Integrazione al minimo

  • I versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione di un trattamento pensionistico integrativo, hanno natura retributiva e di essi si deve tener conto nel computo del trattamento di fine rapporto. La nota a verbale, apposta a una clausola del contratto collettivo (che richiami l'art. 2120 c.c.), la quale escluda determinate voci dalla base di computo del Tfr rappresenta un utile strumento interpretativo della clausola contrattatuale, ma senza effetti retroattivi, essendo sconosciuta al nostro ordinamento la facoltà di interpretazione autentica dei contratti collettivi di lavoro con efficacia retroattiva a opera delle stesse parti sociali. (Trib. Roma 27/6/2005, Est. Di Sario, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Barbara De Mozzi, 283)
  • Con riferimento al diritto all’integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dalla determinazione dei limiti di reddito cui la legge subordina tale diritto sono esclusi per  loro stessa natura gli arretrati corrisposti sulla base dello stesso titolo, atteso che l’art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983 (già nella sua formulazione originaria, prima delle modifiche apportate con l’art. 4 del D.Lgs. n. 503 del 1992), escludendo dal calcolo l’importo della pensione da integrare non può non escludere anche l’importo della pensione integrata, che è una componente della prima. (Cass. 15/6/2005 n. 12797, Pres. Carbone Rel. Foglia, in Dir. e prat. lav. 2006, 71)
  • La titolare di due pensioni (diretta e superstiti) erogate da due distinte gestioni ha diritto al computo dell'integrazione al minimo - ex art. 6, 3° comma, l. n. 638/83 - sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento più elevato o, in caso di parità, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota (restando escluso, invece, il criterio della pensione avente almeno 781 contributi settimanali, che si riferisce invece all'ipotesi di pensioni a carico della stessa gestione) (Trib. Salerno, 5/2/01, pres. e est. Di Benedetto, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1028)