta, espressione di una forte capacità negoziale comprovante un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale può configurarsi come elemento di riscontro del suo carattere nazionale e non certo come elemento condizionante il detto requisito della nazionalità. (Trib. Milano 25/2/2008 Est. Sala, in Orient. della giur. del lav. 2008, 530)
  • In tema di rappresentatività sindacale il criterio legale dell'effettività dell'azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come contropartecontrattuale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - richiesto per legittimare l'azione di repressione antisindacale ex art. 28 SL - assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico del paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante. (Cass. 11/1/2008 n. 520, Pres. Ciciretti Rel. Vidiri, in Lav. nella giur. 2008, 521, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1878)
  • Va affermata la sussistenza della legittimazione attiva per l'azione di cui all'art. 28 SL dell'organismo locale di un sindacato che svolga attività riferibile a tematiche di carattere nazionale e non limitate a questioni di interesse meramente locale. (Trib. Firenze 17/7/2007, decr., Est. Lococo, in D&L 2008, 111)
  • Il sindacato nazionale il cui organismo locale è legittimato a proporre ricorso ex art. 28 SL è quello che non solo ha effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale ma che svolge, altresì, in concreto un'effettiva attività sindacale a livello nazionale; gli organismi zonali deputati ad agire ex art. 28 SL devono essere determinati analizzando gli statuti interni delle singole organizzazioni sindacali. (Cass. 9/1/2008 n. 212, Pres. Ciciretti Est. Vidiri, in D&L 2008, con nota di Angelo Beretta, "Il requisito  di diffusione nazionale nell'art. 28 SL", 97, e in Giust. civ. 2008, 1927)
  • In tema di repressione della condotta antisindacale  del datore di lavoro, di cui all'art. 28 SL, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta anche a quelle associazioni sindacali di categoria che, seppur singolarmente siano prive del requisito di rappresentatività. si siano associate in modo da garantire la sussistenza dei requisiti di diffusione sul territorio nazionale e del concreto esercizio dell'attività sindacale a livello nazionale. (Trib. Napoli 26/9/2007, Est. Cilenti, in D&L 2008, con nota di Angelo Beretta, "Il requisito  di diffusione nazionale nell'art. 28 SL", 97)
  • Anche un sindacato che non ha proclamato lo sciopero per la partecipazione al quale sono stati sanzionati disciplinarmente dei lavoratori ha interesse ad agire per l'accertamento della natura antisindacale delle sanzioni, in quanto l'accertamento dell'illiceità della condotta del datore di lavoro soddisfa un interesse concreto di tutti i sindacati operanti nel contesto in cui la condotta stessa è posta in essere, a prescindere dal coinvolgimento dei propri aderenti o iscritti. (Trib. Milano 4/7/2007, decr., Est. Cincotti, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Natura collettiva dello sciopero indetto dal singolo Rsu", 691)
  • Sussiste la legittimazione attiva del sindacato che abbia una diffusione apprezzabile in aree territoriali diverse, così da escludere il carattere meramente regionale o locale di quel sindacato. (Trib. Milano 5/3/07, decr., Est. Vitali, in D&L 2007, 393)
  • Poichè l'esercizio del diritto di riunione previsto dall'art. 20 SL può essere esercitato in piena libertà di luogo sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro, con i soli limiti prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, costituisce condotta antisindacale il comportamento tenuto dal datore di lavoro consistito nell'aver avviato procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori che avevano preso parte a un'assemblea itinerante (nella fattispecie, era stata indetta un'assemblea che si sarebbe dovuta svolgere presso la zona pubblica antistante la cancellata di ingresso). (Trib. Milano 5/3/07, decr., Est. Vitali, in D&L 2007, 393)
  • Il sindacato è legittimato ad agire ex art. 28 SL per la tutela dei diritti propri delle Rsu, in quanto tale norma tutela non solo i diritti sindacali dei membri dell'organizzazione, bensì la libertà e i diritti di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati. (Trib. verona 28/12/2006, decr., Est. Angeletti, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Diritto di accesso delle Rsu nei luoghi di lavoro", 97)
  • Il sindacato nazionale il cui organismo locale è legittimato a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 è quello che non solo ha effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale ma che svolge, altresì, in concreto un’attività sindacale (anche con riferimento al momento contrattuale) a livello nazionale; le rappresentanze sindacali unitarie, costituite in virtù dell’art. 19 della stessa legge n. 300 del 1970, non sono invece legittimate, esclusivamente in quanto tali, a proporre il ricorso disciplinato dal citato art. 28 (Cass. 23/3/2006 n. 6429, Pres. Ianniruberto Rel. Balletti, in Lav. Nella giur. 2006, 909, e in Dir. e prat. lav. 2006, 2679)
  • In tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 SL dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto il solo requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente – e al tempo stesso necessario – lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti da un’associazione di categoria. L’individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni interni delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture che tali istituti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del Sincobas). (Cass. 21/12/2005 n. 28269, Pres. Carbone Rel. Picone, in Lav. Nella giur. 2006, 608)
  • Il requisito della nazionalità che, ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav., attribuisce a un’associazione sindacale la legittimazione ad agire in giudizio per la denuncia dell’antisindacalità della condotta del datore di lavoro deve essere stabilito attraverso un criterio di effettività, non essendo sufficiente che sia soddisfatto il requisito formale dell’affermazione statutaria dello scopo nazionale dell’associazione. (Corte app. Milano 14/9/2005, Pres. Ruiz Rel. Troni, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Alessandro Gallo, 551)
  • Sussiste la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 28 SL in capo ad un'organizzazione sindacale che operi tramite diverse articolazioni territoriali in ambito diverso da quello locale. (Trib. Milano 24/3/2003, Est. Salmeri, in D&L 2003, 611)
  • Il ricorso per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro non può essere proposto dagli organismi locali delle confederazioni sindacali o, come nel caso di specie, del "dipartimento" ricorrente, trattandosi di soggetti che rappresentano organizzazioni sindacali complesse formate da una pluralità di sindacati di categoria. (Trib. Caltagirone, 26/11/2002, Giud. Rao, in Foro it. 2003 parte prima, 1072)
  • Il requisito della "nazionalità" del sindacato previsto per la legittimazione ad agire ex art. 28, l. n. 300/70, non è soddisfatto, di per sé, dalla autodefinizione di nazionale operata dallo stesso sindacato, essendo necessaria per conferire detta legittimazione l'effettività di una presenza forte dell'associazione sindacale sul territorio nazionale, tale da farne appunto un soggetto rappresentativo di larghi strati di lavoratori, così da essere razionalmente funzionale e non controproducente rispetto all'obiettivo di un reale rafforzamento della loro posizione nel conflitto industriale. Se per essere "nazionale" un'associazione sindacale non deve necessariamente essere presente in tutte le regioni italiane, occorre però, quanto meno, che sia diffusa in un numero significativo di regioni e non molto distante dal totale (nel caso di specie è stata negata la legittimazione attiva ex art. 28 S.L. alla ALLCA CUB in quanto presente in sole 11 regioni e 18 province) (Trib. Crema 30/3/01, pres. e est. Ferrari, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 1, con nota di Degan, R.s.u. e titolarità del diritto di indire l'assemblea)
  • La legittimazione ad intraprendere l'azione giudiziale per la repressione della condotta antisindacale compete anche alle associazioni sindacali che non abbiano stipulato contratti collettivi nazionali; ai fini della sussistenza del requisito della dimensione nazionale è sufficiente accertare che dalle disposizioni statutarie emerga lo scopo dell'organizzazione sindacale di proporsi stabilmente quale punto di aggregazione di strutture e di attività sindacali su tutto il territorio nazionale e si comporti coerentemente con tale previsione (Trib. Vicenza 30/10/00, n. 322, est. Perina, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 333)
  • La legittimazione ad agire ex art. 28 SL spetta all'articolazione sindacale più periferica, così come prevista dallo statuto del sindacato o come di fatto è stata costituita (nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la legittimazione ad agire in capo alla struttura territoriale regionale dei sindacati che avevano promosso la procedura ex art. 28 SL) (Trib. Milano 29 settembre 1999, pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 329)
  • La speciale azione prevista dall’art. 28 SL non può essere esperita dalle Rsu, che difettano delle connotazioni di organismi locali di associazioni sindacali nazionali (Pret. Pisa 30/3/99 (decr.), est. Nisticò, in D&L 1999, 519)
  • La legittimazione ad agire ex art. 28 SL sussiste in capo all’organismo locale dell’organizzazione sindacale confederale che, priva di articolazioni categoriali, possegga carattere nazionale (Pret. Milano 31/10/98, est. Curcio, in D&L 1999, 59)
  • Ai fini della legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 28 SL, l’espressione del legislatore "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali" allude a un qualsiasi collegamento, determinato in via esclusiva dalle norme interne all’ordinamento sindacale, non occasionale fra la struttura locale e quella nazionale (nella fattispecie è stato ritenuto esistente il requisito per effetto del collegamento tra la struttura locale di una federazione sindacale – la Fltu – e la confederazione – la Cub – alla quale la stessa aderisce per il tramite della sua struttura nazionale (Pretura Genova 22/12/97, est. Gelonesi, in D&L 1998, 327, n. FRANCESCHINIS)
  • L’interesse ad agire ex art. 28 SL spetta non alla struttura sindacale, ma alla Rsu, qualora la controversia riguardi la lesione di un diritto di quest’ultima (nel caso di specie, il datore di lavoro, mentre aveva disconosciuto l’assemblea indetta dalla Rsu, aveva acconsentito a che si svolgesse l’assemblea indetta, conformemente a quanto previsto dall’art. 43, 1° comma, Ccnl 9/9/96 per i lavoratori Telecom, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il citato contratto) (Pret. Brescia 9/5/97, est. Cassia, in D&L 1997, 762, n. Chiusolo, Rsu e legittimazione attiva ex art. 28 SL)
  • Sussiste la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 28 S.L. in capo a un'associazione sindacale che si proponga di operare sull'intero territorio nazionale e, di fatto, svolga la propria attività a diversi livelli territoriali (Trib. Milano 24/2/96, pres. Siniscalchi, est. Ruiz, in D&L 1996, 632; in senso conf. v. anche Pret. Milano 17/1/96, est. Vitali, in D&L 1996, 626; Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847; Pret. Milano 10/1/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 549; Pret. Milano 9/12/94, est. Vitali, in D&LD&L 1995, 95; Pret. Milano 28/1/97, est. Peragallo, in D&L 1995, 315; Pret. Taranto 23/9/94, est. Vozza, in 1997, 515)
  • Al fine di riconoscere la sussistenza del requisito della nazionalità, è necessario che il sindacato abbia una significativa e omogenea presenza nelle varie parti del territorio nazionale (nella fattispecie, è stato riconosciuto il carattere della nazionalità in capo alla Flmu, in quanto ha raccolto deleghe in gran parte delle regioni italiane, ha costituito sedi in mole province, ha partecipato ad incontri per la stipulazione di accordi nazionali, è stata convocata da organi di autorità pubbliche) (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni, in D&L 1995, 98)
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