Casistica

  • In materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, la L. 5/6/98 n. 176, nel riconoscere alle aziende industriali appaltatrici di installazione reti telefoniche la possibilità di prorogare il trattamento di Cigs previsto dalla L. 23/7/91 n. 223, non esonera tali aziende dall'obbligo di esperire la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5 L. 20/5/75 n. 164, come integrato dall'art. 1 L. 223/91, così da consentire la verifica dell'esistenza del singolo nesso causale tra il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ed i lavoratori effettivamente sospesi ed evitare quindi scelte discriminatorie. (Trib. Milano 25/2/2004, Est. Peragallo, in D&L 2004, 361)
  • In caso di trasferimento di ramo d’azienda, è illegittima, perché disposta da un soggetto non coincidente con il reale datore di lavoro, la sospensione in Cigs di un lavoratore addetto al ramo d’azienda trasferito e illegittimamente mantenuto alle dipendenze dell’imprenditore cedente (Pret. Milano 31/7/97, est. Vitali, in D&L 1998, 115)