Indennità di disoccupazione

  • Il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dal R.D.L. n. 1827/1935, art. 129, comma 5, convertito con modificazioni nella l. n. 1155/1936, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. (Cass. 10/8/2011 n. 17163, Pres. Miani Canevari Rel. Bandini, in Lav. nella giur. 2011, 1057)
  • Posto che la tutela contro la disoccupazione opera sul presupposto - comune alla disoccupazione ordinaria e a quella agricola - della "involontarietà" dello stato di disoccupazione medesimo, affinché sia possibile la liquidazione della relativa indennità è necessario che il suddetto presupposto sussista nello Stato italiano, giacché il sistema assicurativo nazionale è pur sempre improntato, in assenza di convenzioni internazionali di sicurezza sociale, al principio della territorialità, nel senso che gli eventi rilevanti per il rapporto assicurativo, e cioè sia il periodo di espletamento dell'attività lavorativa, sia il periodo di mancanza involontaria di lavoro, sono quelli trascorsi nel territorio nazionale, restando ininfluente ogni evento che occorra in periodo trascorso all'estero. (Nella specie, la S.C. enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la trattenuta effettuata dall'Inps sull'indennità di disoccupazione, per taluni agricola e per altro ordinaria, in corrispondenza delle giornate coincidenti con il ritorno degli assicurati, cittadini stranieri, nei loro Paesi di origine, non legati da convenzioni di sicurezza sociale). (Cass. 3/9/2008 n. 22151, Pres. Mercurio Est. La Terza, in Lav. nella giur. 2009, 85)  
  • La pendenza del rapporto di lavoro, non cessato ma unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, esclude in ogni caso la spettanza dell'indennità di disoccupazione per il periodo di inattività (salvo il diritto del lavoratore di ottenere la retribuzione nello stesso periodo ovvero di opporsi giudizialmente alla sospensione unilaterale, ove disposta illegittimamente), atteso che in mancanza della cessazione del rapporto lavorativo l'esclusione del trattamento di disoccupazione consegue all'esigenza (che si colloca nell'ambito del principio di solidarietà) di assicurare la tutela sociale ai più bisognosi, compatibilmente con le risorse disponibili, una individuazione dello stato di bisogno giustificativo della prestazione che coincide non già con la mera inattività, bensì con l'estinzione del rapporto di lavoro, in coerenza con la funzione propria della prestazione di disoccupazione, che è di indennizzo e non di integrazione della retribuzione. (Cass. 5/4/2007 n. 8581, Pres. Mercurio Est. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2007, 1255 e in Dir. e prat. lav. 2008, 379)
  • Commette il reato di truffa aggravata in danno dell’Inps di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p., e non il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato previsto dall’art. 316 ter c.p., colui che abbia esposto periodi lavorativi al fine di apparire, contrariamente al vero, al di fuori dei predetti periodi, in condizione di disoccupazione per lucrare indebitamente la relativa indennità spettante ai lavoratori dipendenti quali braccianti agricoli in proporzione al numero delle giornate lavorative annualmente effettuate. (Cass. 20/9/2004 n. 36858, Pres. Varola Est. Esposito, in Dir. e prat. lav. 2005, 71)
  • Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. (Cass. 6/2/2003, n. 1732, Pres. Ianniruberto, Rel. Roselli, in Lav. nella giur. 2003, 424)
  • Al lavoratore impiegato a tempo parziale c.d. verticale su base annua non compete il diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi di pausa dall'attività lavorativa. (Cass. 6/2/2003, n. 1732, Pres. Ianniruberto, Est. Roselli, in Foro it. 2003 parte prima , 1445)
  • Nel part-time la sospensione del lavoro può qualificarsi come disoccupazione involontaria che legittima il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione. (Trib. Grosseto 7/1/2003, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2003, 589)
  • Al fine del computo delle settantotto giornate lavorative-richieste dall'art. 7, terzo comma, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella L. 20 maggio 1988, n. 160, così come modificato ed integrato dall'art. 1, D.L. 29 marzo 1991, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 169, come presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione-, deve tenersi conto non solo delle giornate di effettivo lavoro, ma anche di quelle (non lavorate) per le quali sussista l'obbligo di contribuzione, come le giornate di ferie ed anche quelle che, comunque maturate in relazione all'attività lavorativa prestata nell'anno di riferimento e dunque, in tal senso, 'interne' al rapporto, non siano godute durante il periodo lavorativo, bensì siano sostituite da un'indennità (appunto sostitutiva delle ferie non godute) corrisposta alla cessazione del medesimo rapporto, purché tale indennità sia soggetta a contribuzione (principio enunciato in fattispecie cui era applicabile ratione temporis la disciplina sull'imponibilità contributiva delle voci retributive dettata dall'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153). (Cass. 23/10/2002, n. 14956, Pres. Senese, Rel. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2003, 178)
  • Ai sensi dell'art. 9 l. n. 877 del 1973 l'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al r.d.l. n. 1827 del 1935, spetta anche ai lavoratori a domicilio, nei casi di estinzione del rapporto per licenziamento, ovvero (ma solo prima del 1999, ai sensi dell'art. 34 l. n. 448 del 1998) per dimissioni, e di conseguente iscrizione nelle liste di collocamento, ma non anche nelle ipotesi di inoccupazione fra una commessa e l'altra. (Cass. 1/10/2002, n. 14127, Pres. Sciarelli, Est. Celentano, in Foro it. 2003, parte prima, 526)
  • Il trattamento ordinario di disoccupazione a requisiti ridotti e quello speciale di disoccupazione agricola spettano al lavoratore non comunitario anche per i periodi di tempo che, una volta maturati i prescritti requisiti contributivi, questi abbia trascorso nello Stato d'origine, risultando pertanto non legittima la circolare Inps che dispone il contrario. (Trib. Ravenna 25/9/2002, Est. Riverso, in Lav. nella giur. 2003, 455, con commento di Davide Casale)
  • E' infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 34, 5° comma, L. 23/12/98 n. 448 nella parte in cui, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra quelle rassegnate per giusta causa e quelle rassegnate per altri motivi. Infatti nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa la norma deve essere interpretata nel senso che tale indennità spetta al lavoratore, poiché la risoluzione del suo rapporto deve essere imputata a condotta del datore di lavoro e lo stato di disoccupazione che ne consegue non può essere qualificato come volontario. (Corte Cost. 24/6/2002 n. 269, Pres. Ruperto Rel. Contri, in D&L 2002, 585)
  • L'esclusione dall'indennità di disoccupazione ordinaria prevista dall'art. 34, comma 5°, l. n. 448/98 si riferisce a quei lavoratori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie e non anche a quei lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto accordandosi in tal senso con il datore di lavoro, come avviene nei casi di ristrutturazione aziendale (Corte Appello Milano 22/3/01, pres. Mannaccio, est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 179)
  • A seguito della definitiva estensione-ad opera della L. 1/6/91 n. 169 di conversione del DL 29/3/91 n. 108-dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione anche ai lavoratori di cui ai punti ottavo e nono dell'art. 410 del RDL 4/10/34 n. 1827, l'indennità di disoccupazione c.d. a requisiti ridotti spetta a questi ultimi come a tutti gli altri lavoratori in possesso dei requisiti minimi di legge anche nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con periodi effettivamente lavorati e retribuiti siano superiori a sei mesi nell'arco dell'anno. (Trib. Parma 6/5/2002, Est. Brusati, in D&L 2002, 1046)
  • Al socio lavoratore di una cooperativa di produzione e lavoro spetta l'indennità speciale di disoccupazione edile, ex art.2, 2°comma, r.d. 2270/24 (Cass. 18/2/00, n. 1888, pres. Amirante, in Foro it. 2000, I, pag. 2478)
  • Non viene meno il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 52 del regolamento 7/12/24 n. 2270, nel caso in cui la nuova occupazione reperita dal lavoratore non rivesta i caratteri della stabilità, subordinazione e professionalità (nella fattispecie, la lavoratrice aveva rivestito il ruolo di ausiliario di giustizia, occupandosi di assistere il curatore fallimentare dell'ex datore di lavoro per il periodo di quattro mesi) (Trib. Parma 30 novembre 1999, est. Vezzosi, in D&L 2000, 536)