Legittimazione passiva

  • Sussiste la legittimazione passiva dell'istituzione scolastica statale, mentre va esclusa quella del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in ordine a una controversia avente a oggetto la legittimità del diniego opposto da un dirigente scolastico alla richiesta di indizione di assemblea formata dai membri della RSU, posto che a seguito della riforma di cui alla l. n. 59/1997 e al d.p.r. n. 275/1999 le istituzioni scolastiche sono diventate soggetti giuridici autonomi. (Trib. Bari 20/9/2008, Est. Spagnoletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 1135) 
  • La pacifica attribuzione alle "istituzioni scolastiche" di personalità giuridica comporta necessariamente, alla luce del dispositivo ex art. 24 Cost. (precetto che rende del tutto superflua una specifica previsione normativa volta ad attribuire il diritto di azione a colui che è titolare del diritto sostanziale), la loro legittimazione a stare in termini a tutela dei propri diritti. (Trib. Trento 1/4/2008, Est. Flaim, in Lav. nella P.A. 2008, con nota di Fulvio Cortese, "Autonomia scolastica, condotta antisindacale e legittimazione processuale: novità dalla Provincia di Trento?", 588)
  • E' inammissibile il giudizio ex art. 28 S.L. proposto contro una società cooperativa per fatti attinenti al rapporto tra questa e un socio lavoratore, se il sindacato ricorrente non deduca e provi la natura simulatoria del rapporto associativo (Pret. Milano 1/4/96, est. Cecconi, in D&L 1996, 624)