Divieto di cumulo

  • Il divieto di cumulo tra pensione anticipata di anzianità e lo svolgimento o la prosecuzione, successivamente alla cessazione del rapporto, di incarichi di consulenza per l'amministrazione di provenienza si estende anche allo svolgimento dell'incarico di direttore amministrativo presso un'istituzione ospedaliera, in ragione della trasparenza nel conferimento degli incarichi e dell'ulteriore fine di garantire risparmi di spesa impedendo il cumulo tra pensione e retribuzione. (Cass. 28/7/2008 n. 20523, Pres. Sciarelli Est. Curcuruto, in Orient. giur. lav. 2008, 789) 
  • La disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma decimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale esonera i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità, dall'applicabilità della disposizione di cui al comma sesto del medesimo art. 10 sul divieto di cumulo di pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo, si applica ai lavoratori dell' Efim che abbiano fruito del prepensionamento di anzianità, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994 n. 598, per i quali i requisiti del prepensionamento -che essendo finalizzato all'attuazione di ristrutturazioni aziendali, con uno specifico onere a carico dell'impresa, è privo di carattere assistenziale, essendo invece ascrivibile alla categoria del prepensionamento gestionale- si siano perfezionati nel dicembre 1994, con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1994 ed inizio della maturazione della pensione dall'1 gennaio 1995; tali lavoratori devono infatti ritenersi, alla data del 31 dicembre 1994, titolari di pensione, in quanto tale requisito, di per sé sufficiente, non coincide con quello della maturazione dei requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità, e d'altra parte deve distinguersi il momento in cui sorge il diritto a pensione, a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti da quello della decorrenza del trattamento economico, posticipato al primo giorno del mese successivo. Né, così interpretata, la disposizione di cui all'art. 10, comma ottavo, del decreto legislativo n. 503 del 1992 si pone in contrasto con gli artt. 3, 4, comma secondo, e 38 Cost., giacchè, da un lato, rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore modulare le discipline transitorie, così come attrarre il prepensionamento nell'ambito della disciplina pensionistica piuttosto che in quella delle prestazioni assistenziali, e, dall'altro, la posizione dei lavoratori che accedono al prepensionamento in tempi diversi, anche se in relazione ad una stessa complessa procedura di ristrutturazione aziendale, non è equiparabile, dipendendo la stessa dalla diversa epoca di maturazione dei pur ridotti requisiti contributivi o di età. (Cass. 4/3/2004 n. 4436, Pres. Dell'Anno Rel. Toffoli, in Dir. e prat. lav. 2004, 2064)
  • Successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 164/97, in caso di percezione di retribuzione da parte di pensionato del fondo volo a seguito di rioccupazione con obbligo di reiscrizione al fondo, la disciplina del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione è quella generale, con la conseguente necessità di distinguere tra pensione di anzianità in senso stretto e gli altri trattamenti pensionistici che, pur essendo normativamente qualificati come di anzianità, sono assimilabili ai trattamenti di vecchiaia, in quanto prevedono come requisito anche il raggiungimento di una soglia di età anagrafica. (Cass. 29/4/2003 n. 6661, Pres. Sciarelli Est. Amoroso, in Foro it. 2003, parte prima, 2706)