Invalidità civile

  • Ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile, occorre fare riferimento al reddito “imponibile” e pertanto, secondo la formulazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione a fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell’effettiva disponibilità dell’assistibile, né induce a diverso avviso l’art. 2 del D.M. n. 553 del 1992 – emanato in forza della delega di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 407 del 1990 – laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale. (Cass. 25/10/2016 n. 21529, Pres. D’Antonio Rel. Ghinoy, in Lav. nella giur. 2017, 203)
  • La pensione non reversibile per i ciechi civili è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, c. 1, Cost. Pertanto al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità consegue la cessazione dell’erogazione, dovendosi ritenere inapplicabile a detta prestazione sia l’art. 68 della l. 30.4.1969, n. 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’Inps, sia l’art. 8, c. 1-bis, del d.l. 12.9.1983, n. 463, che consente l’erogazione della pensione Inps in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa. Trattandosi di norme di stretta interpretazione intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, le stesse sono insuscettibili di applicazione analogica. (Cass. 31/3/2015 n. 6482, Pres. Curzio Est. Arienzo, in Riv. giur. lav. prev. soc. 2016, con nota di Marina Tognolo, “La pensione di invalidità civile per i non vedenti e l’eventuale superamento dei limiti di reddito”, 79)
  • In materia di prestazioni per l'invalidità, va esteso anche alla materia previdenziale il principio, già affermato in materia assistenziale, secondo cui, in caso di sopravvenienza dell'invalidità pensionabile nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento. (Cass. 10/6/2010 n. 11259, Pres. Sciarelli Est. D'Agostino, in Orient. giur. lav. 526)
  • Nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell’apposito fondo di gestione istituito presso l’Inps, la legittimazione passiva non spetta alle regioni ma all’Inps. (Cass. 16/1/2006 n. 748, Pres. Mercurio Est. Capitanio, in D&L 2006, 630)
  • È manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 l. rg. Lomb. N. 1 del 2000, che ha trasferito alle Asl e, per il territorio della città di Milano, al comune di Milano, la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, nonché la conseguente legittimazione passive nelle controversie relative, atteso che tale disposizione, che fa esplicito richiamo all’art. 130 d.lgs. n. 112 del 1998, può essere interpretata secundum Constitutionem, nel senso che tali enti sono legittimati in giudizio soltanto per gli eventuali benefici aggiuntivi rispetto a quelli di cui al predetto art. 130. (Cost. 16/11/2005 n. 427, ord., Pres. Marini Red. Amirante, in Giust. Civ. 2006, 1127)
  • Nell’ipotesi di trasformazione – al compimento del sessantacinquesimo anno di età – della pensione di inabilità dovuta agli invalidi civili nella pensione sociale (di cui all’art. 26 della legge n. 153 del 1969) o nell’assegno sociale (di cui all’art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995), l’aumento, previsto dall’art. 67 della legge n. 448 del 1998, degli importi mensili di tali prestazioni sociali compete a condizione che sussista il requisito reddituale richiesto per l’accesso alle stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’incremento della pensione sociale, considerando il reddito personale richiesto ai fini del trattamento di invalidità civile e non il cumulo dei redditi con quello del coniuge, richiesto per la pensione sociale). (Cass. 5/7/2005 n. 14194, Pres. Ianniruberto Est. Picone, in Orient. Giur. Lav. 2005, 720)
  • In base alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 5 del DPR 21/9/94 n. 698 (contenente il regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), le prestazioni spettanti agli invalidi civili, che decorrono- se tutti i requisiti richiesti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa- dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento amministrativo, a partire dalla data di insorgenza dello stato invalidante, non essendo ammissibile, ex art. 38 Cost., un sistema che lasci le persone divenute invalidi e portatrici di gravi menomazioni civili prive di qualsiasi assistenza economica, se pure per brevi lassi di tempo, e finisca per equiparare, quanto alla decorrenza, il trattamento assistenziale a quello previdenziale (per il quale, in base alla norma generale di cui all'art. 6 L. 23/4/81 n. 165, le prestazioni decorrono comunque dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti). Pertanto, considerato che tale disciplina deve valere anche nella sede giudiziale (in cui l'assistito non può vedersi limitati gli stessi diritti per il cui riconoscimento è stato costretto ad adire il giudice), le predette prestazioni, ove l'invalidità venga accertata nel corso del processo, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., decorrono dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante; e la medesima decorrenza deve ritenersi applicabile all'indennità di accompagnamento, posto che il predetto DPR 689/94 regola in maniera completa e dettagliata le prestazioni in favore degli invalidi, tra le quali l'indennità di accompagnamento corrisponde ad un più accentuato stato di bisogno cui è doveroso far fronte tempestivamente in adempimento di obblighi di solidarietà sociale. (Cass. 7/11/2003 n. 16755, Pres. Mattone Est. Vidiri, in D&L 2004, con nota di Giancarlo Esposti "In tema di requisito sanitario sopravvenuto ed art. 149 disp. att. c.p.c.", 183)
  • Non è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 80, 19° comma, L. 23/12/2000 n. 388, nella parte in cui finisce per subordinare l'erogazione della pensione di inabilità civile allo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia al requisito del possesso della carta di soggiorno e di conseguenza alla fruizione di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia. (Trib. Milano 3/3/2003, ord., Est. Ianniello, in D&L 2003, 807)
  • Ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di cui all'art. 4 L. 21/11/88 n. 508, con il D. Lgs. 31/3/98 n. 112 il legislatore, con riguardo alle tematiche inerenti la tutela giurisdizionale, ha individuato nell'Inps, cui è attribuita la fase conclusiva e determinante del procedimento, il soggetto che deve essere chiamato in giudizio anche per le fasi istruttorie antecedenti dell'accertamento sanitario e della concessione del beneficio; è da escludersi la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comune di Milano. La disciplina in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili-ed il relativo trasferimento delle funzioni alle Regioni-si applica dall' 1/1/01 così come stabilito dal DPCM 26/5/2000. (Trib. Milano 29/1/2002, Est. Marasco, in D&L 2002, 486)
  • Nella controversia avente ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità revocata, si deve differenziare l'ipotesi in cui il ripristino debba essere disposto fin dall'epoca della soppressione senza soluzione di continuità, dall'ipotesi in cui debba essere riconosciuto, con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, uno dei nuovi istituti di tutela previdenziale dell'invalidità introdotti dalla l. 12/6/84, n. 222; nel primo caso dovendosi accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, e nel secondo caso dovendosi effettuare l'accertamento con riferimento al quinquennio antecedente alla domanda in sede amministrativa diretta al ripristino della pensione o al momento successivo in cui il requisito risulti essere stato maturato (Cass. S.U. 21/3/01, n. 118/SU, pres. Vela, est. Prestipino, in Foro it. 2001, pag. 1511, con nota di Ferrari)
  • Nel vigore della disciplina introdotta dalla l. 24/12/93, n. 537 e dal Regolamento approvato con d.p.r. 21/9/94, n. 698, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'interno essendo invece sufficiente che egli proponga una unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero; la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del tesoro (Cass. S.U. 12/7/00, n. 483, pres. Grossi, est. Roselli, in Dir. lav. 2001, pag. 96, con nota di Gatta, Nel labirinto della tutela giurisdizionale in materia di invalidità civile: il filo della legittimazione passiva spezzato in più' capi)
  • In seguito al D. Lgs. 31/3/98 n. 112, nei procedimenti inerenti le invalidità civili iniziati in data successiva al 3/9/98, se è richiesto l'accertamento dello status di invalido e la condanna al pagamento della provvidenza, la legittimazione passiva spetta al Ministero del Tesoro e all'Inps; nei medesimi giudizi iniziati in data antecedente il 3/9/98, l'Inps deve essere ritenuto successore a titolo particolare nel diritto controverso e pertanto, ai sensi dell'art. 111 Cost., la sentenza già emanata in danno del Ministero del Tesoro ha effetto nei suoi confronti (Trib. Pavia 9 febbraio 2000, est. Trogni, in D&L 2000, 806, n. Oldrini)
  • In materia di invalidità civile, anche in seguito all'emanazione del d.p.r. 21/9/94, n. 698, poteva essere proposta, nello stesso giudizio, la domanda relativa all'accertamento dei requisiti sanitari (in ordine alla quale, fino all'emanazione del d.lgs. 31/3/98, n. 112, legittimato passivo era il Ministero del tesoro nel caso in cui detto accertamento fosse stato compiuto dalla commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile e il Ministero dell'Interno nel caso in cui detto accertamento fosse stato compiuto dalla medesima commissione periferica prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 698/94 ovvero dalla commissione medica istituita presso l'Asl) e la domanda di condanna alla prestazione (in ordine alla quale, fino all'emanazione del d.lgs. n. 112/98, legittimato passivo rimaneva il Ministero dell'Interno). Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 112/98 e successive modifiche, ferma l'ammissibilità della coeva proposizione della domanda di accertamento e di quella di condanna, la legittimazione passiva in ordine alla prima è stata assegnata al ministero del tesoro in ogni ipotesi di accertamenti medici effettuati dalle commissioni periferiche (oggi di verifica), mentre nelle ipotesi di accertamenti compiuti dalla commissioni istituite presso la ASL la legittimazione permane al Ministero dell'interno, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore di detto d.lgs. n. 112/98 e fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art.7 del cennato decreto. Viceversa, la legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna alla prestazione deve ormai ritenersi attribuita esclusivamente all'Inps, subentrato nelle funzioni di erogazione dei benefici in precedenza assegnate al Ministero dell'interno (Trib. Modica 11/1/00, est. Rizza, in Dir. lav. 2001, pag. 95, con nota di Gatta, Nel labirinto della tutela giurisdizionale in materia di invalidità civile: il filo della legittimazione passiva spezzato in più' capi)
  • Anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 D. Lgs. 31/3/98 n. 112, in materia di accertamento dello stato di invalidità civile, legittimato passivo è il Ministero del Tesoro, mentre la domanda per il riconoscimento del diritto alla relativa provvidenza economica deve essere proposta nei confronti dell'Inps (Trib. La Spezia 3 dicembre 1999, est. Fortunato, in D&L 2000, 531)