Lavoratori agricoli

  • Nel caso di avvenuta presentazione, da parte dei lavoratori interessati, dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 D.Lgs. 375/93 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 DL 7/90, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso: definizione che deve essere fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunciata nei termini previsti dal citato art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito del ricorso, da quel momento conosciuto, o comunque conoscibile, da parte dell'interessato. (Cass. 30/6/2009 n. 15329, Pres. Amoroso, in D&L 2009, 1076) 
  • In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa, necessaria a far conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria ove l'ente sia a formale conoscenza di tali presupposti, in presenza di una pregressa domanda cui abbia fatto seguito un accertamento, e di un successivo mutamento della norma giuridica che migliori la condizione dell'assistito; in questo caso, l'ente pur in mancanza di domanda amministrativa, è tenuto a provvedere d'ufficio al riconoscimento del miglior trattamento (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto improponibile l'azione giudiziaria volta alla riliquidazione della già riconosciuta pensione di vecchiaia in mancanza di domanda amministrativa, senza considerare che, a norma dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 822 del 1988, tale riliquidazione era dovuta, con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 26 l. n. 160 del 1975). (Cass. 5/10/2007 n. 20892, Pres. Senese Est. Cuoco, in Giust. civ. 2008, 1952) 
  • Ai fini del riconoscimento del diritto di indennità di maternità per astensione facoltativa delle lavoratrici agricole, è sufficiente l'esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell'anno precedente all'evento assicurato, anche se l'astensione dal lavoro, sia obbligatoria che facoltativa, si protragga nell'anno successivo all'evento stesso. (Trib. Grosseto 12/12/2006, Dott. Ottati, in Lav. nella giur. 2007, 631)
  • In tema di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e di prestazione lavorativa intercorrente tra genitore e figlio, l’art. 205, D.P.R. n. 1124/1965 prevede, alle lettere a) e b), due distinte fattispecie: alla lettera a), il lavoro dipendente, alla lettera b), il lavoro imprenditoriale e autonomo. L’estensione della tutela infortunistica anche ai figli degli imprenditori, contenuta nella lettera b), non esclude che i figli possano prestare lavoro subordinato per il genitore, ai sensi della lettera a), ove ne sussistano i requisiti del lavoro dipendete oneroso, con prova a carico dell’interessato, volta a superare la presunzione di gratuità che assiste le prestazioni lavorative infraparentali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di prestazione antinfortunistica della lavoratrice agricola avventizia presso la madre non convivente, sul presupposto del difetto del requisito dell’abitualità, richiesto dalla lett. B) della citata disposizione). (Cass. 19/1/2006 n. 959, Pres. Mattone Rel. De Matteis, in Lav. Nella giur. 2006, 703)
  • Il bracciante agricolo che agisce in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l’onere di provare l’iscrizione negli elenchi nominativi, che comprova lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno; tuttavia, ove l’ente previdenziale contesti l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato fornendo la prova contraria, anche mediante la produzione dei verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell’esistenza dell’iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della causa mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi di prova acquisiti al giudizio. Dunque, in caso di contestazione, il lavoratore che chiede la prestazione è tenuto a provare l’esistenza della complessa fattispecie che dà diritto al benefizio e cioè lo svolgimento di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate nell’anno di riferimento, non essendo sufficiente la produzione del certificato attestante l’iscrizione negli elenchi nominativi. (Cass. 5/12/2005 n. 26347, Pres. Mileo Est. D’Agostino, in Orient. Giur. Lav. 2005, 979)
  • La denuncia aziendale – cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993 – deve essere presentata entro trenta giorni, decorrenti dall’inizio dell’attività aziendale e non dalla data di assunzione dei lavoratori, sulla base dell’interpretazione letterale della suddetta norma, secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi, e dell’interpretazione sistematica della stessa alla luce degli obblighi previsti dall’art. 9-quater del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996. (Cass. 23/3/2005 n. 6232, Pres. senese Rel. Di Cerbo, in Dir. e prat. lav. 2005, 1841)
  • In tema di indennità giornaliera di maternità per le coltivatrici dirette, prevista dall’art. 1, L. 29 dicembre 1987, n. 546, una volta istituito il rapporto previdenziale con l’iscrizione negli elenchi anagrafici, anche se d’ufficio o mediante retrodatazione, per tale periodo la lavoratrice agricola ha diritto all’indennità. La retrodatazione d’ufficio dell’iscrizione negli elenchi anagrafici spiega effetti ai fini dell’obbligo del pagamento dei contributi, delle relative sanzioni e delle prestazioni, in ragione della precipua funzione svolta dalle assicurazioni sociali, di tutela del lavoratore da uno stato di bisogno, di talchè se, nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’obbligazione di pagare i contributi e quella di erogare le prestazioni previdenziali non sono configurabili come obbligazioni corrispettive, tale principio va inteso nel senso che l’obbligo di pagare i contributi sussiste anche se non si verifica l’evento protetto, e l’ente non sia perciò tenuto ad alcuna prestazione, o che l’istituto sia tenuto a pagare le prestazioni anche in mancanza di contributi, e non può essere inteso nel senso che il lavoratore sia tenuto a pagare i contributi ma, al verificarsi dell’evento protetto, non avere diritto alle relative prestazioni. (Cass. 26/8/2004 n. 16931, Pres. Sciarelli Rel. De Matteis, in Lav. nella giur. 2005, 179)
  • La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura apprestata dagli artt. 205 e 208 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non consente di ricomprendere ogni attività umana che si trovi ad essere anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile al multiforme esercizio dell’agricoltura (art. 206), ma oltre a richiedere l’esercizio di un’ attività fisica o di carattere manuale – esecutivo presuppongono che l’intervento operativo, pur potendo inerire all’esercizio dell’impresa agricola, tuttavia non sia svolto a causa e per un diverso titolo, ovvero nell’adempimento di un dovere o per un interesse personale dell’agricoltore, “uti civis”, dove l’interconnessione con la professione rurale è solo occasionale e accidentale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto escluso dalla copertura legale del rischio infortunistico l’infortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture inerenti la contabilità della propria azienda agricola). (Cass. 26/6/2004 n. 11929, Pres. Prestipino Rel. Cellerino, in Dir. e prat. lav. 2004, 2973)
  • In materia di prestazioni previdenziali, la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, autenticamente interpretato dall'art. 6 del decreto legge n. 103 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1991, si applica anche in caso di riconoscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto, poiché il diritto alla somma residua è inestinguibile dal diritto all'intera somma prima del pagamento parziale, ma a seguito di quest'ultimo è configurabile come diritto separato, concettualmente distinto e suscettibile di autonome vicende, e quindi non sottratto a decadenze, come non lo è alla prescrizione. Ne consegue l'assoggettamento alla suindicata decadenza del diritto al conguaglio dell'indennità di disoccupazione agricola in relazione alla necessità del suo adeguamento alla svalutazione monetaria, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988, con la precisazione che, in tale caso, la decadenza quinquennale -dovendo ritenersi inapplicabile la disposizione del citato art. 6 sulla decorrenza del termine dalla maturazione del diritto ai singoli ratei in caso di mancata proposizione del ricorso (disposizione applicabile ai ratei che maturano nel tempo, come quelli di pensione, e non invece alla indennità di disoccupazione agricola, pagabile in due rate ma liquidata in un unico importo annuale)- decorre alla data di scadenza del termine stabilita per la pronuncia definitiva sul ricorso, e quindi dopo 360 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione in misura inferiore a quella dovuta (90 giorni per ricorrere al comitato provinciale, 90 per la decisione, 90 più 90 per ricorso e decisione di secondo grado). (Cass. 6/3/2004 n. 4636, Pres. Sciarelli Rel. Curcuruto, in Dir. e prat. lav. 2004, 2065)
  • Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, né è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio; ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Cass. 2/12/2003 n. 18400, Pres. Dell'Anno Rel. Cataldi, in Dir. e prat. lav. 2004, 920)
  • Il rapporto previdenziale, nell'ambito dei coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente al momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione; tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi, ma non il diritto alle prestazioni, che sorge solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, a nulla rilevando che tale iscrizione sia retroattiva e comporti il pagamento dei relativi contributi, senza che assuma rilievo la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni, atteso che quest'ultimo è legato nel nostro ordinamento alla compresenza di molteplici requisiti, tra i quali l'assolvimento, da parte della lavoratrice, del dovere-onere di tempestiva denuncia dell'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria. (Cass. 20/11/2003 n. 17655, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Dir. e prat. lav. 2004, 628)
  • Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24/9/40 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.lgs.l-gt. 9/4/46, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. S.U. 17/11/00, n. 1186, pres. Grossi, est. Prestipino, in Dir. lav. 2001, pag. 221, con nota di Gatta, Iscrizione delle operaie agricole negli elenchi nominativi e ripartizione degli oneri probatori nei giudizi sul diritto all'indennità di maternità)
  • L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del d.lgs. n. 375/93; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nelle specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale (Cass. 12/6/00, n. 7995, pres. Sciarelli, est. Cuoco, in Dir. lav. 2001, pag. 221, con nota di Gatta, Iscrizione delle operaie agricole negli elenchi nominativi e ripartizione degli oneri probatori nei giudizi sul diritto all'indennità di maternità)
  • La richiesta dell'indennità di disoccupazione agricola entro il termine previsto dall'art. 129 R.D.L. 4/10/35, n. 1827, impedisce la decadenza e fa sì che l'assicurato, il quale abbia accettato un adempimento parziale, non implicante rinuncia, possa poi chiedere l'eventuale integrazione senza essere assoggettato al termine predetto, restando il diritto soggetto alla prescrizione decennale, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Corte Appello Bari 13/3/00, pres. e est. Berloco, in Lavoro giur. 2000, pag. 1038, con nota di Russo, Indennità per gli operai agricoli a tempo determinato e salario di riferimento)
  • Si reputano connesse ex art. 2135, 2° comma, c.c. le attività rivolte alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando le stesse risultano collegate da vincoli di strumentalità o complementarità funzionale all'esercizio normale dell'attività principale (nel caso di specie, l'INPS aveva ritenuto a mezzo di verbale di accertamento l'errato inquadramento previdenziale di sette lavoratori - quali lavoratori agricoli - in base alle mansioni esercitate all'interno di una cooperativa sociale, l. n. 381/91, inquadrata in agricoltura) (Trib. Forlì 28/2/00, pres. e est. Vicini, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag 165, con nota di Riciputi, Inquadramento previdenziale agricolo e attività agricole "per connessione")
  • In virtù dell'art. 3, L. 8/8/72, n. 457, come autenticamente interpretato dall'art.45, comma 21, L. 17/5/99, n. 144, l'indennità di disoccupazione spettante agli operai agricoli a tempo determinato per gli anni anteriori al 1996 si computa sulla base della retribuzione media prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente (Corte Appello Bari 13/3/00, pres. e est. Berloco, in Lavoro giur. 2000, pag. 1038, con nota di Russo, Indennità per gli operai agricoli a tempo determinato e salario di riferimento)
  • La norma dell'art.6, lett. b), L. 31/3/79 n. 92 - secondo cui, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, dai consorzi di bonifica per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione - ha carattere innovativo ed eccezionale, disponendo, ai fini contributivi, l'inquadrabilità nel settore agricolo di lavoratori altrimenti inquadrabili nel settore industriale in ragione della natura industriale dei consorzi di bonifica aventi per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati; essa, pertanto, non è applicabile alla categoria dei dipendenti di ruolo degli stessi consorzi di bonifica, che costituisce tertium genus non compreso nella previsione normativa e , rispetto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato (anche nel campo dei rapporti di lavoro privato alle dipendenze di soggetti diversi dagli enti pubblici economici) dalla garanzia della stabilità dell'impiego (Cass. 26/11/99 n. 13216, pres. Delli Priscoli, in Dir. lav. 2000, pag. 420)