Invalidità

  • Secondo la disciplina stabilita dall’art. 1, L. n. 222/1984 l’assegno ordinario d’invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale, è, dunque, prestazione di carattere non definitivo. (Trib. Cassino 29/3/2021, GOP Di Cristinzi, in Lav. nella giur. 2021, 667)
  • Trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita essa non può più essere modificata, costituendo l’esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo. (Cass. 16/9/2013 n. 21082, Pres. Miani Canevari Est. Balestrieri, in Lav. nella giur. 2013, 1043)
  • Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte Cost. n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni previdenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti di cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani. (Trib. Milano 26/8/2013, Giud. Dossi, in Lav. nella giur. 2013, 1131)
  • Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla l. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola. (Cass. 22/3/2013 n. 7320, Pres. Coletti De Cesare Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2013, 522)
  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 6, co. 7, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 19 luglio 1993, n. 236, nonché l’art. 1 della stessa l. n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di d.l. non convertiti, nella parte in cui dette norme non prevedono per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. (Corte Cost. 22/7/2011 n. 234, Pres. Quaranta Est. Mazzella, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di A. Donini, “La Corte costituzionale declina la parità di trattamento in relazione al diritto di opzione tra prestazioni di disoccupazione e assegni di invalidità”, 480)
  • E' illegittimo costituzionalmente, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 7, c. 1, l. 5 marzo 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale e adeguamento dell'assegna di incollocabilità di cui all'art. 180, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124) nella parte in cui non prevede che l'INAIL, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'art. 1 della l. n. 248/76, nel termine di decadenza di 180 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. (Corte Cost. 28/7/2010 n. 284, Pres. Amirante Est. Finocchiaro, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Anna Rota, "In tema di decorrenza del termine di decadenza entro il quale proporre la domanda per la corresponsione dell'assegno continuativo speciale", 173)
  • E' costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della l. 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili). (Corte Cost. 26/5/2010 n. 187, Pres. Amirante Rel. Grossi, in Riv. it. dir. lav. 2010, con la nota W. Chiaromonte, "Stranieri e prestazioni assistenziali destinate al sostentamento della persona: sono illegittime le differenziazioni fondate sulla durata del soggiorno in Italia", 942)
  • La mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento della anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze tra la normativa sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno di invalidità, e il fatto che il diritto a quest'ultimo sia sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti, non consentono di estendere al titolare della pensione il disposto della L. m. 222 del 1984, art. 1, comma 10, per cui i periodi di godimento dell'assegno di invalidità si considerano utili ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. (Cass. 7/7/2008 n. 18580, Pres. De Luca Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2008, 1278, e in Dir. e prat. lav. 2009, 456) 
  • La tutela giurisdizionale contenziosa ha per oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi, cioè situazioni giuridiche soggettive di carattere sostanziale e non già meri fatti, ancorchè giuridicamente rilevanti (ad es. l'invalidità) o norme giuridiche. Non si può, quindi, richiedere l'accertamento dell'invalidità prescindendo dal beneficio che la parte intende conseguire; con riferimento a questo il ricorrente deve prima individuare il beneficio che la parte intende conseguire e individuare il soggetto legittimato passivo al giudizio (che non è quindi il Ministero dell'Economia) e provare, poi, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. La disposizione di cui all'art. 42 del D.L. n. 269/2003 - che prevede la chiamata in giudizio, come litisconsorte necessario, del Ministero dell'Economia nonchè la partecipazione alle indagini del CTU di un componente delle commissioni mediche di verifica - ha solo lo scopo di evitare il rischio di accertamenti contrastanti. (Corte Appello Milano 18/1/2007, Pres. Rel. Ruiz, in Lav. nella giur. 2007, 945)
  • Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità, la “incollocazione al lavoro” – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora sessantacinque, essendo questo limite preclusivo per beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per “incollocato al lavoro” deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato un’occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche. Con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – che non hanno diritto all’iscrizione alle suddette liste – la “in collocazione al lavoro” deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato a una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido, senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario. (Cass. 2/12/2005 n. 26255, Pres. Ciciretti Est. Vidiri, in Orient. Giur. Lav. 2005, 967)
  • In caso di costituzione di rendita unica Inail ai sensi dell’art. 80, D.P.R. n. 1124/1965, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, il termine – decorrente dalla data di detta costituzione entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazione dello stato di inabilità dell’assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell’Inail) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell’inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove si sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine per la revisione, il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell’inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell’attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell’assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell’Istituto. (Cass. 25/3/2005 n. 6402, Pres. Carbone Rel. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2005, 689)
  • Ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. [che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, e che trova applicazione – quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo, di rilievo costituzionale, di razionalità e di uguaglianza – anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge n. 118 del 1971 (di conversione del D.L. n. 5 del 1971) e per l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980], l’assicurato, ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può nel medesimo giudizio avanzare domanda di pensione di inabilità, giacchè egli sarebbe altrimenti costretto, secondo quanto dispone l’art. 11, legge n. 222 del 1984, ad attendere l’esito del giudizio e a ricominciare successivamente l’iter amministrativo, con l’oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto proprio in una situazione che maggiormente richiede sollecita tutela in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro, risultando pertanto conseguentemente lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost., non assumendo rilievo, in contrario, la diversità dei requisiti posti a base dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità – da apprezzarsi unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della capacità lavorativa e non anche ai requisiti assicurativi e contributivi -, in quanto la rinunzia alla retribuzione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della stessa e la cancellazione da elenchi o albi professionali di cui all’art. 2, secondo comma, legge n. 222 del 1984 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità, bensì mere condizioni di erogabilità del trattamento pensionistico, in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto di quelli medico-legali e contributivi. (Cass. 8/7/2004 n. 12658, Pres. Senese Rel. Cataldi, in Dir. e prat. lav. 2004, 3076)
  • Sussiste il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 222 del 1984, qualora l'assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante, e remunerativa; la sussistenza o meno di tale situazione di impossibilità va valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto. (Cass. 27/2/2004 n. 4046, Pres. Mileo Rel. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2004, 1977)
  • In sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, può sussistere il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento. In particolare, può sussistere il diritto a pensione di invalidità anche nel caso in cui l'originale condizione patologica già riducesse a meno di un terzo la capacità lavorativa, purché si verifichi un aggravamento delle condizioni psico-fisiche tale da impedire o rendere quanto meno usurante lo svolgimento dell'attività lavorativa effettivamente espletata o di altre equivalenti, da accertare a mezzo di valutazione globale delle condizioni dell'assistito come in concreto esistenti al momento del controllo, all'interno della quale si tenga conto sia della malattia preesistente alla costitizione del rapporto assicurativo, sia delle malattie o degli aggravamenti determinatisi nel corso del rapporto. (Cass. 24/3/2003, n. 4284, Pres. Putaturo Donati, Rel. Maiorano, in Dir. e prat. lav. 2003, 1784)
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206/1998 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'Inail la rendita per inabilità permanente va ricercato con riferimento al momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscono fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l'esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, ai fini della decorrenza della prescrizione, aveva ritenuto la sussistenza della consapevolezza della malattia, da parte dell'assicurato, sulla base di una consulenza tecnica espletata in giudizio, la quale aveva desunto tale consapevolezza unicamente dalla gravità della stessa accertata in sede peritale). (Cass. 6/11/2002, n. 15598, Pres. Trezza, Rel. De Matteis, in Giur. italiana 2003, 1344, con nota di Donatella Moraggi, Manifestazione della malattia professionale e decorrenza del termine di prescrizione. Il valore della domanda amministrativa quale fatto noto per presumere la conoscenza della tecnopatia da parte del lavoratore)
  • Il pensionato dell'industria con diritto a pensione, che coltivi il fondo rustico di sua proprietà e che abbia subìto un infortunio nella coltivazione di detto fondo rustico, non ha diritto all'indennità per invalidità temporanea e alla rendita per inabilità permanente, in mancanza del requisito di abitualità. (Cass. 11/11/2002, n. 15836, Pres. Senese, Est. A. Celentano, in Foro it. 2003 parte prima, 1170)
  • Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, lo stato di "incollocazione al lavoro", che va dimostrato mediante la infruttuosa iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, costituisce un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogazione del beneficio, successiva ed esterna rispetto all'accertamento della riduzione della capacità lavorativa. (Cass. 29/1/01, n. 1195, pres. Sciarelli, est. D'Agostino, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 426)
  • Il tenore letterale dell'art. 2, l. n. 222/84 non legittima una interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare qualsiasi attività lavorativa, anche non proficua, dato che, alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 Cost., deve ritenersi che il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è quello che, espletato in attività confacenti alla attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) (nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto alla pensione di inabilità di soggetto - già espletante attività di carpentiere - che era affetto da neoplasia con prognosi infausta e aveva subito un intervento di cistectomia totale con deviazione urinaria cutanea; il giudice di merito aveva disatteso il parere del consulente tecnico, che aveva formulato un giudizio di invalidità al cento per cento, dando rilevanza alle buone condizioni generali e alla possibilità di svolgimento di attività non gravose, come quelle di custodia o di portineria) (Cass. 25/1/01, n. 1026, pres. Annunziata, est. Foglia, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 157, con nota di Imberti, Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità nella giurisprudenza della Cassazione)
  • L’allergopatia, che non sia sfociata in manifestazioni croniche e rimanga quiescente in mancanza di contatto con il fattore scatenante, non provoca diminuzione della capacità lavorativa generica e pertanto non integra l’invalidità permanente parziale, escludendo l’erogazione della relativa rendita (Pret. Firenze 12/3/99, est. Varriale, in D&LCapacità lavorativa generica: istituto da riprogettare) 1999, 943, n. Fiorai,