Procedura sindacale

  • Il semplice richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, contenute nella comunicazione di avvio della procedura, non riempito di alcun contenuto concreto, non assolve all’onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi degli artt. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, 5, commi 4, 5 e 6, L. n. 164 del 1975 e 2 d.P.R. n. 218 del 2000, in quanto rende impossibile qualunque valutazione di coerenza tra il criterio indicato e la selezione del lavoratore da sospendere, in sostanza privando il sindacato di qualunque possibilità sia di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere, sia di controllare la correttezza dell’operato della parte datoriale nell’individuazione dei lavoratori da sospendere. (Trib. Cassino 2/12/2013, Giud. Savignano, in Lav. nella giur. 2014, 412)
  • In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle OO.SS., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, e tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. (Cass. 31/5/2011 n. 12056, Pres. Miani Canevari Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2011, 843)
  • Gli obblighi procedimentali imposti al datore di lavoro dall'art. 1, L. n. 223/91 che rinvia all'art. 5, L. n. 164/75, in particolare, l'obbligo di comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali, hanno la duplice funzione di porre in grado le OO.SS. di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'inosservanza di detti obblighi, pertanto, implicante la mancata attuazione del principio di trasparenza, incide direttamente sul medesimo provvedimento finale di concessione del beneficio, con la conseguenza che i lavoratori che ne subiscono gli effetti hanno diritto, previo accertamento in via incidentale della illegittimità del decreto ministeriale e disapplicazione del medesimo, al pagamento della retribuzione piena e non integrata. (Trib. Milano 14/10/2002, Est. Cincotti, in Lav. nella giur. 2003)
  • Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 L. 23/7/91 n. 223 e 5 L. 20/5/75 n. 164, in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'omessa comunicazione da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza alle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratori più rappresentative operanti nella provincia) dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere incide direttamente sul provvedimento finale di concessione del beneficio, con il conseguente diritto dei lavoratori interessati ad ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata, previo accertamento in via incidentale dell'illegittimità del decreto ministeriale di concessione e conseguente disapplicazione del medesimo. (Trib. Milano 14/10/2002, Est. Cincotti, in D&L 2003, 128)
  • Il datore di lavoro che intende richiedere la Cassa integrazione guadagni straordinaria, deve darne comunicazione, ai sensi degli artt. 1 L. 23/7/91 n. 223 e 5 L. 20/5/75 n. 164, alle Rsu e, in mancanza, alle organizzazioni più rappresentative operanti nella provincia e non alle OO. SS. Nazionali. (Trib. Milano 14/10/2002, Est. Cincotti, in D&L 2003, 128)
  • E' illegittima la sospensione dal lavoro per messa in cassa integrazione guadagni straordinaria nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto previsto dall'art. 5 L. 164/75, gli specifici criteri, anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori da sospendere (Cass. S.U. 11/5/00 n. 302, in Foro it. 2000, pag. 2156 e in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 543)
  • In tema di Cigs, l'intervento delle Rsa o, in mancanza, delle confederazioni maggiormente rappresentative, previsto dall'art. 5 L. 20/5/75 n. 164, è finalizzato all'esame della situazione aziendale nel suo complesso, alla verifica della sussistenza della crisi, nonché alla valutazione degli interessi dei lavoratori, con lo scopo precipuo di tutelare l'interesse collettivo dei lavoratori stessi alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Ne consegue che le mere "intese" eventualmente raggiunte all'esito della procedura di consultazione sindacale hanno normalmente effetti esclusivamente endoprocedimentali, non rientrando nella fattispecie di cui all'art. 1322 c.c., atteso che da esse non derivano effetti di modifica, estinzione o costituzione di rapporti giuridici, in quanto il sindacato, con le suddette intese, opera non già quale titolare del potere di stipulare contratti collettivi di lavoro bensì quale soggetto istituzionalmente portatore e interprete di diritti diffusi e indivisibili riferibili a tutti i lavoratori. L'eventuale stipula tra le parti sociali, all'esito del suddetto esame congiunto, di un vero e proprio contratto collettivo, dotato di contenuto normativo e obbligatorio e di efficacia diretta sui diritti soggettivi dei singoli lavoratori, presuppone un preventivo, espresso e specifico mandato all'organizzazione sindacale da parte di costoro, idoneo ad attribuire il relativo potere (Trib. Siena 27 ottobre 1999, est. Cammarosano, in D&L 2000, 158)
  • È illegittima la sospensione dal lavoro disposta dal datore di lavoro per l’intervento straordinario di integrazione salariale ove quest’ultimo – che tale intervento abbia richiesto per attuare un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale – abbia da una parte escluso di adottare il criterio della rotazione e d’altra parte non abbia adempiuto l’onere prescritto dal settimo comma dell’art. 1 L. 23/7/91 n. 223, omettendo di comunicare previamente – e quindi anche di assoggettare all’esame congiunto previsto dall’art. 5, L. 20/5/75 n. 164 – altri e diversi criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (Cass. 17/3/98 n. 2882, pres. Nuovo, est. Amoroso, in D&L 1998, 645, n. FRANCESCHINIS, La retromarcia della Cassazione sulle violazioni formali nella procedura di concessione della Cig)
  • E' illegittima la collocazione del lavoratore in CIGS che sia stata disposta in violazione dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare, ex art. 1 c. 7 L. 223/91, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (Pret. Milano 20/3/96, est. Frattin, in D&L 1996, 943. Vedi anche sotto la voce Condotta antisindacale, n. 1. In senso conforme, v. Pret. Milano 8/1/96, ivi1996, 404; Pret. Milano 10/6/95, est. Porcelli, in D&L 1995, 912; Pret. Milano 9/1/95, est. Martello, in D&L 1995, 579; Pret. Milano 14/11/94, est. Frattin, in D&L 1995, 329; Pret. Milano 17/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 117; Pret. Milano 4/5/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 89; Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L 1997, 569; Pret. Milano 17/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 325; Trib. Milano 14 giugno 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 940)
  • E' illegittima la collocazione del lavoratore in CIGS qualora sia stata omessa la preventiva comunicazione dei motivi ostativi alla rotazione ex art. 1 c. 8 stessa legge (Pret. Milano 20/3/96, est. Frattin, in D&L 1996, 943. In senso conforme, v. Pret. Milano 4/5/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 89. Vedi anche sotto la voce Condotta antisindacale, n. 1. In senso contrario, v. Pret. Milano 14/11/95, ivi 1996, 407)
  • Le generiche indicazioni con cui le parti si danno reciprocamente atto di avere espletato la procedura di consultazione sindacale non valgono a riconoscere validità a una procedura in cui la preventiva comunicazione dei criteri di scelta e dei motivi non sia stata, in realtà, effettuata (Pret. Milano 9/1/95, est. Martello, in D&L 1995, 579)
  • La violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di informazione in ordine ai criteri di scelta del personale da collocare in CIGS, di cui all'art. 1 c. 7 L. 223/91, non comporta l'illegittimità della sospensione in CIGS disposta nei confronti del singolo lavoratore (Trib. Milano 16/11/94, pres. Mannacio, est. Ruiz, in D&L 1995, 330, con nota redazionale)
  • Le modalità della rotazione, di cui all'art. 1 c. 7 e 8 L. 223/91, devono essere comunicate al sindacato solo se il datore di lavoro intenda adottare la rotazione; in caso contrario, i motivi ostativi alla rotazione devono essere indicati nel programma da presentare al Cipi e non anche al sindacato nel corso della procedura sindacale preventiva (Trib. Milano 16/11/94, pres. Mannacio, est. Ruiz, in D&L 1995, 330, con nota redazionale)
  • Alle sospensioni dei dipendenti da imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali, introdotte dal DL 21/6/93 n. 199, convertito nella L. 9/8/93 n. 293, non si possono applicare le regole di cui all’art. 1, L. 23/7/91 n. 223 e, in particolare, l’obbligo di comunicare i criteri di scelta e i motivi ostativi alla rotazione dei lavoratori sospesi, stante l’interpretazione autentica fornita dall’art. 5, 13° comma, DL 16/5/94 n. 299, convertito in L. 19/7/94 n. 451 (Trib. Milano 30/7/97, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1998, 102)