Solidarietà ex art. 3 L. 1369/60

  • La responsabilità solidale del committente opera a favore di tutti i lavoratori utilizzati dall’appaltatore, inclusi i somministrati.
    Il lavoratore somministrato, impiegato dall’utilizzatore nell’ambito di un servizio in appalto, è coinvolto in una duplice operazione di decentramento e divaricazione tra datore di lavoro e beneficiario della prestazione: pertanto, affiancare alla responsabilità solidale dell’utilizzatore quella del committente non determina una duplicazione indebita delle tutele. L’assenza di una relazione negoziale diretta tra somministratore e committente non esclude la responsabilità solidale di quest’ultimo, che sorge dalla relazione tra il committente e l’appaltatore che utilizza il lavoratore somministrato nell’ambito dell’appalto. (Trib. Gorizia 12/4/2023, Giud. Allieri, in Wikilabour, Newsletter n. 10/23)
  • I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati e pertanto le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo a questi ultimi, senza alcuna necessità della relativa spendita del nome, comportando ciò, in relazione ai crediti dei lavoratori della consorziata, la sussistenza della responsabilità solidale tra quest’utima e il committente, anche per le ipotesi in cui tale responsabilità non si estende ai subappaltatori (e quindi nei casi di applicabilità della previgente versione dell’art. 29, 2° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276 e dell’art. 1676 c.c.). (Corte app. Milano 21/6/2012, Pres. Curcio Est. Togni, in D&L 2012, 545)
  • Il termine biennale ex art. 29, 2° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276 per far valere la responsabilità solidale nei confronti del committente ha natura decadenziale; per la sua interruzione non è sufficiente una mera diffida ma è necessaria la proposizione dell’azione giudiziale nei confronti del committente. Al riguardo rileva il deposito del ricorso non già la sua notifica, non ravvisandosi alcuna ragione per ritenere il suddetto termine biennale legato all’effettiva conoscenza della pretesa fatta valere dal lavoratore da parte del destinatario. (Trib. Milano 25/1/2012, Est. Casella, in D&L 2012, con nota di Alessandro Premoli, “Responsabilità solidale negli appalti: osservazioni sul termine biennale e sull’ambito applicativo”, 529)
  • La disciplina vigente in materia di responsabilità solidale non è applicabile solo ai contratti di appalto di opere e servizi, ma anche a tutte quelle ipotesi in cui il rischio di impresa viene traslato, pur in presenza di una genuina segmentazione del tessuto produttivo, dall’imprenditore economicamente più solido a quello più fragile, a garanzia delle obbligazioni retributive e contributive dei lavoratori e dell’Inps. (Trib. Bolzano 13/5/2011, Est. Puccetti, in D&L 2012, con nota di Alessandro Premoli, “Responsabilità solidale negli appalti: osservazioni sul termine biennale e sull’ambito applicativo”, 530)
  • In relazione al rapporto, per un verso, fra committente/imprenditore e, per altro verso, tra appaltatore/datore di lavoro e i dipendenti presi in carico da quest’ultimo, non sembra corretto affermare che sussista un’obbligazione solidale in senso tecnico sin dall’atto della costituzione dei contratti di lavoro. La solidarietà, invero, si atteggia con evidenza alla stregua di una mera garanzia che il legislatore ha voluto prevedere ex legein favore dei lavoratori. (Trib. Torino 5/2/2011, Giud. Denaro, in Lav. nella giur. 2011, 527)
  • La solidarietà tra il committente o datore di lavoro e l’appaltatore, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, è prevista, a tutela esclusiva del lavoratore-creditore, il quale per l’ottenimento dell’intero suo credito può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro, non essendo prevista la possibilità di ripartizione del credito tra i due debitori solidali. (Trib. Milano 25/11/2010, Est. Cuomo, in Lav. nella giur. 2011, 229)
  • L'art. 3, legge n. 1369 del 1960, che prevede la responsabilità solidale dell'appaltante e dell'appaltatore, costituisce una norma di garanzia, diretta a salvaguardare i diritti dei lavoratori anche in regime di libera fornitura di mano d'opera, e trova applicazione anche nel settore portuale. (Cass. 18/1/2007 n. 1104, Pres. Sciarelli Est. Di Nubila, in ADL 2008, con commento di Stefano Costantini, "L'applicabilità dei divieti di intermediazione e di interposizione di manodopera nel settore portuale: vecchi e nuovi problemi", 137)
  • Anche nel caso di violazione del divieto di interposizione di manodopera, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, ferma restando la sussistenza, tra il committente e il datore di lavoro interposto, di un’obbligazione solidale per il pagamento delle retribuzioni, il lavoratore ha diritto alla percezione di un’unica retribuzione, sicchè dal credito retributivo azionato nei confronti del datore di lavoro interposto deve essere detratto quanto percepito dall’interponente datore di lavoro effettivo. (Cass. 27/3/2004 n. 6144, Pres. Senese Rel. Lamorgese, in Lav. nella giur. 2004, 897)
  • Il termine di decadenza previsto dall'art. 4 L. 23/10/60 n. 1369, si riferisce non solo ai diritti al trattamento economico e normativo, ma anche a quelli concernenti l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali; tuttavia la notifica del verbale di accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro è strumento idoneo a interrompere un termine prescrizionale, ma non svolge alcun effetto di fronte a diritti il cui esercizio è posto sotto termine decadenziale (Pret. Pisa 16 marzo 1999, est. Schiavone, in D&L 2000, 258, n. Pirelli, Appalto di manodopera, contributi previdenziali e decadenza)
  • L'impresa appaltante del servizio di pulizia al suo interno è solidalmente responsabile, per la corresponsione di quanto previsto dall'art. 3 L. 1369/60, con l'impresa appaltatrice, laddove l'impresa appaltante non abbia richiesto e ottenuto prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori l'autorizzazione prevista dall'art. 5, lett. g) legge citata, rilasciata dall'Ispettorato provinciale competente per territorio con riferimento al luogo di esecuzione dell'appalto (Pret. Milano 11/4/95, est. Sala, in D&L 1995, 986. In senso conforme, v. Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 124)