In genere

  • In materia di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell’imprenditore, fondata sulla lesione dell’affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione, assunta come difforme dai canoni di correttezza e buona fede. La responsabilità della P.A. per il danno prodotto all’imprenditore quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il datore di lavoro abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’amministrazione. (Cass. SU 15/1/2021 n. 615, Pres. Curzio Rel. Torrice, in Lav. nella giur. 2021, 414)
  • La comunicazione dell’apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale tanto generica da non consentire alle organizzazioni sindacali di partecipare al confronto adeguatamente informate ed ai lavoratori di avere contezza delle posizioni aziendali non può essere sanata da successivi accordi sindacali sui criteri di scelta o dall’attestazione ministeriale di regolarità dell’esame congiunto. (Corte app. Roma 23/10/2020, Pres. Garzia Rel. Poscia, in Lav. nella giur. 2021, 208)
  • Non è possibile applicare analogicamente alla CIGO la disciplina dettata in tema di CIGS dall’art. 1, comma 7, l. n. 223/1991, atteso che per la Cassa integrazione guadagni ordinaria vige una normativa speciale, posta dalla l. n. 164/1975. (Trib. Milano 9/4/2014, Giud. Casella, in Lav. nella giur. 2014, 930)
  • In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l’interpretazione dell’art. 8, comma 5, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, induce a ritenere che l’espressione “diritto al trattamento di integrazione salariale” faccia riferimento al globale trattamento salariale, senza alcuna distinzione all’interno del periodo di cassa integrazione o rilievo, ai fini della decadenza, della collocazione temporale dell’attività di lavoro (autonomo o subordinato) spiegata dal cassintegrato, in coerenza con la “ratio legis” della disposizione, volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell’INPS al fine di ridurre l’area del lavoro nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili. Una diversa opzione interpretativa, che limiti la decadenza dell’integrazione solo al periodo successivo all’inizio dell’attività lavorativa da parte del cassintegrato, comporterebbe la soppressione della sanzione prevista dalla norma e finirebbe, ingiustamente, per equiparare i cassintegrati che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l’INPS e quelli che, invece, correttamente assolvono l’obbligo di comunicazione. (Cass. 27/11/2013 n. 26520, Pres. Roselli Rel. Tria, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Rocco M. Cama, 677)
  • Il datore di lavoro deve applicare a tutti i suoi dipendenti gli stessi criteri e condizioni anche per quanto riguarda la procedura di CIGS, essendo in caso contrario certamente sanzionabile per comportamento discriminatorio. (Trib. Roma 6/5/2013 Giud. Monterosso, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Nicola Petracca, 168)
  • È incompatibile con la concessione della Cassa integrazione in deroga ai sensi della L. 9/4/09 n. 33 l’assunzione da parte dell’azienda richiedente, nel periodo immediatamente precedente la domanda, di personale con contratto di lavoro intermittente ex art. 33 D.Lgs. 10/9/03 n. 276. (Tar Campania sez. III 30/6/2010 n. 16505, in D&L 2010, 803)
  • In tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni, il potere discrezionale della pubblica amministrazione si esaurisce nell'apprezzamento dei fatti previsti dalla legge per la concessione del beneficio stesso, restando quindi estranea al provvedimento dei singoli lavoratori aventi diritto all'integrazione salariale e sorgendo tale diritto per ogni singolo lavoratore dal provvedimento sospensivo dell'obbligo retributivo del datore di lavoro; ne deriva che, per i periodi di sospensione dal lavoro già decorsi alla data di ammissione, spettano, da quest'ultima data, gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di integrazione, senza che al riguardo sia configurabile un onere del lavoratore di presentare domanda all'istituto previdenziale. (Trib. Bari 9/4/2009, d.ssa Spagnoletti, in Lav. nella giur. 2009, 852)
  • E' illegittima la sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria dei lavoratori nei confronti dei quali non è stata rispettata la rotazione, a fronte di mansioni fungibili con altri lavoratori. Il meccanismo della rotazione, previsto in relazione alla CIGS (art. 1, comma 7 e 8, L. n. 223/1991), pertanto, deve ritenersi applicabile anche alla materia della CIGO. La mancata adozione di tale criterio comporta a carico del datore di lavoro l'obbligo di risarcire il danno subito dai lavoratori sospesi, da determinarsi in base alle differenze retributive tra normale retribuzione e trattamento di integrazione salariale. (Trib. Milano 13/12/2007, Rel. Bianchini, in Lav. nella giur. 2008, 846)
  • Le garanzie procedimentali disposte dalla l. 23 luglio 1991 n. 223 in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria vanno estese anche alle fattispecie in cui, nel tempo di operatività della Cassa integrazione, se ne mutano le modalità attuative, quali i criteri di scelta e la durata delle sospensioni. Ciò implica che non è consentita una modofoca delle condizioni di attuazione dell'integrazione salariale che non veda coinvolto a livello conoscitivo il lavoratore nel procedimento decisionale. La violazione del diritto del lavoratore collocato in Cassa integrazione a rientrare in servizio in base a prefissati criteri di rotazione costituisce inadempimento contrattuale, cui corrisponde la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del credito del lavoratore avente per oggetto la differenza tra retribuzione ordinaria e indennità di Cassa integrazione percepita. (Cass. 7/2/2006 n. 2555, Pres. Ianniruberto est. Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Salimbeni, "Ricadute individuali degli accordi sindacali in tema di Cigs, diritto alle differenze retributive e relativa prescrizione", 361) 
  • Il beneficio della cig, che si caratterizza in relazione alle diverse categorie di lavoratori, non è connesso indissolubilmente a quello della mobilità, che ha diversa natura, ma è legato a diversi presupposti e spetta solo in caso di espressa previsione di legge; ne consegue che, ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private – ai quali è stato temporaneamente esteso, in presenza  di alcuni presupposti e per effetto della speciale normativa di cui agli art. 7 d.l. 20 maggio 1993 n. 148 (convertito in l. 19 luglio 1993 n. 236) e 2 d.l. 14 giugno 1996 n. 318 (convertito in l. 29 luglio 1996 n. 402), il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall’art. 35 l. 5 agosto 1981 n. 416 (che richiama l’art. 2 l. 12 agosto 1977 n. 675) – non è automaticamente dovuta l’indennità di mobilità, prevista espressamente solo per i giornalisti dalla generale normativa di cui all’art. 16 l. 23 luglio 1991 n. 223. (Cass. 10/12/2004 n. 23078, Pres. Carbone Est. Roselli, in Orient. Giur. Lav. 2005, 184)
  • Pienamente valido ed efficace deve considerarsi l’impegno assunto dal lavoratore con l’Assessorato Regionale al lavoro a restituire le somme ricevute, a titolo di anticipazione del trattamento di Cigs, laddove l’amministrazione dello stato non dovesse dare accesso all’integrazione salariale. (Corte d’appello Catania 10/11/2004, Pres. e Rel. Pagano, in Lav. nella giur. 2005, 695)
  • Il datore di lavoro che abbia deciso la sospensione dell’attività prima del provvedimento di ammissione alla CIG e nelle more del relativo procedimento, è tenuto, in caso di esito negativo, al pagamento per intero delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, trovandosi in una situazione di mora credendi rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. (Tri. Grosseto 19/2/2004, Pres. Ottati, in Lav. nella giur. 2004, 707)
  • Commette il reato di cui all'art. 16, comma 3, D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945 n. 788 il lavoratore dipendente cassintegrato che esplichi un'attività artigianale remunerata, e che, al fine di percepire il trattamento di cassa integrazione guadagni, dichiari falsamente all'Inps di non svolgere siffatta attività. (Cass. 7/7/2003, n. 29797, Pres. Papadia, Est. Postiglione, in Dir. e pret. lav. 2003, 1986)
  • I trattamenti di Cig e mobilità devono essere commisurati all'orario contrattuale ordinario e non all'eventuale orario ridotto determinato convenzionalmente mediante l'assorbimento di giornate di riposo (nella specie l'Inps aveva calcolato la Cig e l'indennità di mobilità sulla base dell'orario di lavoro settimanale di 37 ore e 45 minuti ottenuto in sede aziendale mediante l'assorbimento di 108 ore di riposo previste dal Ccnl Chimici). (Trib. Vigevano 19/11/2002, Est. Scarsella, in D&L 2003, 185)
  • Sussiste il requisito del periculum in mora in caso di sospensione in Cigs, potendo tale provvedimento compromettere un bene non patrimoniale, e dunque non suscettibile di riparazione economica, quale la professionalità, specie nei casi in cui questa sia di livello elevato. (Trib. Milano 29/10/2002, ord., Est. Ianniello, in D&L 2003, 115)
  • E' illegittima la collocazione in Cigs ove i provvedimenti di sospensione adottati dall'impresa non risultino coerenti con la denunciata causale di "riorganizzazione aziendale", risultando viceversa riconducibili ad una situazione di "crisi aziendale", in forza della quale era stata ottenuta una precedente autorizzazione al ricorso alla Cassa; competono in simili casi ai dipendenti sospesi le differenze tra quanto percepito a titolo di trattamento Cigs e la normale retribuzione. (Trib. Milano 15/9/2001, Est. Mascarello, in D&L 2002, 122)
  • Il soggetto tenuto a dare all'Inps la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa - pena la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, D.L. 21/3/88, n. 86, convertito, con modificazioni, in l. 20/5/88, n. 160 - è direttamente il lavoratore medesimo, talché deve escludersi l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'Inps dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta all'Istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione, la quale deve essere resa anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia compatibile con il trattamento di integrazione salariale. (Cass. 14/3/01, n. 3690, pres. Santojanni, est. Vigolo, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 405)
  • In materia di Cigs il datore di lavoro che abbia provveduto unilateralmente alla sospensione dei lavoratori assume il rischio dell'operazione, e pertanto rimane tenuto, nelle more del procedimento amministrativo, a corrispondere ai lavoratori sospesi la retribuzione. Nel caso in cui intervenga il provvedimento ammissivo, detta retribuzione assume retroattivamente la natura di anticipazione di trattamento previdenziale (Trib. Siena 27 ottobre 1999, est. Cammarosano, in D&L 2000, 158)
  • Nel caso di esubero di personale avente carattere strutturale e non temporaneo, è illegittimo il ricorso alla procedura di Cigs, ex art. 1 L. 23/7/91 n. 223, anziché a quella di mobilità, di cui all’art. 4 della legge citata, non potendo tale procedura essere utilizzata per gestire espulsioni definitive dei lavoratori (nella fattispecie, erano stati collocati in Cigs lavoratori scelti in quanto dotati dei requisiti necessari per accedere, all’esito della Cigs, a un trattamento di quiescenza) (Pret. Milano 31/10/98, est. Negri della Torre, in D&L 1999, 87)
  • Dall’inadempimento all’ordine di reintegrazione ex art. 18 SL per avere il datore di lavoro adibito il lavoratore a un’unità produttiva diversa da quella cui era addetto precedentemente all’intimazione del licenziamento, consegue l’illegittimità della sospensione in Cigs del lavoratore disposta in considerazione della sua assegnazione a tale diversa unità produttiva e il diritto del lavoratore a ottenere, a titolo di risarcimento dei danni, la differenza tra la normale retribuzione a lui spettante e il minor trattamento percepito (Pret. Milano 20/12/97, est. Muntoni, in D&L 1998, 451)
  • Se la "causa integrabile" non è riferibile al posto di lavoro legittimamente occupato dal dipendente sospeso, la collocazione in Cig è illegittima e consegue a favore del lavoratore la riammissione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nella misura della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e la retribuzione piena spettante (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579)
  • Il mancato intervento di autorizzazione della Cig rende illegittima la sospensione del lavoratore (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579)
  • Il ricorso alla Cig per far fronte a esigenze non di carattere temporaneo, dovute a eventi transitori, bensì a una strutturale insufficienza di fatturato è da considerarsi illegittimo (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579)
  • La Cigs prescinde, per la sua stessa ratio, dalla soppressione di posti di lavoro, pertanto, non vi è mancanza di coerenza tra la singola sospensione e la causa integrabile, quand’anche il posto del lavoratore sospeso non sia soppresso, ma attribuito ad altro lavoratore (Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L 1997, 569)
  • Costituisce violazione delle <> oltre che dei principi di correttezza e buona fede inviare una lavoratrice a un corso di riqualificazione di assoluta pretestuosità e inutilità formativa, al termine del periodo di sospensione in CIGS; ne consegue il diritto al rientro in servizio avendo l'azienda con il suo comportamento concretizzato un inadempimento degli obblighi derivanti da accordi sindacali (Pret. Napoli 22/2/96, est. Pancaro, in D&L 1996, 711, nota QUATTROMINI)
  • E' illegittima la sospensione in CIGS del lavoratore che sia stato individuato senza tenere conto della complessiva attività del reparto o ufficio cui era addetto e senza una comparazione delle singole posizioni lavorative che abbia avuto riguardo non solo alle esigenze produttive ma anche agli altri criteri previsti dall'ordinamento (Pret. Milano 23/12/95, est. Canosa, in D&L 1996, 451)
  • Avverso i provvedimenti di sospensione in CIGS è esperibile il ricorso ex art. 700 cpc, sussistendo il periculum in morasia sotto il profilo del danno patrimoniale subito dal lavoratore sospeso che della lesione del diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 Cost., insuscettibile di risarcimento del danno per equivalente (Trib. Roma 31/3/95, pres. Zecca, est. Pecora, in D&L 1995, 907, nota BORALI)
  • Ove non sussista una valida causa di risoluzione del rapporto di lavoro, deve ritenersi illegittima la mancata riammissione in servizio del lavoratore al termine del periodo di CIGS e questi, pertanto, ha diritto a essere reintegrato in via d'urgenza nel posto di lavoro (Pret. Milano 20/2/95, est. Sala, in D&L 1995, 621)
  • Non sussiste il nesso causale tra la sospensione in CIGS e l'invocata ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, peraltro genericamente riferita a tutte le società del gruppo, ove risultino in espansione i settori cui ineriscono le mansioni del lavoratore, permangano le sue funzioni e si ricerchi nuovo personale per posizioni di lavoro analoghe; consegue l'ordine di reimmissione in servizio e il pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive fra stipendio pieno e trattamento di CIGS per il periodo in cui ha avuto luogo la sospensione (Pret. Milano 19/1/95, est. Martello, in D&L 1995, 619)
  • E' illegittima l'ammissione alla CIG disposta in considerazione della mera inadempienza della ditta committente e obbligata alla fornitura delle materie prime, senza alcuna correlazione con una temporanea crisi produttiva di settore o di mercato (TAR Toscana, pres. ed est. Berruti, in D&L 1995, 147) <