Attività di facchinaggio e pulizia

  • Ai sensi dell'art. 4 Ccnl Imprese di pulizia, in caso di subingresso in un appalto, l'impresa subentrante deve comunque procedere all'assunzione del personale già addetto all'appalto ceduto, e ciò a prescindere dal fatto che si sia verificata oppure no una modifica nelle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali dell'appalto (l'unica differenza essendo, in caso positivo, l'insorgere dell'ulteriore obbligo, in capo all'impresa subentrante, di esperire un esame congiunto con le OO.SS. e le Rsa) e senza che possa assumere rilevanza la circostanza che sia stato modificato il soggetto appaltatore (giacché questa è proprio la condizione cui la norma contrattuale subordina l'obbligo dell'assunzione). (Trib. Milano 31/7/2007, ord., Pres. Vitali, in D&L 2007, con nota di Eleonora Pini, "La tutela del lavoratore addetto a un appalto", 1084)
  • Ove il contratto collettivo applicabile preveda, per l’ipotesi di licenziamento dei dipendenti di un’impresa di pulizie in seguito alla cessazione di un appalto, una procedura per il passaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro degli stessi soggetti con tale impresa non implica di per sé rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento intimato dall’originario datore di lavoro. (Cass. 24/2/2006 n. 4166, Pres. Mercurio Est. Miani Canevari, in D&L 2006, con n. Matteo Palli, “Clausola di garanzia occupazionale e impugnazione del licenziamento”, 577)
  • L’attività di facchinaggio non ricade nei divieti e nelle limitazioni previste dalla L. 23/10/60 n. 1369quando essa sia svolta da facchini liberi esercenti; l’ipotesi prevista dall’art. 5 lett. g) della L. 1369/60 presuppone un appalto vero e proprio e, pertanto, non ricorre in presenza di uno pseudoappalto, vietato ai sensi dell’art. 1 della medesima legge (Pret. Milano 17/2/99, est. Vitali, inD&L 1999, 345)
  • L’art. 4 del Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulizie 24/10/97 – applicabile per espresso riferimento testuale anche ai dipendenti di società cooperative – prevede, in caso di cessazione di appalto, un vero e proprio obbligo giuridico da parte dell’impresa subentrante di assumere il personale dell’impresa cedente impiegato nell’appalto cessato, cui è correlato un diritto soggettivo di detto personale all’assunzione (Pret. Milano 20/4/98 (ord.), est. Cincotti, in D&L 1998, 994)
  • Nell’art. 4 del Ccnl per i dipendenti delle imprese di pulizie 24/10/97, la previsione della durata minima di 4 mesi di impiego nell’appalto cessato come condizione del passaggio diretto del personale dall’impresa cedente all’impresa subentrante ha il fine di evitare assunzioni "dell’ultim’ora", effettuate al solo scopo di consentire il detto passaggio; pertanto, qualora il mancato raggiungimento del periodo minimo di occupazione sia stato causato dalla cessazione anticipata dell’appalto per fatto colpevole dell’impresa, non può essere negato al personale dell’impresa cedente il diritto all’assunzione presso l’impresa subentrante (Pret. Milano 20/4/98 (ord.), est. Cincotti, in D&L 1998, 994)
  • Ai sensi della L. 3/5/55 n. 407 e della L. 23/10/60 n. 1369, l'appalto lecito di lavori di facchinaggio consiste nel mero asporto e trasporto di beni da un posto fisico a un altro, con impiego della semplice forza fisica e/o di appositi macchinari; ne segue che esorbita dal mero facchinaggio e dalla relativa disciplina – la quale si è modellata sui termini incompatibili con l'intraneità di tale attività all'impresa appaltante – quel complesso di mansioni che, per la molteplicità e la diversa caratterizzazione delle stesse, risulta non solo funzionale all'attività d'impresa dell'appaltante, ma inserito nel ciclo produttivo in modo tale da risultare costantemente rispondente ai differenti bisogni via via espressi dall'impresa (Trib. Roma 4/3/96, pres. Zecca, est. Leone, in D&L 1996, 975)